Non scatta il Registro agevolato per i trasferimenti di fabbricati e porzioni di fabbricati che, seppur effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della propria attività la rivendita di beni immobili, e che dichiarino nell'atto l'intenzione di ricederli entro tre anni, siano posti in essere da soggetti privati.
La precisazione è "firmata" Daniele Molgora, sottosegretario per l'Economia e le Finanze, intervenuto ieri alla commissione Finanze della Camera, nell'ambito delle interrogazioni a risposta immediata.
Perché operi il beneficio, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1% e dei tributi ipotecario e catastale in misura fissa, è, difatti, necessario, che il cedente ponga in atto il trasferimento nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. In tali termini si esprime la norma di riferimento. Una norma che per l'imposta di registro è l'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, e che fa chiaramente riferimento alle cessioni esenti da Iva "ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
In sintesi, l'agevolazione non si attiva se la vendita alla società immobiliare è effettuata da parte di un soggetto privato, essendo l'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto.