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Attualità

Cfc, poche scorciatoie per il gruppo

L'applicazione della normativa nelle ipotesi di sub-holding situate in paradisi fiscali che a loro volta controllano altre società localizzate anche esse in Stati black list

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La soglia minima di partecipazione agli utili, richiesta per l'applicazione della disciplina delle società collegate estere localizzate in paradisi fiscali, si ottiene sommando quelli derivanti da azioni e altre tipiche forme di partecipazione con quelli originati da particolari disposizioni statutarie, senza tener conto degli utili conseguiti o distribuiti in ciascun esercizio.
E' uno dei chiarimenti arrivati con la risoluzione n. 235/E del 23 agosto 2007, documento con il quale l'agenzia delle Entrate si è espressa sull'applicazione della normativa Cfc nelle ipotesi di sub-holding localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata che a loro volta controllano altre società localizzate anche esse in Stati black list.

Il calcolo della partecipazione agli utili
Attraverso lo strumento dell'interpello ordinario, una società residente in Italia aveva chiesto di conoscere le modalità di calcolo della soglia minima di partecipazione agli utili, richiesta per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 168 del Tuir.
L'istanza traeva origine da una situazione particolarmente complessa, con una partecipazione in una società black list costituita da forme di diritti agli utili derivanti da specifiche clausole statutarie.
Lo statuto della società in questione prevede, difatti, la partecipazione al capitale sociale con azioni ordinarie e con azione privilegiate. Mentre le azioni privilegiate riservano all'azionista un dividendo minimo, l'azionista ordinario potrà ricevere dividendi soltanto eventualmente, subordinatamente al soddisfacimento degli interessi degli azionisti privilegiati e a condizione di capienza dell'utile conseguito dalla società.

A parere della società italiana, esiste un problema di calcolo della percentuale di partecipazione agli utili nella società black list, in quanto la percentuale potrebbe variare nei casi di mancata distribuzione degli utili ai titolari di azioni ordinarie.
La direzione Normativa e Contenzioso ha chiarito che il calcolo di partecipazione agli utili si determina sommando tutti i diritti di partecipazione agli utili, anche privi del diritto di voto, senza tenere conto degli utili effettivamente conseguiti in ciascun esercizio. Pertanto, la quantificazione della partecipazione agli utili dell'azionista deve essere determinata in astratto sulla base delle disposizioni statutarie.

Le sub-holding localizzate nei paradisi fiscali
Il secondo quesito posto dalla società italiana riguarda la funzione svolta dalle società localizzate nello Stato a fiscalità privilegiata.
In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della normativa Cfc nell'ipotesi di una catena di partecipazione, caratterizzata dalla presenza di una sub-holding localizzata in un paradiso fiscale che, a sua volta, controlla altre società localizzate anch'esse in paradisi fiscali.

L'interpretazione del contribuente
Al riguardo, la società istante sosteneva che sarebbe stata applicabile, per analogia, il principio della participation exemption (articolo 87, comma 5, del Tuir), in base al quale il requisito della "commercialità" da riconoscere alla holding deve essere verificato in capo alle società partecipate. In tal modo, se le società sottostanti presentano istanza di interpello ai sensi della prima esimente (svolgimento di una effettiva attività commerciale) e ottengono la disapplicazione della normativa Cfc, anche alla sub-holding si dovrà riconoscere lo svolgimento di un'effettiva attività commerciale e disapplicare le disposizioni antielusive.
Nel caso di risposta negativa all'interpello per le società sottostanti la sub-holding, quest'ultima non avrebbe potuto essere comunque assoggettata alla tassazione per trasparenza, per il divieto di doppia imposizione previsto dall'articolo 163 del Tuir.

La risposta dell'Agenzia
L'agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile alla fattispecie prospettata l'analogia richiesta dalla società italiana, in quanto, sostanzialmente, a una disciplina antielusiva non può essere applicata, per analogia, una disciplina ordinaria.
Il legislatore ha redatto la disciplina Cfc per contrastare gli investimenti localizzati in determinati Stati e non ha previsto una distinzione tra le società localizzate negli stessi paradisi fiscali. In ragione di tali motivazioni antielusive, la normativa Cfc non può riconoscere una agevolazione, prevista per una disciplina ordinaria, proprio in capo alle società che si intende colpire.

In merito alla questione sulla presunta doppia imposizione che si avrebbe sottoponendo a tassazione separata non solo il reddito prodotto dalla sub-holding ma anche quelli prodotti dalle società sottostanti (localizzate anche esse in Paesi black list), la direzione Normativa e Contenzioso ha precisato che l'articolo 163 del Tuir non è pertinente. In base a quanto chiarito nella risoluzione, l'articolo 3, comma 3, del decreto di attuazione n. 268/2006, vieta la sola doppia imposizione che si crea al momento della distribuzione degli utili tra la società italiana e la prima società non residente. Nulla vieta le doppie imposizioni che possono eventualmente verificarsi lungo la stessa catena societaria, per effetto della presenza di più società localizzate in paradisi fiscali.

Per quanto attiene al credito d'imposta spettante per l'applicazione della normativa Cfc, l'Amministrazione ha ribadito che la detrazione non può essere concessa al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 167, comma 7, del Tuir.

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