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Attualità

Chiarimenti sul "bonus aggregazioni"

Tra gli altri, quello relativo all'individuazione del momento in cui le operazioni straordinarie si considerano effettuate

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Fra le risposte ai quesiti, fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, alcune importanti precisazioni riguardano il "bonus aggregazioni", previsto dall'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge finanziaria per il 2007.
Il beneficio fiscale(1) consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro.

Per le operazioni di fusione e scissione si tratta di operare il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio imputato in bilancio, mentre per il conferimento di azienda è consentito attribuire rilevanza fiscale ai valori rilevati nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
In relazione a quest'ultima operazione, l'agevolazione si applica esclusivamente ai conferimenti di azienda effettuati ai sensi dell'articolo 176 del Tuir, ossia ai conferimenti a "saldi aperti", nei quali la neutralità fiscale si realizza in quanto il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, e il conferitario subentri nelle posizioni del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda(2).

Per la concessione del beneficio, il legislatore ha disposto la sussistenza di alcuni requisiti sia di natura soggettiva, afferenti, ad esempio, alla natura giuridica dei soggetti coinvolti, che oggettiva, tra cui la circostanza che le operazioni agevolate devono essere effettuate nel biennio 2007-2008.
Proprio quest'ultimo aspetto è oggetto del primo quesito formulato dagli esperti della stampa specializzata, con il quale si è chiesto di chiarire il momento in cui le suddette operazioni debbano considerarsi "effettuate" ai fini dell'operatività del bonus fiscale.

Nella circolare n. 11/E si precisa che per ciò che concerne le fusioni e le scissioni si ritiene che tale momento coincida con la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2504-bis e dell'articolo 2506-quater del codice civile.
In merito alla fusione, la normativa civilistica richiamata dispone che gli effetti giuridici decorrono dal momento in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte nell'articolo 2504 cc relativamente all'atto di fusione.
Analoga disciplina è prevista per la decorrenza dell'efficacia giuridica delle scissioni, per le quali rileva la data in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente in base alla sede delle società beneficiarie.
In relazione all'ipotesi di conferimento di azienda, la circolare richiama, invece, la data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di aumento del capitale sociale, che deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto.

Il secondo interrogativo attiene alla corretta interpretazione del disposto di cui al comma 244 del citato articolo 1, laddove si richiede che le imprese partecipanti alle operazioni di fusione, scissione e conferimento siano "operative" da almeno due anni. In particolare, si è chiesto se in assenza di una specifica definizione di operatività fosse possibile richiamare a contrario il concetto di "non operatività" proprio della disciplina delle "società di comodo(3)".

A parere dell'Agenzia delle entrate, il rinvio alla normativa sancita nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994(4) è pertinente. Viene, infatti, chiarito che in sede di risposta all'interpello ordinario, da presentarsi obbligatoriamente per il riconoscimento dell'agevolazione, potranno essere utilizzati i canoni ermeneutici propri della disciplina delle "società di comodo", al fine di qualificare il concetto di operatività.
Potrebbero, così, avere rilevanza i parametri del test di operatività, le cause di esclusione, nonché le situazioni che condizionano la redditività delle imprese.
Il richiamo porterà a escludere dalla fruibilità del beneficio quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.

L'ultima precisazione fornita nel documento di prassi riguarda la formulazione letterale del comma 245, laddove si dispone che "Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243".

In altri termini, si è chiesto se la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sanciti nei commi 242 e 243, presenti nel biennio precedente l'operazione, debba obbligatoriamente permanere anche al momento dell'effettuazione dell'operazione di aggregazione.
L'Amministrazione chiarisce che l'uso della congiunzione "o" ha valenza non disgiuntiva, ma aggiuntiva, e pertanto, le condizioni previste nei commi 242 e 243 devono permanere sia al momento dell'effettuazione dell'operazione, sia nel biennio antecedente alla stessa.
Tale interpretazione riflette la ratio sottostante alla previsione del beneficio fiscale che, intendendo agevolare le sinergie imprenditoriali realizzate tra gruppi economici tra loro indipendenti, deve consentire il monitoraggio delle condizioni di efficacia del bonus per l'intero arco temporale previsto dalla norma, fino al momento di effettuazione dell'operazione di aggregazione.

NOTE:
1) Sull'agevolazione in commento si veda S. Mezzetti, "Disavanzo da concambio imputabile gratuitamente", in FISCOoggi dell'11 gennaio 2007.

2) Facendo risultare da apposito prospetto in dichiarazione dei redditi i disallineamenti tra i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Come chiarito nella circolare n. 11/E al paragrafo 6.1 La disciplina fiscale delle società "non operative"…si applica, al ricorrere di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, alle società che abbiano conseguito nel periodo d'imposta un ammontare di ricavi, di proventi (diversi da quelli con natura straordinaria) e di incrementi di rimanenze inferiore a quelli minimi determinati come percentuale del valore di alcuni beni patrimoniali.

4) In relazione alla disciplina delle "società di comodo", l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007 al fine di uniformare la trattazione delle istanze di interpello presentate dai contribuenti per la disapplicazione della normativa.

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