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Attualità

Chiarimenti sulla modulistica nel regime del consolidato nazionale

Il prospetto dei riallineamenti va compilato solo si verificano vantaggi fiscali Più articolate le modalità operative del trasferimento infragruppo delle eccedenze

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Con la risoluzione n. 147/E del 19 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello Unico 2005 - Società di capitali per le società aderenti all'opzione del consolidato nazionale.
In particolare, la società istante aveva sollevato quesiti relativi:

  • alla compilazione del prospetto dati sul riallineamento dei valori civilistici e fiscali di cui all'articolo 128 del Tuir
  • all'utilizzo dell'istituto del trasferimento infragruppo delle eccedenze di imposte sui redditi ex articolo 43-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, nell'ambito della richiamata opzione di gruppo(1).

La prima questione affrontata riguarda l'obbligatorietà o meno della compilazione del "Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex articolo 128 del TUIR", contenuto nel quadro RF di Unico 2005.
Come noto, l'articolo 128 del Testo unico prevede, nell'ambito della disciplina dei soggetti aderenti al consolidato nazionale, un particolare meccanismo di riallineamento degli elementi attivi e passivi delle società consolidate, finalizzato alla neutralizzazione di ipotesi di doppia deduzione di alcune componenti reddituali.
La ratio della norma(2) è quella di evitare che i benefici fiscali derivanti da svalutazioni di partecipazioni, generate da rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, già fruiti dalla consolidante nel decennio antecedente l'esercizio dell'opzione, siano nuovamente goduti dalle società partecipate, ad esempio, mediante l'utilizzo di fondi accantonati già tassati, determinando in tal modo una riduzione del reddito imponibile di gruppo.

Nella risoluzione si precisa che il prospetto citato deve essere compilato solo laddove siano state operate svalutazioni "rilevanti" ai sensi dell'articolo 128 del Tuir, relative alle partecipazioni detenute direttamente nelle società consolidate da:

  • società(3) consolidante e società controllate che partecipano alla tassazione di gruppo o che, pur possedendone i requisiti, non hanno esercitato l'opzione
  • società partecipanti alla tassazione di gruppo, o che hanno i requisiti per parteciparvi, che hanno ceduto le partecipazioni ad altre società con i medesimi requisiti
  • società o enti che controllano, direttamente o indirettamente, la società consolidante ai sensi dell'articolo 117 del Tuir.

La natura non obbligatoria del prospetto era stata già, peraltro, individuata nella circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, laddove si è affermato che "la disposizione contenuta nell'articolo 128 del TUIR presuppone che i valori fiscali degli elementi patrimoniali della società consolidata, relativi al periodo d'imposta precedente quello dal quale ha effetto l'opzione per il consolidato fiscale, presentino un disallineamento rispetto ai corrispondenti valori civilistici. Infatti, soltanto in questa ipotesi si rende necessario applicare il meccanismo correttivo previsto dalla norma transitoria, in modo da evitare che il reddito prodotto dalla società consolidata possa essere influenzato da variazioni in diminuzione collegate a tale disallineamento".

Il secondo quesito concerne ancora una volta le modalità operative del trasferimento infragruppo delle eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del Dpr n. 602 del 1973(4).
In particolare, nella risoluzione in esame è stato precisato come esporre nel modello Unico 2005 delle società aderenti all'opzione i dati relativi al trasferimento al consolidato delle eccedenze di imposta ricevute dalle società consolidate in precedenti periodi d'imposta(5).
L'indicazione dell'importo delle eccedenze Irpeg o Ires trasferite al consolidato per la compensazione dell'Ires di gruppo va effettuata nella sezione IV ("Dati") del quadro GN, al rigo GN17; il medesimo importo va, altresì, riportato nel quadro RX, destinato ad accogliere i crediti e le eccedenze risultanti dalla dichiarazione, al rigo RX4.
Con riferimento al modello CNM 2005 (Consolidato nazionale e mondiale), l'indicazione delle eccedenze trasferite al consolidato va effettuata nel quadro NX, sezione VIII, dedicata ai trasferimenti delle eccedenze infragruppo.

Resta salva la possibilità delle società consolidate di trasferire le eccedenze di imposta a soggetti rientranti nei parametri stabiliti dal citato articolo 43-ter e non al consolidato.
In tal caso, si rammenta che il trasferimento di eccedenze pregresse ricevute da terzi è ammesso solo in favore del consolidato, ai sensi della specifica previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto 9 giugno 2004, che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 43-ter, consente di realizzare l'ulteriore vantaggio di una possibile successiva cessione delle eccedenze già ricevute.
In relazione alle eccedenze pregresse "proprie" delle società consolidate cedute ex articolo 43-ter a soggetti diversi dal consolidato, la società cedente deve indicare nel proprio modello Unico 2005 l'eccedenza ceduta nel quadro GN, sezione II, rigo GN8 e nel quadro RK, sezione I.


NOTE:
1) Sull'argomento, che ha dato luogo a un vivace dibattito sulla stampa specializzata, sono emerse diverse problematiche per le quali si veda C. Putzolu, "Eccedenze e crediti d'imposta nel consolidato nazionale", in FISCOoggi del 15 luglio 2005, e C. Putzolu, "Ires, più veloce il recupero dell'eccedenza d'imposta", in FISCOoggi del 22 luglio 2005.

2) Per ulteriori approfondimenti si consenta di rinviare a F. Le Donne., C. Putzolu , "La ratio del riallineamento nei sistemi di tassazione di gruppo", in FISCOoggi del 12 novembre 2004.

3) La rettifica del valore fiscale delle società consolidate va effettuata nel primo periodo di tassazione di gruppo, sulla base della situazione patrimoniale risultante dal bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello dal quale ha effetto l'opzione.

4) In generale, sul regime di cedibilità delle eccedenze di imposta, l'articolo 118, comma 2, del Tuir, dispone che le eccedenze di imposta riportate a nuovo relative a esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo "possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

5) La circolare n. 35 del 18 luglio 2005 ha invece chiarito le modalità operative di effettuazione della cessione ex articolo 43-ter del credito Ires derivante dalla dichiarazione del consolidato, segnalando che il credito ceduto va riportato per il suo ammontare complessivo nel rigo CN22 del modello CNM e chiarendo che "per indicare gli estremi dei soggetti destinatari della cessione delle eccedenze relative al primo esercizio della tassazione consolidata (nonché gli importi oggetto di cessione a ciascuno di essi) va utilizzata la sezione II del quadro NI, ancorché dedicato all'Interruzione della tassazione di gruppo".


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