Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

"CNM 2007": le novità

Le modifiche apportate alla modulistica destinata ai soggetti aderenti al regime della fiscal-unit

Facciata del modello per il consolidato nazionale e mondiale 2007

Attraverso il meccanismo di tassazione del consolidato fiscale, le società appartenenti al medesimo gruppo calcolano l'Ires in modo unitario, in capo a un unico soggetto (consolidante), assumendo come base imponibile il reddito complessivo globale del gruppo.  Analizziamo le modifiche che hanno interessato il modello Cnm 2007 a partire dal frontespizio fino ad arrivare ai singoli quadri.

Frontespizio
Le modifiche apportate al frontespizio del modello riguardano in primo luogo l'inserimento nel riquadro dedicato al "Tipo di dichiarazione" della casella "Dichiarazione integrativa a favore".
Frontespizio

Da quest'anno, nel caso in cui si debba procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa, occorrerà distinguere se si tratta di "Dichiarazione integrativa a favore" o se si tratta di "Dichiarazione integrativa".
A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni è effettuata con mezzi telematici ai soggetti incaricati della trasmissione, chiamati poi portare a conoscenza dei contribuenti interessati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito. In ogni altro caso, la comunicazione sarà spedita mediante raccomandata.
Alla luce di tale disposizione, nel riquadro "Firma della dichiarazione", è stata eliminata la casella "Invio avviso telematico all'intermediario", che doveva essere barrata nel caso in cui il contribuente prestava il proprio consenso affinché l'avviso bonario venisse spedito direttamente all'intermediario; nel contempo, è stata eliminata la casella "Ricezione avviso telematico", presente nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica", che doveva essere barrata nel caso in cui l'intermediario accettava il ricevimento dell'avviso telematico. Pertanto, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione sarà di norma il destinatario della comunicazione concernente gli esiti della liquidazione, con conseguente obbligo di darne notizia all'interessato.

Quadro NF
Il quadro NF deve essere compilato per determinare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione, apportando le previste rettifiche di consolidamento. Il quadro si compone di tre sezioni:
Sezione I - Somma algebrica dei redditi complessivi netti
Sezione II - Rettifiche di consolidamento
Sezione III - Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità.

La prima sezione è l'unica che ha subito delle variazioni. Nei righi da NF1 a NF6 è stata inserita la casella "Operazioni straordinarie", nella quale deve essere indicato il codice desunto dalla tabella contenuta nelle istruzioni al modello, nel caso in cui il soggetto sia stato interessato da un'operazione straordinaria che non ha interrotto la tassazione di gruppo(1), permanendo i requisiti di cui all'articolo 117 del Tuir.



In merito alla compilazione della Sezione II riguardante le "Rettifiche da consolidamento", si rende necessario segnalare che l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/2007, ha fornito precisazioni in merito alle rettifiche di consolidamento da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi da parte della società consolidante, nel caso in cui nel perimetro di consolidamento sia compresa una società controllata non operativa, ai sensi della legge n. 724/1994.

Quadro NF sezione II

In tale circostanza, è necessario distinguere a seconda che il reddito determinato ordinariamente dalla società non operativa risulti inferiore o superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo:

  • nel primo caso, la società consolidata deve comunicare alla società consolidante l'importo del reddito derivante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo; pertanto, la consolidante non deve effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, altrimenti ridurrebbe, in violazione della normativa, l'ammontare assoggettato a tassazione
  • se, invece, il reddito ordinario è superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la consolidata deve comunicare alla consolidante l'ammontare del reddito determinato ordinariamente; la società consolidante può, quindi, operare delle rettifiche in diminuzione solo fino a concorrenza dell'eccedenza del reddito ordinario rispetto a quello "di comodo".

Quadro NX
Nel quadro NX vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, riguardanti il trasferimento di importi(2) che consentono l'abbattimento dell'Ires dovuta dal gruppo. Tali dati sono desumibili dal modello Unico "SC 2007" di ciascuna società che abbia aderito al consolidato, ed esposti nel relativo quadro GN(3).

L'unica modifica che ha subito il quadro riguarda l'eliminazione nella seconda sezione "Crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento" della colonna dedicata all'esposizione dei crediti d'imposta limitati sui fondi Oicvm, in quanto la Commissione europea ha dichiarato incompatibile il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 12 del Dl 269/2003 (in materia di incentivi fiscali a favore di taluni Oicvm) con l'articolo 87 del Trattato.

Qaudro NX

Quadro NI
Il quadro NI deve essere compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio(4), oppure nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione.
La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Qualora l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate si verifichi prima del compimento del triennio, gli adempimenti previsti devono essere compiuti nel modello Unico "SC" della società o ente consolidante, allegando l'equivalente del presente quadro.

Il quadro NI si compone di tre sezioni:
Sezione I - Dati relativi ai versamenti
Sezione II - Cessione eccedenza Ires ex articolo 43-ter del Dpr 602/1973
Sezione III - Attribuzione delle perdite.

L'unica novità riguarda l'attivazione nella sezione III, nei righi da NI14 a NI18, della colonna "Perdita del 2° periodo d'imposta precedente", nella quale devono essere indicate, per ogni società fuoriuscita dal gruppo, l'ammontare delle perdite attribuite, distinte per periodo di formazione.
L'attivazione della predetta colonna trova giustificazione nel fatto che, essendo il 2004 il primo periodo d'imposta in cui trova applicazione la disciplina sul consolidato fiscale, la società consolidante potrà attribuire sia le perdite del 2005 (1° periodo d'imposta precedente) sia quelle del 2004 (2° periodo precedente).

Quadro NI sezione III

Al momento dell'attribuzione delle perdite residue alla consolidata, nel caso in cui le società abbiano adottato un criterio diverso da quello disciplinato dall'articolo 124, comma 4, del Tuir, togliendo la disponibilità delle stesse in capo alla consolidante, dovrà essere assicurata la restituzione delle perdite unicamente ai soggetti che le hanno generate.

Quadro NE
Il quadro NE è riservato alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, di cui all'articolo 165, comma 6, del Tuir.
La determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero spetta alla consolidante in quanto le consolidate devono solamente indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il reddito da esse prodotto all'estero e la relativa imposta pagata, e trasmettere tali dati alla consolidante.
La consolidante provvederà, in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, a determinare l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero.

Il quadro NE è costituito da tre sezioni:
Sezione I-A - Dati relativi alla determinazione del credito
Sezione I-B - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione
Sezione I-C - Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedenti dichiarazioni.

L'unica sezione che ha subito modifiche è la sezione I-C, ristrutturata prevedendo tutti gli esercizi a regime (otto), in modo da procedere, di anno in anno, all'attivazione delle colonne compilabili.
Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, quest'anno risulta essere al massimo pari a tre (colonne 1, 2 e 3, destinate ad accogliere le eccedenze di imposta maturate negli anni 2004, 2005 e 2006). Difatti, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato. Di conseguenza, le colonne da 4 a 8 dei righi da NE11 a NE14 non sono compilabili, in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Tuttavia, per alcune ipotesi residuali, è stata inserita nel rigo NE10, la colonna 2 "vedere istruzioni", che deve essere barrata nel caso in cui risulti necessaria la compilazione di un numero di colonne superiore a tre.

Quadro NE sezione I

Inoltre, è stata anche inserita, a margine della sezione I-C, la casella "Casi particolari", che deve essere barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera, concorrano anche eccedenze trasferite da altri soggetti, i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.

Quadro CS
Il quadro CS (Prospetti vari) ha subito diverse modifiche.
Da quest'anno il quadro si compone di quattro prospetti:

  • Perdite non compensate
  • Perdite delle società del gruppo(5)
  • Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR
  • Rideterminazione dell'acconto.

In merito all'utilizzo delle perdite, con la circolare del 20 dicembre 2004 n. 53/E, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che "la società controllante deve indicare nella dichiarazione dei redditi del consolidato la composizione della perdita del consolidato, evidenziando il periodo di formazione delle perdite realizzate dai singoli soggetti aderenti al consolidato e i relativi utilizzi in compensazione all'atto della determinazione del reddito complessivo globale".

Nel prospetto destinato ad accogliere le "Perdite non compensate" è stata inserita la colonna 1 nel rigo CS1, nella quale deve essere indicata la perdita riportabile senza limiti di tempo non compensata, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Inoltre, è stata attivata la colonna 6, nella quale deve essere indicata la perdita non compensata relativa al secondo periodo d'imposta precedente. L'attivazione della predetta colonna trova giustificazione nel fatto che, essendo il 2004 il primo periodo d'imposta in cui trova applicazione la disciplina sul consolidato fiscale, si potranno avere sia le perdite residue del 2005 (primo periodo d'imposta precedente) sia le perdite residue del 2004 (secondo periodo precedente).

Quadro CS1

Nella Sezione delle "Perdite delle società del gruppo" è stata attivata la colonna 6, nella quale devono essere indicate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante, riferite al secondo periodo d'imposta precedente.
Si precisa che tale sezione deve essere compilata nel caso in cui, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue, in quanto la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Il criterio di imputazione delle perdite prescelto deve essere preventivamente indicato nella comunicazione di esercizio congiunto dell'opzione.



Novità rilevante di quest'anno riguarda l'inserimento all'interno del quadro CS della sezione riguardante la "Rideterminazione dell'acconto". Nella presente sezione deve essere indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2006, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5-quinquies del decreto legge 203/2005, e 36, comma 34 del decreto legge 223/2006, e successive modificazioni(6). Pertanto, ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo deve provvedere a rideterminare il reddito attribuito e, sulla base di tali dati comunicati, la società o ente consolidante determina l'imposta del periodo precedente su cui calcolare l'acconto, mediante il metodo storico.

Qaudro Cs 12


NOTE:
1) A titolo esemplificativo, non produce l'interruzione del consolidato la fusione tra società consolidate, in quanto il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.

2) Si tratta, ad esempio, degli oneri detraibili, dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento, delle ritenute subite, degli acconti versati.

3) Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione.

4) Ad esempio, eventi che determinano l'interruzione del consolidato, sono la perdita del requisito del controllo o la trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate dall'articolo 120 del Tuir.

5) Tali perdite devono essere indicate soltanto nel caso in cui si sia optato per la riassegnazione alle società della parte residua delle perdite da queste apportate.

6) Si vedano le circolari dell'agenzia delle Entrate n. 34/2006 e n. 1/2007.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/cnm-2007-novita