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Attualità

Codici di utilizzo più dettagliati per i fabbricati in Unico PF 2010

Previste nuove casistiche che, fino alla dichiarazione dello scorso anno, venivano indicate con il residuale '9'


Quest'anno è stato integrato l'elenco dei codici che identificano le tipologie di utilizzo degli immobili da indicare nella colonna 2 "Utilizzo" dei righi da RB1 a RB8 del quadro RB del modello Unico Persone Fisiche.

Anzitutto, sono stati introdotti alcuni nuovi codici (da '10' a '13') da indicare in presenza di particolari tipologie di utilizzo dell'immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale '9'.
In presenza dei nuovi codici di utilizzo, così come nel caso del codice '9', non si applica l'aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione (codice utilizzo '2').



Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove tipologie di utilizzo dell'immobile e i relativi codici.
Il codice '10' va indicato nel caso di abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare a condizione che costituisca la sua dimora abituale e tale condizione risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta in comproprietà e sia utilizzata integralmente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante. Si applica invece l'aumento di un terzo (codice '2' nella colonna 2) sulla quota di reddito di spettanza del comproprietario o dei comproprietari che utilizzano la loro porzione di immobile come residenza secondaria o comunque la tengono a propria disposizione1.

La pertinenza di immobile tenuto a disposizione va identificata con il codice di utilizzo '11', mentre il codice '12' si riferisce all'unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da parte di contribuenti residenti all'estero o all'unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da parte di contribuenti che si sono trasferiti temporaneamente in altro comune. Ricordiamo che nel caso di più unità immobiliari a uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, il codice '12' può essere indicato solo con riferimento a una di esse, mentre per le altre deve essere indicato il codice '2'.

Il codice '13' riguarda invece i beni di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive eccetera) dichiarati dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (25,82 euro). Infatti, se la quota di reddito è inferiore a detta soglia, non concorre a formare il reddito del contribuente e, pertanto, non va dichiarata2.

Altri due nuovi codici di utilizzo dell'immobile ('14' e '15') sono stati sono stati previsti per consentire ai contribuenti di fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili, situati nella regione Abruzzo, concessi rispettivamente in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili3.
L'indicazione dei codici di utilizzo '14' e '15' comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile. Per fruire di tale agevolazione, devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nella sezione II del quadro RB, denominata "Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

Infine, il codice '9' rimane il codice residuale e, quindi, deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici (da '1' a '8' e da '10' a '15'). Ad esempio, il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Sempre con riferimento al reddito dei fabbricati, ricordiamo che è stato prorogato al 31 dicembre 20094 il termine per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio abitativo, disposta dalla legge 9/2007. L'agevolazione riguarda i proprietari di immobili dati in locazione ai conduttori con reddito complessivo familiare inferiore a 27mila euro, che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico o che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. In presenza di tali condizioni, è prevista l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo nel quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.
Per fruire di tale agevolazione è necessario indicare nella colonna 6 "Casi particolari" il codice '6'.

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1)  Circolare del ministero delle Finanze n. 12 del 30 aprile 1980
2)  Articolo 36, comma 3-bis, del Tuir
3)  Articolo 5 dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri n. 3813 del 29 settembre 2009
4)  Articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
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