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Attualità

Il collegio sindacale e la riforma del diritto societario (3)

Società per azioni: il consiglio di sorveglianza nel modello di gestione dualistico

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Il modello di gestione dualistico, tipico della tradizione societaria tedesca, è fondato essenzialmente su due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. In questo modello, la funzione di controllo è esercitata dal consiglio di sorveglianza.
Le prime esperienze italiane hanno avuto ad oggetto società partecipate da enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni), data l'opportunità di assicurare una operatività stabile della società, togliendo agli esponenti dell'ente locale la responsabilità di intervento nel controllo della gestione.

Il consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto preveda un numero maggiore di membri, si compone di un numero di componenti anche non soci non inferiore a tre (articolo 2409-duodecies).
I primi componenti del consiglio di sorveglianza sono nominati nell'atto costitutivo, i successivi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso, la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è ricostituito.
Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualsiasi tempo, anche senza giusta causa, salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento degli eventuali danni.

La versione originaria del nuovo articolo 2409-duodecies disponeva l'ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di sorveglianza per i componenti del consiglio di gestione e per coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste per la carica di sindaco.
La modifica introdotta con il secondo decreto correttivo (Dlgs 28 dicembre 2004, n. 310) consente di eleggere nel consiglio anche soggetti che abbiano rapporti patrimoniali con la società o il suo gruppo o che siano collaboratori della controllante.
L'incompatibilità viene ora ravvisata nei confronti di coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

In questo modello, l'assemblea perde di peso, dato che alcune sue prerogative vengono attribuite al consiglio di sorveglianza (articolo 2409-terdecies).
Infatti, il consiglio di sorveglianza:

  • nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia riservata dallo statuto all'assemblea; approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
  • vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
  • promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione
  • presenta la denunzia al tribunale in caso di gravi irregolarità dei componenti del consiglio di gestione
  • riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Lo statuto può peraltro prevedere che, in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
A differenza dei sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Infine, l'articolo 2409-quaterdecies del codice civile estende anche al consiglio di sorveglianza l'applicabilità di gran parte delle norme riferite ai sindaci.


3 - continua

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