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Attualità

Il collegio sindacale e la riforma del diritto societario (9)

Doveri e poteri

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Fra i nuovi doveri del collegio sindacale, spicca l'obbligo (prima della riforma si trattava di una mera facoltà) di partecipare non solo alle riunioni dell'assemblea e del Cda, ma anche a quelle dei comitati esecutivi, laddove costituiti.
Inoltre, il secondo comma dell'articolo 2405 commina la decadenza dalla carica per i sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo.

Oltre alla vigilanza sulla legge e sullo statuto, ai sindaci, così come sostanzialmente viene richiesto ai loro colleghi nominati nell'ambito delle società quotate, viene in ogni caso richiesto di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Pertanto da un "controllo dell'amministrazione della società" si passa a un controllo sul "rispetto dei principi di corretta amministrazione".
Più precisamente, attraverso questa disposizione, i sindaci saranno tenuti ad accertare:

  • che gli amministratori agiscano con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico
  • che la struttura organizzativa dell'impresa sia adeguata alle operazioni da porre in essere
  • che la patrimonializzazione e le risorse dell'impresa siano sufficienti a finanziare le operazioni o che l'indebitamento sia sopportabile dalla società e che comunque vi siano ragionevoli prospettive di continuazione dell'attività
  • che vi sia una congruità fra l'utile sperato e il capitale investito in relazione al tasso di rischio insito nell'operazione
  • che i rischi prevedibili siano adeguatamente in forma assicurativa.

Anche allo scopo di consentire ai sindaci una partecipazione più continua e responsabile alla gestione sociale, il nuovo articolo 2381, quinto comma, del codice civile, prevede che gli organi delegati riferiscano "al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità fissata dallo statuto ed in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate".
I sindaci devono verificare che questa cadenza dell'informazione sia rispettata.

Tornando ai doveri del collegio sindacale, è da evidenziare che l'articolo 2403 nulla prevede sulla vigilanza relativa all'adeguatezza del sistema di controllo interno o delle disposizioni impartite dalla società alle controllate, per i flussi informativi necessari alla redazione del bilancio consolidato.
Per ottemperare a queste verifiche, sarà consentito di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo sulla società, chiedere notizie agli amministratori anche con riferimento a società controllate, sull'andamento di determinati affari e operazioni sociali.
Nei gruppi, infine, il collegio potrà scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo o su determinati affari.


In relazione agli specificati doveri, vengono ampliati anche i correlati poteri del collegio sindacale.
In particolare, attraverso il nuovo articolo 2406 del codice civile si dispone che il collegio "deve" convocare l'assemblea non solo nei casi d'omissione da parte degli amministratori, ma anche in quelli in cui il ritardo della convocazione non appaia giustificato dalle circostanze.

Un'ulteriore ipotesi in cui i sindaci risulteranno obbligati alla convocazione assembleare, previa comunicazione al presidente del Cda, è poi la situazione in cui, nell'espletamento del proprio incarico, essi ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità i quali generino un'urgente necessità di provvedere. Tali fatti sono da identificarsi in quelle situazioni che, ai sensi del novellato articolo 2409 del codice civile, possono determinare il controllo giudiziario sulla società.

Manca, tuttavia, in capo al collegio sindacale un potere autonomo di convocare l'assemblea dei soci, come invece è previsto dall'articolo 151 del Tuf in capo all'organo di controllo delle società quotate.
Il Collegio sindacale (o gli altri organi di controllo) sarà legittimato, inoltre, in relazione alle nuove norme, a denunciare al tribunale comportamenti illeciti degli amministratori che abbiano cagionato danno alla società o ad altre società del gruppo.

Si fa rilevare, tuttavia, che le gravi irregolarità passibili di controllo giudiziario, ai sensi del nuovo articolo 2409 del codice civile, non saranno quelle di per sé gravemente irregolari bensì quelle operazioni che, oltre a essere tali, saranno potenzialmente idonee a produrre un danno alla società. Il collegio sarà quindi chiamato a effettuare, di volta in volta, difficili scelte, in quanto, in determinate situazioni, una denuncia ritardata delle irregolarità potrebbe generare, nei confronti dei componenti gli organi di controllo, non solo la revoca dall'incarico ma l'azione di responsabilità da parte dell'amministratore giudiziario.

Da segnalare, infine, una novità attinente ai compiti delegabili ai collaboratori e ai dipendenti dei sindaci, i quali potranno effettuare controlli non solo nell'ambito della corretta tenuta della contabilità e del bilancio della società.
Gli amministratori, tuttavia, potranno continuare a rifiutare ai collaboratori dei sindaci l'accesso alle informazioni riservate senza incorrere nelle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 2625 del codice civile.


9 - continua

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