Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Competenza allargata per la giurisdizione tributaria

Vi appartengono tutte le liti aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie "comunque denominati"

_509.jpg

Il maxi-emendamento al decreto legge n. 203/2005, "collegato" alla Finanziaria 2006, ha introdotto, attraverso l'articolo 3-bis, alcune "disposizioni in materia di giustizia tributaria" che intervengono sui Dlgs n. 545 ("Commissioni tributarie") e n. 546 ("Processo tributario") del 1992.
La prima importante modifica riguarda i primi due commi dell'articolo 2 del Dlgs 546/92 che, con l'aggiunta delle parole integrative riportate in grassetto, ora recitano: "1) Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2) Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
".

Questa modifica comporta una maggiore elasticità nella classificazione di ciò che è impugnabile presso le Commissioni tributarie, cui sono quindi ricondotte tutte le liti relative ai tributi "comunque denominati", con specifica esclusione di quelle riguardanti gli atti esecutivi del concessionario della riscossione (azioni cautelari e conservative, fermo amministrativo, pignoramento immobiliare, notifica di avviso di intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento del ruolo, eccetera). Si semplifica così la ricerca dell'organo di competenza sul giudizio di tributi che non sempre sono di immediata riconoscibilità o sono stati sostituiti da altri con nome o codice diverso, dal momento che è ormai quasi tutto ricompreso nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Altro intervento operato dal decreto legge 203/2005 è l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 7 del Dlgs 546/92, il quale accordava alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. Questa modifica non altera comunque i poteri istruttori che sono accordati alle Commissioni tributarie dagli altri commi del citato articolo 7, in particolare "tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta". Il comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs 546/92 (articolo che tratta dell'assistenza tecnica necessaria per stare in giudizio nelle controversie il cui valore è superiore a 2.582 euro per singolo tributo o sanzione, se questa è l'oggetto unico della controversia) è stato così modificato: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane...".
Viene così eliminata dal primo periodo la figura del procuratore legale (che, quindi, non potrà più fornire assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie), mentre si rafforza quella del consulente del lavoro - purché non pubblico dipendente - per il quale viene eliminata la previgente limitazione a trattare esclusivamente le liti aventi ad oggetto le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime.

All'articolo 22, comma 1, Dlgs n. 546/92, che tratta della costituzione in giudizio del ricorrente, sono state aggiunte le parole riportate in grassetto: "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale". Viene così data la possibilità alla parte ricorrente di utilizzare il servizio postale valendosi della spedizione in plico raccomandato senza busta, che è sinonimo di certezza legale di avvenuto deposito (sempre che prima siano stati assolti gli obblighi di notifica del ricorso al competente ufficio). Questa integrazione è comprensibile in rapporto alla estesa competenza territoriale delle Commissioni e alle conseguenti difficoltà che il ricorrente potrebbe trovarsi ad affrontare per il solo deposito dell'atto.

All'articolo 53, comma 2, Dlgs n. 546/92, che tratta delle forme dell'appello, sono state aggiunte le parole riportate in grassetto "Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
Dall'esame congiunto della modifica e degli articoli 20 e 22 sopra citati, si evidenzia da una parte la volontà di ribadire che l'appello è notificabile non solo tramite ufficiale giudiziario, ma anche tramite servizio postale, purché siano rispettate le norme che ne regolano la proposizione (plico raccomandato non in busta chiusa a tutte le parti presenti nel giudizio di grado precedente, deposito della ricevuta dell'avvenuta notifica alla controparte, eccetera), dall'altra parte si richiama l'attenzione sulla inammissibilità dell'appello qualora non avvenga il deposito di una copia che sia conforme all'originale entro i previsti trenta giorni successivi alla notifica dell'atto di appello; in assenza di deposito, infatti, non ci si è costituiti in giudizio. Inoltre, la modifica sollecita il deposito anche al fine di dare attuazione al successivo comma 3 dello stesso articolo 53, in cui si dispone che "Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza".

Infine, gli interventi operati sugli articoli 7, 11 e 44 del Dlgs 545/92 riguardano direttamente gli incarichi dei giudici tributari, dettando, tra l'altro, disposizioni circa l'età massima dei componenti della commissione tributaria all'atto del bando di concorso (72 anni) e alla fine della carriera (75 anni), la durata temporale massima di assegnazione continuativa presso una sezione (5 anni), il tipo di rapporto lavorativo, la vacanza dei posti e la selezione tra gli aspiranti a ricoprire l'incarico, compresi i componenti della Commissione tributaria centrale, i quali prima attenderanno la cessazione dell'attività dell'organo stesso per poi essere nominati, su loro domanda, presso le Commissioni provinciali e regionali, con precedenza sugli altri aspiranti.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/competenza-allargata-giurisdizione-tributaria