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Attualità

Componenti negativi di reddito - 3

Interessi passivi: disciplina sulla capitalizzazione sottile (thin capitalization)

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5.2 Interessi passivi
5.2.1 Novità introdotte dalla riforma Ires
Con il Dlgs n. 344/2003 che, come noto, ha introdotto l'Ires, sono state apportare importanti novità in materia di deducibilità degli interessi passivi.
In particolare, anche se la norma in materia di deducibilità degli interessi (articolo 96 del Tuir, corrispondente al vecchio articolo 63) non ha subito rilevanti modifiche, sono state introdotte due nuove disposizioni che prevedono:
- il pro rata di deducibilità degli interessi passivi (articolo 97)
- il contrasto all'utilizzo fiscale della capitalizzazione sottile, "thin capitalization" (articolo 98).
Come riportato nella relazione di accompagnamento al Dlgs n. 344/2003, gli articoli 96, 97 e 98 attuano, nell'ambito dell'Ires, le previsioni contenute nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega n. 80/2003 che introduce alcune limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.
Le disposizioni dei predetti articoli, peraltro, si applicano anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa in forma individuale e di società personale, seppure in coordinamento con le specifiche disposizioni previste per questi ultimi soggetti dagli articoli 61, 62 e 63.
Inoltre, dal momento che le limitazioni contenute nei citati articoli 96, 97 e 98 incidono tutte sulla deducibilità degli interessi passivi, è stata previsto un ordine di applicazione delle tre disposizioni, stabilendo che prioritariamente devono applicarsi le disposizioni dell'articolo 98 ("thin capitalization"), quindi quelle dell'articolo 97 ("pro rata patrimoniale") e, da ultimo, quelle dell'articolo 96 ("pro rata generale di indeducibilità degli interessi passivi").
Pertanto, di seguito si analizzeranno le norme con tale ordine, anche se non rispettano la sequenza del Tuir.

5.2.2 Disciplina sulla capitalizzazione sottile (thin capitalization)
Come accennato, l'articolo 98 del Tuir introduce un nuovo istituto (la thin capitalization o capitalizzazione sottile) che prevede un limite alla deducibilità degli interessi passivi per le imprese che si trovano in queste condizioni:

  • sono finanziate dai propri soci qualificati i quali, direttamente o indirettamente, controllano la società
  • ovvero posseggono una partecipazione rilevante al capitale sociale della medesima
  • ovvero, pur finanziate da soggetti terzi, beneficiano di una garanzia rilasciata, direttamente o indirettamente, dai predetti soci qualificati o da loro parti correlate.

La thin capitalization trova applicazione per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, a prescindere dalla loro forma giuridica. Pertanto, si applica alle società di capitali, agli enti commerciali, alle società cooperative, alle società di persone (con esclusione delle società semplici), e agli esercenti attività di impresa in forma individuale.
Per tali ultimi soggetti sono previste specifiche particolarità contenute nell'articolo 63, ove si prevede che per l'applicazione della thin capitalization alle imprese individuali, il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5.
Va, inoltre, ricordato che non essendo stata inserita nell'articolo 98 una esplicita esclusione per le stabili organizzazioni di imprese non residenti, tali soggetti rientrano a tutti gli effetti nell'ambito applicativo della thin cap.
Sono, invece, escluse:

  • le società che esercitano attività bancaria o che svolgono professionalmente attività finanziaria di erogazione del credito
  • i soggetti a cui partecipano organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni
  • i soggetti con volume di ricavi inferiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore (pari, come noto, a 5.164.569,00 euro). Tale ultimo limite comunque non trova applicazione per le società che svolgono attività di assunzione di partecipazioni.

Va rilevato come, con riferimento a questo ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 17 marzo 2005, ha ritenuto non indicativa, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'esistenza o meno di uno specifico studio di settore riferibile all'attività svolta dal contribuente.
Ai fini della individuazione dei ricavi, viene, inoltre, precisato che rilevano esclusivamente i ricavi derivanti dall'attività tipica svolta dalla società e, pertanto, sono esclusi quelli indicati alle lettere c),d) ed e) dell'articolo 85 del Tuir, ossia i ricavi di natura finanziaria.

5.2.2.1 Funzionamento della thin capitalization
Affinché la thin capitalization rule possa operare, è necessario che i finanziamenti siano, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti da un socio qualificato o da una parte correlata al socio qualificato.
A norma dell'articolo 98, comma 3, lettera c), è "qualificato" il socio che:

  • direttamente o indirettamente controlla, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il soggetto debitore
  • partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74, e cioè gli organi, le amministrazioni dello Stato,...i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.

Ai fini dell'acquisizione dello status di socio qualificato è sufficiente che ricorra uno solo dei sopradetti presupposti.
Il riferimento alla partecipazione al capitale sociale del soggetto debitore comporta che, ai fini della qualificazione del socio, sia rilevante anche il possesso di azioni speciali, purché conservino gli elementi minimi causali affinché le si possa definire come partecipazioni sociali e non come titoli rappresentativi di rapporti di altra natura.
Invece, per quanto riguarda la definizione di "parti correlate" si considerano tali "le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica, anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del Tuir".

Stabilito l'aspetto prettamente oggettivo, è, inoltre, previsto un doppio meccanismo per la verifica dei presupposti per l'applicazione della norma.
Infatti, per applicare la nuova disciplina occorre:

  • in primo luogo effettuare una verifica per accertarsi se il limite consentito di 1 a 4 tra patrimonio netto e finanziamenti dei soci (1 a 5 il primo anno di applicazione delle nuove norme, dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per il 2004) viene superato
  • in secondo luogo, nel caso in cui si verifichi tale sconfinamento, scatta per la società l'obbligo di calcolare, separatamente in relazione ai finanziamenti erogati o garantiti a ogni singolo socio qualificato e da sua parte correlata, la quota di interessi passivi indeducibili.

Con riferimento alla prima operazione da porre in essere per applicare la nuova norma (la verifica del superamento del rapporto) occorre, dapprima, sommare i finanziamenti erogati o anche solo garantiti da tutti i soci qualificati e da loro parti correlate e poi porli a raffronto con l'ammontare complessivo del patrimonio netto, di pertinenza di tutti i soci qualificati e delle loro parti correlate.
In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, si passa a determinare gli interessi indeducibili in capo alla società finanziata.
Inoltre, il comma 4 dell'articolo 98 prevede che, ai fini della determinazione del rapporto di 1 a 4, rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate, intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti e atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

Per quanto riguarda il patrimonio netto si deve fare riferimento alla quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente compreso l'utile d'esercizio non distribuito, al netto:

  • del capitale sociale sottoscritto e non versato
  • del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio
  • della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro l'approvazione del bilancio concernente il secondo periodo d'imposta successivo
  • del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate residenti in Italia.

L'importo del patrimonio netto deve, inoltre, essere aumentato degli apporti di capitale dallo stesso socio effettuati o da sue parti correlate in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili il cui apporto è diverso da opere e servizi.
Al riguardo, la circolare 17 marzo 2005, n. 11/E, ha precisato che, nel caso in cui la quota di patrimonio netto riferita a singolo socio subisca modifiche nel corso dell'esercizio, si dovrà comunque fare riferimento alla quota di patrimonio netto della società risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda, infine, i finanziamenti, si tiene conto dei finanziamenti per indebitamento erogato o garantito dal socio (o da sue parti correlate) e pertanto, dei mutui, dei depositi di denaro e ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari.
Nonostante il comma 2 dell'articolo 98 del Tuir si riferisca all'"ammontare complessivo dei finanziamenti", per ragioni di sistematicità e omogeneità, nella circolare n. 11/E è stato precisato che è preferibile utilizzare come valore posto al numeratore del rapporto in oggetto, la consistenza media della totalità dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o sue parti correlate durante il periodo d'imposta.
A tal proposito, va rilevato che i finanziamenti infruttiferi non concorrono alla determinazione dell'ammontare medio del finanziamenti erogati.

5.2.2.2 Contratto di cash pooling
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E, ha chiarito che il cosiddetto "zero balance cash pooling" deve essere escluso dall'applicazione della thin capitalization rule.
Discorso diametralmente opposto vale per il "notional cash pooling". Tale fattispecie, infatti, si configura come un sistema di compensazione degli interessi fra società che appartengono al medesimo gruppo.
Tale compensazione, pertanto, consente alla società cui è intestato il conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito. Di fatto, tale società usufruisce, anche se indirettamente, di un finanziamento.

5.2.2.3 Contratto di leasing
Il leasing finanziario, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, rientra nella categoria dei finanziamenti rilevanti ai fini dell'applicazione della thin capitalization rule, in quanto, da un punto di vista sostanziale, configura una forma di finanziamento, seppur per l'uso di un bene.
Tra l'altro, per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, le difficoltà di carattere pratico che potrebbero insorgere nell'applicazione dell'articolo 98 del Tuir, devono ritenersi superate da quanto disposto dal principio contabile Ias n. 17, per cui è prevista l'esplicitazione in via analitica degli interessi impliciti derivanti dalla stipula del contratto di leasing finanziario.
Il leasing operativo, al contrario, non è rilevante ai fini della thin capitalization rule. Esso infatti costituisce un contratto di locazione che si differenzia da quello di leasing finanziario per la mancanza della clausola di riscatto del bene.
Pertanto, il prezzo pagato dall'acquirente per l'acquisto del bene stesso, anche a fronte di un finanziamento erogato a tal fine, non assume mai la natura di interesse passivo, neanche implicito.

5.2.2.4 Tasso di riferimento
L'articolo 98, lettera f), comma 3, stabilisce che i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti da soci qualificati o da loro parti correlate non concorrono a determinare la consistenza media dei finanziamenti a condizione che i finanziamenti fruttiferi abbiano una remunerazione media non superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto.
Nel caso in cui il tasso di riferimento dovesse modificarsi in corso d'anno, si ritiene preferibile prendere in considerazione, per ragioni di equità, la sua media aritmetica ponderata rispetto ai giorni in cui i diversi tassi sono stati effettivamente in vigore.
La relazione di accompagnamento, al contrario, prende in considerazione la media aritmetica semplice dei diversi tassi.

5.2.2.5 Società di nuova costituzione
Per le società di nuova costituzione, vista l'impossibilità di determinare il patrimonio netto relativo all'anno precedente la loro creazione, si fa riferimento al patrimonio netto di costituzione.

5.2.2.5 Effetti della thin capitalization
La remunerazione che il socio percepisce dal finanziamento è indeducibile per la società erogante, e, pertanto, costituisce dividendo tassato:

  • su una quota pari al 5 per cento, se il socio è una società di capitale o ente commerciale
  • su una quota pari al 40 per cento, se il socio è una società di persone o un imprenditore individuale e la partecipazione (per quest'ultimo) è relativa all'impresa
  • con imposta sostitutiva del 12,5 per cento, se il socio è una persona fisica non titolare di reddito d'impresa e la partecipazione è non qualificata
  • su una quota pari al 40 per cento, se il socio è una persona fisica non titolare di reddito d'impresa e la partecipazione è qualificata.

5.2.2.6 Prova contraria
La thin capitalization non si applica nel caso in cui la società fornisca la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci o dalle sue parti correlate è giustificato dalla oggettiva capacità di ottenere credito con la sola garanzia del proprio patrimonio sociale e che gli stessi sarebbero comunque stati erogati anche da terzi finanziatori.
La disapplicazione in parola non può essere invocata in relazione a fattispecie diverse da quella espressamente contemplata.
Non è proponibile pertanto interpello ex articolo 37-bis, ottavo comma, Dpr n. 600/1973.
Il patrimonio sociale si differenzia dal mero valore contabile del patrimonio netto in quanto comprende le attività, le passività e il patrimonio netto dell'impresa, considerati al loro valore corrente, nonché le attività e le passività potenziali connesse agli impegni e ai rischi assunti.
Va ribadito che la verifica della sussistenza o meno dell'esimente deve essere effettuata in concreto dall'Amministrazione finanziaria nell'espletamento della propria attività.

15 - continua

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