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Attualità

Componenti negativi di reddito - 5

Oneri fiscali e contributivi. Oneri di utilità sociale

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5.3 Oneri fiscali e contributivi
L'articolo 99 del Tuir prevede l'indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa.
Le altre imposte, invece, sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
Pertanto, nel caso in cui è prevista la deducibilità si applica il principio di cassa e non quello di competenza.
Si precisa che gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

5.3.1 Ipotesi specifiche
Le sanzioni penali e amministrative relative ai tributi sono da considerarsi indeducibili in quanto i comportamenti illeciti non possono essere considerati inerenti all'attività d'impresa.
Inoltre, è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'Iva indetraibile.
Ad esempio, nel caso di acquisto di un bene strumentale con Iva indetraibile o parzialmente indetraibile (si pensi all'acquisto di un veicolo da parte di un'impresa), la quota di Iva non detratta va a sommarsi al costo del bene e viene ammortizzata insieme a quest'ultimo in base alla specifiche regole.
L'Invim decennale è ammessa in deduzione per quote costanti in cinque esercizi.

Tavola di sintesi

TipologiaDeducibilità
IrpefNo
Irpeg/IresNo
IrapNo
IciNo
Imposta di registroSi
Imposta di bolloSi
Imposte ipotecarie e catastaliSi
Tasse CC.GG.Si


5.4 Oneri di utilità sociale
L'articolo 100 del Tuir disciplina il trattamento fiscale dei cosiddetti oneri di utilità sociale e cioè le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti e altre spese sostenute dall'azienda per erogazioni liberali in denaro o in natura.
Le erogazioni in natura rilevano in base al valore effettivo essendo irrilevante il valore contabile del bene donato.

5.4.1 Spese per opere e servizi utilizzabili dai dipendenti
Il comma 1 dell'articolo 100 dispone che le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Va ricordato che se le spese sono obbligatorie in quanto previste dal contratto collettivo o da un accordo aziendale, non essendo considerate come liberalità, si considerano interamente deducibili.

5.4.2 Altri oneri sociali ed erogazioni liberali
Sono deducibili:
  1. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate a favore di organizzazioni non governative per i paesi in via di sviluppo, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato
  2. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato
  3. le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali
  4. le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa
  5. le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero per i Beni e le Attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del Territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi
  6. le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal ministero per i Beni e le Attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo. Il ministero per i Beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato
  7. le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato
  8. le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Ocse
  9. le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi
  10. le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge
  11. le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il ministro per i Beni e le Attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal ministero per i Beni e le Attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza
  12. le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni che svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale private, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza
  13. le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal ministro della Salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il ministero della Salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui sopra, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali descritte in precedenza.
Le erogazioni liberali diverse da quelle di cui sopra non sono ammesse in deduzione.


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