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Attualità

Componenti negativi di reddito - 6

Minusvalenze. Svalutazioni. Partecipazioni in imprese controllate e collegate. Sopravvenienze passive

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5.5 Minusvalenze
In genere le minusvalenze sono di due tipi:

  • quelle relative a cessioni di beni strumentali calcolate come differenza negativa tra il corrispettivo e il costo iniziale al netto degli ammortamenti
  • quelle relative alle cessioni di immobilizzazioni finanziarie (titoli o quote) a un prezzo inferiore all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto.

5.5.1 Trattamento fiscale
L'articolo 101, comma 1, del Tuir prevede che "le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2".
Pertanto, le minusvalenze risultano deducibili solo se sono realizzate mediante:

  • cessione a titolo oneroso
  • risarcimento per la perdita o distruzione del bene
  • autoconsumo, ovvero destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa compresa l'assegnazione ai soci.

Per quanto riguarda le minusvalenze da cessione di partecipazioni cui si applica la participation exemption(1), realizzate a partire dal 2004, sono:

  • deducibili per il 40 per cento per le imprese individuali
  • indeducibili totalmente per le società di capitali e gli enti non commerciali.

Si ricorda che per l'applicazione della suddetta disposizione è necessario che le minusvalenze siano relative alla cessione di partecipazioni in società o enti con i seguenti requisiti:

  • classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie
  • possesso ininterrotto per più di 12 mesi
  • esercizio di impresa commerciale
  • residenza della partecipata in Paesi non a regime fiscale privilegiato.

5.6 Svalutazioni
A partire dal 1° gennaio 2004, le minusvalenze da valutazione rilevano se si riferiscono a obbligazioni e titoli similari.
A tale proposito, il comma 2 dell'articolo 101 del Tuir prevede che per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94.
Pertanto si applicano le stesse regole previste per la valutazione dei titoli già analizzate in precedenza.
Tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

5.7 Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile, o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

5.8 Sopravvenienze passive
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 101 del Tuir, si considerano sopravvenienze passive:

  • il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi già imputati nel conto economico di precedenti esercizi
  • il sostenimento di oneri o maggiori oneri relativi a ricavi già imputati nel conto economico di precedenti esercizi
  • l'eliminazione anche parziale di attività già iscritte in bilanci di precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87. Ad esempio, il caso classico è quello del furto o della distruzione di un bene strumentale. In tal caso, la prova della perdita o distruzione del bene deve essere data secondo apposite modalità.

Le sopravvenienze passive che rientrano nelle ipotesi sopra descritte sono interamente deducibili.


18 - continua


NOTE:
1 Vedi articolo 87 del Tuir.

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