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Attualità

Componenti negativi di reddito - 9

Beni in leasing. Telefoni cellulari

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5.11 Beni in leasing
Il contratto di leasing è un contratto atipico che attua un'operazione finanziaria in cui una parte concede all'altra il godimento di un bene verso il corrispettivo di un canone periodico per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha ricevuto in godimento il bene potrà decidere se restituire il bene, acquistarlo ovvero optare per altra soluzione prevista dal contratto. I contratti di leasing si distinguono in:

  • leasing finanziario, caratterizzato dalla presenza di tre soggetti, il produttore del bene, la società di leasing che lo acquista per concederlo e l'utilizzatore
  • leasing operativo, quando è la stessa impresa produttrice a concedere il bene in leasing.

5.11.1 Aspetti civilistici
Per la società concedente i beni concessi in leasing devono essere iscritti nell'attivo del bilancio e devono essere dalla stessa ammortizzati.
Dal punto di vista prettamente contabile, è possibile scegliere tra due distinti metodi:

- metodo patrimoniale
- metodo finanziario.

5.11.1.1 Metodo patrimoniale
Utilizzando il metodo patrimoniale, il canone viene imputato al conto economico tra i costi di godimento beni di terzi (voce B.8).
Inoltre, tra i conti d'ordine devono essere indicati gli impegni presi con la società concedente (somma dei canoni residui e del prezzo di riscatto), con storno degli importi via via pagati.
Annualmente, si potranno verificare le seguenti situazioni:

  • se dalla scheda predisposta per ciascun contratto risulta che i canoni imputati sono superiori a quelli di competenza, occorrerà contabilizzare, per la differenza, un risconto attivo
  • se i canoni imputati sono inferiori a quelli di competenza occorrerà contabilizzare un rateo passivo.

Al termine del leasing, il bene, se riscattato, è iscritto tra le immobilizzazioni materiali a un valore pari al prezzo di riscatto e viene ammortizzato con le aliquote peculiari della propria categoria.

5.11.1.2 Metodo finanziario
Il metodo finanziario è quello previsto dai principi contabili internazionali(1).
Pertanto tale metodo è obbligatorio per i soggetti per i quali sono già operativi i principi Ias.
Utilizzando il metodo finanziario, si iscrive il bene tra i cespiti con relativo ammortamento, già dall'inizio del contratto, a un costo pari al costo sostenuto dalla concedente.
In contropartita viene rilevato un debito che viene man mano ridotto col pagamento dei canoni (quota capitale), mentre la quota interesse dei canoni viene imputata a conto economico.
In tal modo il leasing è contabilizzato come un acquisto con pagamento a rate e ciò corrisponde, nella gran parte dei casi, alla sostanza dell'operazione.

5.11.2 Aspetti fiscali
Per i beni concessi in leasing sono deducibili quote costanti di ammortamento, determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
Per tali beni non è ammesso l'ammortamento anticipato.
L'articolo 102, comma 7, del Tuir prevede che, per l'impresa utilizzatrice del bene, i canoni periodici di locazione anche finanziaria sono deducibili a condizione che la durata del contratto non sia inferiore:

  • a otto anni se si tratta di beni immobili
  • alla metà del periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti tabellari del ministero nel settore dell'impresa utilizzatrice, se si tratta di beni mobili.

Il valore di riscatto del bene in leasing è integralmente deducibile nell'esercizio, se inferiore a 516,46 euro, altrimenti va ammortizzato secondo le regole ordinarie.
Il riscatto anticipato del bene non ha conseguenze sui canoni dedotti in precedenza, a condizione che il contratto preveda originariamente la durata minima prevista dalla legge(2).
Inoltre, i canoni relativi a un contratto di leasing azionario non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito e non concorrono, in qualità di componenti negativi, alla formazione della base imponibile Irap(3).

5.11.2.1 Lease back
L'operazione di lease back si attua attraverso la stipula di due contratti distinti. Con un primo negozio giuridico, il venditore trasferisce la proprietà di un bene mobile o immobile a una società di leasing; mediante il secondo contratto, la società di leasing concede in locazione finanziaria al primo venditore il medesimo bene.
Dal punto di vista fiscale si deve distinguere tra:

  • la società di leasing che diventa proprietaria del bene: può ammortizzare il costo sostenuto
  • il venditore che sottoscrive un contratto di locazione finanziaria: può dedurre integralmente i canoni costituendo i medesimi ricavo tassato per la società concedente il leasing.

5.12 Telefoni cellulari
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 641(4), sono deducibili nella misura del 50 per cento.
La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.


21 - continua


NOTE:
1 Vedi Ias 17.

2 Vedi risoluzione 4 dicembre 2000, n. 183/E.

3 Vedi risoluzione 10 maggio 2004, n. 69/E.

4 Come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.


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