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Attualità

Comunicazione compensi medici,
entro il 30 aprile l’invio telematico

L’adempimento riguarda le strutture sanitarie, in qualsiasi forma organizzate, che mettono a disposizione dei camici bianchi i locali per l’esercizio della professione

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Entro martedì 30 aprile le strutture sanitarie private dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione telematica con l’ammontare dei compensi riscossi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, in nome e per conto dei professionisti che operano presso le loro strutture.
Nello specifico, sono tenuti all’adempimento società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari, che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
 
L’adempimento, finalizzato a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 38-42, legge 296/2006).
In particolare, il comma 38 indica la specifica procedura sulla riscossione dei compensi dovuti a medici e paramedici: le strutture sanitarie private provvedono a incassare le somme in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; registrano, poi, nelle scritture contabili o in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. Il comma 39 prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei compensi complessivamente riscossi dalla struttura.
 
Per l’adempimento, le strutture sanitarie dovranno utilizzare il modello “SSP”, da inviare tramite Entratel, Fisconline, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia.
Oggetto della comunicazione, oltre ai dati identificativi delle strutture sanitarie, “il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente” (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 dicembre 2007).
L’Agenzia, poi, rilascia alla struttura sanitaria o all’intermediario abilitato la comunicazione attestante l’avvenuta ricezione del modello.
 
Si ricorda, infine, che non rientrano nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che in questo caso l’attività svolta dall’operatore sanitario è assimilata a quella di lavoro dipendente e la prestazione si considera formalmente eseguita dall’ente da cui dipende il professionista.
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