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Attualità

Condono Iva "fuorilegge", le possibili conseguenze

Gli effetti della sentenza che ha dichiarato l'incompatibilità della sanatoria con la normativa comunitaria

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Sono trascorsi quasi due mesi dal giorno - era esattamente il 17 luglio scorso - in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee, accogliendo il ricorso proposto dalla Commissione Ue contro l'Italia nella causa C-132/06, dichiarava l'"illegittimità" dell'ultimo condono fiscale. I giudici, nello specifico, così si esprimevano: "la Repubblica italiana, avendo previsto agli artt. 8 e 9 della Legge n. 289/2002 una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 22 della VI direttiva - la 77/388/Cee del 17 maggio 1977, che disciplina l'Iva comunitaria(1) - nonché dell'art. 10 del Trattato CE".

In pratica, la Corte di giustizia rilevava come, normativa comunitaria alla mano, ogni Stato membro sia chiamato ad adottare tutte le misure - legislative e amministrative - idonee a garantire che l'Iva sia interamente riscossa sul proprio Territorio.
Se, però, gli Stati beneficiano di una certa libertà (o meglio, discrezionalità) nell'utilizzare i mezzi per garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, tale margine incontra un limite nell'obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e nella necessità di "non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti...sia all'interno di uno degli Stati che all'interno di tutti loro".
Ciò per garantire il principio di neutralità fiscale dell'Iva a livello comunitario, corollario della realizzazione di un mercato comune in cui vi sia una sana concorrenza.

Un contesto in cui la lotta alla frode fiscale assume rilievo preminente (obiettivo riconosciuto anche dalla VI direttiva Iva(2)), con la legislazione italiana che aveva invece prodotto un effetto contrario all'indirizzo prospettato, nella misura in cui i contribuenti colpevoli di frode risultavano favoriti dal condono.

Fin qui la cronaca. A questo punto, però, è naturale chiedersi quali scenari apra la pronuncia.

A tal proposito è opportuno chiarire che l'instaurazione del giudizio avanti ai giudici comunitari può aver luogo in due modi.

Il primo è che sia sollevata la cosiddetta "pregiudiziale comunitaria". Questa ipotesi si verifica quando un privato instaura un giudizio innanzi al giudice nazionale, il quale sospende la causa e rimette gli atti alla Corte di giustizia Ce affinché questa chiarisca il significato di una norma comunitaria, la cui risoluzione è indispensabile alla decisione del caso concreto.
Pertanto se, come è avvenuto in passato in casi analoghi(3), un contribuente avesse chiesto - per assurdo - il rimborso di quanto versato per beneficiare del condono, in quanto gli articoli 8 e 9 della legge 289/2002 contrastano con gli articoli 2 e 22 della direttiva comunitaria, oggi egli potrebbe esercitare il diritto alla ripetizione dell'indebito nella prosecuzione del processo avanti al giudice nazionale.

La seconda modalità d'instaurazione del contenzioso è invece quella seguita nel caso di specie.
Ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ce, quando la Commissione reputa che uno Stato membro è contravvenuto a uno degli obblighi previsti dal Trattato stesso, emette un parere motivato sul punto, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Se lo Stato in causa non si conforma a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può adire la Corte di giustizia.
Si parla a tal proposito di ricorso "per inadempimento", e tale è quello instaurato innanzi alla Corte di giustizia Ce sulle disposizioni di cui alla legge 289/2002, concluso con l'accertamento della violazione di taluni obblighi comunitari da parte dello Stato italiano.

In questo secondo caso, il giudizio non si innesta su una controversia di rimborso pendente avanti al giudice nazionale, per cui l'unico effetto che potrà scaturire dalla sentenza comunitaria sarà l'eventuale condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità ove lo stesso non provveda - nei tempi fissati dalla Commissione - all'adozione degli atti (amministrativi o legislativi) necessari all'esecuzione della sentenza (cfr articolo 228 del Trattato).

NOTE:
1)Il contenuto delle disposizioni citate risulta ora trasfuso negli articoli 2, 260, 250 e 273 della direttiva 28 dicembre 2006, n. 2006/112/Ce.".

2) E citando a tal proposito la sentenza "Halifax" del 21 febbraio 2006 (causa C-255/02), leading case sulle modalità d'interpretazione della disciplina fiscale comunitaria per contrastare l'abuso del diritto.

3) Si pensi alla tassa di concessione governativa sulle società.

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