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Attualità

Il conferimento d’azienda a 360 gradi (3)

Le regole fiscali dopo le modifiche introdotte dall’ultima Finanziaria

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A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 46, della legge 244/2007), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'unico regime fiscale applicabile alle operazioni di conferimento d'azienda è quello di neutralità regolato dall’articolo 176 del Tuir, non trovando più applicazione l'articolo 175 dello stesso Testo unico. Pare, dunque, evidente l’intento perseguito dal legislatore di voler uniformare la disciplina tributaria dei conferimenti d'azienda a quella prevista per le altre operazioni straordinarie non realizzative, quali fusioni e scissioni, caratterizzate anch’essa da un regime di neutralità fiscale.

Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 175 del Tuir, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2007, consentiva di evitare l’emersione di plusvalenze imponibili in capo al conferente semplicemente manovrando i valori contabili di iscrizione dell’azienda conferita o delle partecipazioni ricevute in cambio. Da questo punto di vista, quindi, l’articolo 175 costituiva una deroga al principio generale contenuto nel comma 2 dell’articolo 9 del Tuir, prevedendo che dovesse considerarsi valore di realizzo dell’azienda conferita, in luogo del valore normale, il maggior valore tra quello attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito all'azienda conferita nelle scritture contabili della società conferitaria.

Nel regime di neutralità fiscale, di cui al novellato articolo 176, i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono mai realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa. Con tale ultima locuzione si vuole intendere che la conferitaria deve recepire gli stessi valori fiscali del conferente in relazione a ciascun singolo bene dell’azienda conferita.

Si tratta, dunque, di un regime di doppia sospensione d’imposta che consente sia al conferente che alla conferitaria di recepire nelle proprie scritture contabili i maggiori valori civili senza alcuna conseguenza dal punto di vista fiscale. Tuttavia, se è vero che il conferente non subisce alcuna tassazione, simmetricamente, la conferitaria non può riconoscere fiscalmente i maggiori valori contabilizzati a seguito del conferimento.

A ben vedere, anche il regime disciplinato dal previgente articolo 175 del Tuir consentiva di evitare l’emersione di plusvalenze imponibili in capo al conferente, a patto però di non evidenziare in contabilità i maggiori valori eventualmente emersi in sede di conferimento. Da questo punto di vista, l’articolo 176 viene incontro alle eventuali esigenze civilistiche di recepire nella società conferitaria, le plusvalenze latenti o i valori di avviamento presenti presso la conferente.

L’articolo 176 realizza, dunque, una perfetta successione della conferitaria nei valori fiscali del conferente, in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo che compongono l'azienda trasferita.
Ciò comporta che, relativamente ai beni trasferiti, la conferitaria eredita sia il costo storico fiscalmente riconosciuto in capo al conferente sia il relativo fondo ammortamento, e su tale valore lordo procederà a calcolare le residue quote di ammortamento deducibili. Per quanto riguarda le rimanenze, queste conserveranno l'eventuale stratificazione Lifo esistente presso il conferente. Naturalmente, qualora nelle rimanenze del conferente e in quelle della conferitaria si trovino beni omogenei, dovrà provvedersi all'unificazione delle stratificazioni Lifo esistenti.

Contabilmente, la metodologia che meglio consente di rappresentare l’operazione di conferimento attuata ai sensi del presente articolo 176 è quella cosiddetta a “saldi aperti”.

Per quanto riguarda i soggetti ai quali si rende applicabile la norma in commento, è appena il caso di ricordare che prima della modifica normativa, era richiesto che la conferitaria rientrasse fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir. Allo stato attuale è invece sufficiente che la conferitaria eserciti un’attività d’impresa senza dover necessariamente assumere una specifica veste giuridica. Tale correzione si è resa necessaria, evidentemente, al fine di non discriminare i conferimenti effettuati in società di persone per i quali, com’è noto, non è più possibile applicare il regime agevolato di cui al previgente articolo 175; se tali operazioni fossero state escluse anche dal regime in esame, infatti, le plusvalenze realizzate sarebbero state sempre tassate in base al valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.

Sempre sotto il profilo soggettivo, il comma 46 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 176 anche ai soggetti non residenti. A tal fine, ne è stato completamente riscritto il comma 2, sulla falsariga dell’abrogato comma 3 dell’articolo 175. Pertanto, attualmente, il regime di neutralità fiscale risulta applicabile anche nelle ipotesi in cui il conferente o la conferitaria siano non residenti, purché oggetto del conferimento sia un’azienda situata nel territorio dello Stato.

Un'ulteriore novità riguarda la soppressione della facoltà concessa dal previgente comma 2 dell'articolo 176 di rinunciare al regime di neutralità, optando nell’atto di conferimento per l'applicazione delle regole ordinarie contenute nel Tuir.

E’ stata, inoltre, trasferita nel nuovo comma 2-bis la disposizione antielusiva riguardante la successiva cessione della partecipazione ricevuta dall’imprenditore individuale a seguito del conferimento dell’unica azienda posseduta. Tale modifica non rappresenta in realtà una novità, in quanto la disposizione era già applicabile nell’ambito dell’articolo 176, stante il richiamo operato dal comma 6 del predetto articolo all'abrogato comma 4 dell’articolo 175.
In particolare, la disposizione in commento prevede che la successiva cessione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento sia disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68 del Tuir. Il richiamo operato alla lettera c) fa si che il trattamento riservato a tali trasferimenti sia sempre quello relativo alla cessione di partecipazioni qualificate, anche in mancanza dei requisiti per essere considerate tali.

Da ultimo, con l’introduzione nell’articolo 176 del nuovo comma 2-ter viene riconosciuta alla società conferitaria la facoltà di affrancare i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (compreso l'avviamento) relativi all’azienda ricevuta, applicando su tali maggiori valori un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap.
Al riguardo, occorre precisare che l'opzione esercitata dalla conferitaria non comporta alcun effetto sul valore fiscale della partecipazione ricevuta dal conferente. Questa scelta del legislatore trova giustificazione probabilmente nel fatto che il conferente, in caso di successiva cessione della partecipazione, potrà verosimilmente beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 87 del Tuir.

Conclusioni
Volendo trasferire un’azienda, sorge il problema di stabilire se sia più conveniente dal punto di vista fiscale cedere direttamente l’azienda ovvero conferirla in una newco ai sensi dell'articolo 176 e trasferire la partecipazione ricevuta.
Rimanendo nell’ambito dell’imposizione diretta, nella prima ipotesi l’eventuale plusvalenza realizzata risulta imponibile in misura piena, nella seconda ipotesi, invece, la partecipazione ricevuta può essere ceduta beneficiando del regime di parziale esenzione previsto dall’articolo 87 del Tuir, sempreché ovviamente ne sussistano tutti i requisiti.
Utilizzando tale ultima soluzione, quindi, il cedente ottiene l’indubbio vantaggio di evitare l’assoggettamento a tassazione piena della plusvalenza connessa al trasferimento d’azienda, sostituendo a essa la tassazione parziale, in regime pex, della plusvalenza connessa alla partecipazione ceduta.

Tuttavia, se si guarda la questione dal punto di vista del cessionario quest’ultimo avrà maggior interesse ad acquistare l’azienda direttamente piuttosto che la partecipazione rappresentativa della stessa. In tal caso, infatti, i maggiori valori pagati dal cessionario assumono piena rilevanza fiscale in capo allo stesso.
Al riguardo, con l’introduzione della facoltà per la conferitaria di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio mediante un regime di tassazione sostitutiva è stato mitigato il conflitto di interessi tra cedente e cessionario. Quest’ultimo, infatti, potrà comunque ottenere il riconoscimento fiscale dell’investimento avvalendosi della predetta agevolazione.

3 - fine. La prima puntata è stata pubblicata martedì 2, la seconda mercoledì 3

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