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Attualità

Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (3)

Profili applicativi dell'articolo 9 del Tuir alla luce della riforma del diritto societario: conferimenti in società

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L'articolo 9 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato "Determinazione dei redditi e delle perdite", è una delle disposizioni chiave nell'ambito della tassazione delle imposte sui redditi.
La citata disposizione è articolata in cinque commi i quali, rispettivamente, disciplinano:

  1. il criterio di collegamento tra i redditi e le perdite delle singole categorie e il reddito complessivo
  2. le regole di determinazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera, dei beni in natura, nonché quelle relative al valore da attribuire ai conferimenti e apporti effettuati in società ed enti
  3. il concetto e la definizione del valore normale relativamente a beni e servizi
  4. le autonome regole di determinazione del valore normale con riferimento a titoli e quote di partecipazione societaria
  5. l'applicabilità delle disposizioni dettate dal Tuir in merito alle cessioni a titolo oneroso anche agli atti con i quali siano costituiti o trasferiti diritti reali di godimento e conferimenti in società.

Tra questi, quello che a seguito dell'entrata in vigore dell'Ires(1) ha subito rilevanti modificazioni è certamente il secondo, nella parte in cui disciplina la determinazione dei corrispettivi conseguiti a seguito di conferimenti in società o enti.
In particolare, con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 344, il secondo periodo del secondo comma del citato articolo è stato così sostituito: "In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a)".

La disposizione in esame disciplina alcune ipotesi di realizzo in cui è assente un corrispettivo espresso in termini monetari e che, pertanto, necessitano di una valorizzazione secondo criteri di tipo oggettivo.

Le modifiche apportate al testo previgente riflettono le significative innovazioni introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, concernente la riforma del diritto societario, che ha, tra l'altro, previsto un ampliamento degli strumenti di finanziamento e di investimento in società di capitali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2346, comma 4, e dell'articolo 2468, comma 2, del codice civile, è consentito all'atto costitutivo delle Spa e delle Srl di prevedere l'assegnazione di azioni e la partecipazione al capitale in misura non proporzionale al conferimento (e ciò al fine di valorizzare, ad esempio, le eventuali doti personali apportate dai singoli soci, come il know-how).
In tale ipotesi, al ricorrere di talune condizioni, è stata ripristinata l'originaria formulazione dell'articolo 9 (prima delle modifiche della legge n. 503 del 1994) che, in caso di conferimenti in società, per la determinazione del corrispettivo faceva esclusivo riferimento al valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

Va, inoltre, evidenziato che l'esigenza di acquisire nelle Spa entità non conferibili(2) (attuata con i conferimenti non proporzionali, che consentono di valorizzare anche i "conferimenti atipici") è rinvenibile anche nella possibilità di emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Alla luce delle novità che investono la disciplina civilistica delle società di capitali, sorge, pertanto, la necessità di verificare sotto il profilo fiscale l'applicabilità della disciplina del valore normale contenuta nell'articolo 9 del Tuir con riferimento a:

  • conferimenti in società
  • strumenti finanziari partecipativi
  • associazione in partecipazione

Conferimenti in società
I conferimenti in società sono atti idonei a generare reddito, in quanto normativamente equiparati alle cessioni a titolo oneroso (articolo 9, comma 5, Tuir).
Qualora il conferimento in Spa o Srl abbia a oggetto beni o crediti, per la determinazione del corrispettivo conseguito è possibile ricorrere ai parametri sanciti nel nuovo articolo 9, il quale dispone che:

  1. qualora le azioni o titoli ricevuti a fronte del conferimento siano negoziati in mercati regolamentati e il conferimento sia proporzionale, il corrispettivo conseguito non può essere inferiore al valore nomale delle azioni stesse determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
  2. qualora le azioni o titoli ricevuti a fronte del conferimento siano negoziati in mercati regolamentati e il conferimento sia non proporzionale, ovvero siano emessi titoli non negoziati, il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni e dei crediti oggetto di conferimento.

Sul punto, occorre sottolineare che, per la determinazione del valore normale, si dovrà tenere in considerazione quanto disposto nella perizia di stima dei beni e dei crediti conferiti, ora obbligatoriamente prevista ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del codice civile(3).

Nelle società a responsabilità limitata, l'articolo 2464, comma 2, del c.c. ha inoltre disposto che possono essere conferiti "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica".
Per i soci delle sole società a responsabilità limitata è quindi possibile effettuare i conferimenti anche mediante assunzione di obblighi aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società stessa.
Tali conferimenti, analogamente a quanto accade per i conferimenti di beni e di crediti, devono essere imputati a capitale sociale, previa prestazione da parte del socio, a tutela dell'integrità del capitale sociale, di polizza assicurativa, fideiussione bancaria o apposita cauzione.

In tal caso, il conferimento è tipico, ossia ne è prevista la valorizzazione nell'attivo patrimoniale della società conferitaria in correlazione a un corrispondente aumento di capitale sociale.
Tuttavia, all'atto del conferimento, non si realizza un ricavo/compenso ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Tuir (che tassativamente disciplina conferimenti di beni e di crediti), bensì si verifica un'ipotesi di realizzo del corrispettivo a maturazione "ritardata".
Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate nella risoluzione del 16 marzo 2005, n. 35(4), dove testualmente si afferma che nel conferimento d'opera o servizi "il sinallagma fra assunzione dell'obbligo di prestazione e le quote attribuite non costituisce una fattispecie imponibile al momento della sottoscrizione delle quote. L'articolo 9, comma 2, del TUIR, infatti, nel definire il corrispettivo dei conferimenti in natura si limitata a citare il valore normale dei soli beni e crediti apportati, escludendo pertanto le prestazioni d'opera e servizi. Ciò non implica che le operazioni in esame costituiscano fattispecie esenti da imposizione fiscale, ma semplicemente che l'effettivo assoggettamento ad imposta avviene successivamente e dipende dal tipo di attività svolta dal socio conferente: attività d'impresa, di lavoro autonomo ovvero di lavoro dipendente ed assimilate".

Tirando le fila del discorso, in capo al soggetto conferente non si genera reddito imponibile all'atto del conferimento, essendo la tassazione posticipata al momento di maturazione della quota sottoscritta dal socio, che avverrà in momenti diversi a seconda della natura del sottoscrittore.
Nel caso in cui il socio sia un imprenditore, l'obbligo di imposizione scatta in base alle ordinarie regole di maturazione dettate dal principio di competenza, in correlazione diretta con il momento di deduzione del costo della conferitaria.
Qualora il socio sia non imprenditore, la tassazione segue il principio di cassa, e pertanto ciò che rileva è il momento di percezione dei corrispettivi, con conseguente applicazione delle regole in materia di lavoro autonomo o dipendente.
Per quanto attiene alla società conferitaria, va invece rilevato che, in entrambe le ipotesi prospettate, il costo per le prestazioni d'opera e servizi ricevute è deducibile secondo le regole di competenza.

Nel prossimo intervento saranno esaminati i profili impositivi in caso di apporti effettuati a seguito di sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.


3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di venerdì 3 febbraio; le prime due sono state pubblicate il 27 e il 30 gennaio


NOTE:
1) Per l'analisi delle modifiche normative subite nel tempo dal citato articolo 9, si rinvia a Michele Andriola, "La storia dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, Tuir", in FISCOoggi del 16 marzo 2004.

2) Si rammenta che l'articolo 7 della direttiva 77/91/Cee, applicabile esclusivamente alle società per azioni, vieta la sottoscrizione di capitale mediante l'impegno di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

3) Nelle Spa la perizia di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti è redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondariato ha sede la società, mentre nelle Srl da un esperto o di una società di revisione iscritto nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo, designati dalla parte stessa. In entrambi i casi, la relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e deve essere allegata all'atto costitutivo.

4) Per un commento esaustivo al documento di prassi di rinvia a Michele Andriola, "Conferimenti di opere e servizi a srl:la tassazione non è immediata", in FISCOoggi del 18 marzo 2005.

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