Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (6)

Conferimento ex articolo 176 Tuir di aziende "domestiche"

_605.jpg

Nel precedente intervento è emerso che, in vigenza dell'Ires, la combinazione tra il precetto normativo di cui all'articolo 176 del Tuir e il principio ispiratore della participation exemption elimina il problema della doppia imposizione economica (ma anche doppia deduzione) che si generava con il metodo dell'imputazione (Irpeg).
Le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento d'azienda godranno dell'esenzione nella successiva fase di circolazione una volta maturati i requisiti dell'articolo 87 del Tuir, mentre l'azienda conferita verrà tassata sul reddito che produce, il tutto nel pieno rispetto del principio della tassazione "oggettiva" del profitto conseguito dall'impresa.

I rapporti tra conferimenti bisospensivi di aziende (o rami di esse) e la participation exemption possono comunque essere inquadrati anche da un'altra angolazione.
Ci si domanda, come viene valutato il comportamento di una società che, avendo deciso di cedere l'azienda (o un ramo), adotti la seguente modalità:

  • conferisce il complesso aziendale in una società, senza realizzo di plusvalenze tassabili ex articolo 176, e
  • successivamente cede (le partecipazioni ricevute dal conferimento) in esenzione (pex), senza subire imposizione sulla plusvalenza realizzata.

Nella fattispecie descritta, la società ha ceduto un suo asset (azienda) senza subire alcuna imposizione; se invece avesse ceduto direttamente il complesso aziendale, avrebbe subito la tassazione sulla plusvalenza ad aliquota ordinaria(1), che si generava tra prezzo di cessione e valore fiscale riconosciuto.

Osserviamo cosa accade nelle due situazioni, ipotizzando che l'azienda abbia un valore fiscale pari a 100, ma in realtà valore corrente pari a 1.000 (plusvalente).

Cessione diretta dell'azienda
In questo caso, la società alfa cedente realizza una plusvalenza pari a 900 che tasserà ad aliquota ordinaria. Simmetricamente, però, la società cessionaria beta acquisisce l'azienda a un valore fiscale pari a 1.000.
A fronte dunque di un prezzo di cessione pari a 1.000 (di cui plusvalenza di 900), l'acquirente potrà "recuperare" fiscalmente (attraverso, ad esempio, maggiori ammortamenti) il prezzo pagato.
In questo caso, il sistema tributario non ha subito salti (o duplicazioni) d'imposta.

Cessione indiretta (tramite le partecipazioni) dell'azienda
La società alfa conferisce l'azienda, ai sensi dell'articolo 176, in una newco (società gamma) e cede alla società beta in esenzione (pex) le partecipazioni ricevute.
Si ottiene la seguente situazione.
Beta detiene la partecipazione della newco (società gamma), la quale è titolare dell'azienda conferita da alfa.

Da un punto di vista finanziario, la situazione si presenta analoga all'ipotesi della cessione diretta dell'azienda. Infatti, alfa ha monetizzato l'investimento, incassando complessivamente 1.000 dalla cessione delle partecipazioni, corrispondentemente beta ha sostenuto un costo per l'acquisto delle partecipazioni pari a 1.000.

A ben vedere, anche dal punto di vista fiscale, la situazione risulta similare.
Alfa non subisce alcuna imposizione sulla cessione delle partecipazioni e, simmetricamente, per beta, il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione non potrà essere "recuperabile" con successive svalutazioni. L'articolo 110, comma 1, lettera d), del Tuir, precisa che "il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti".

In pratica, le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita. Conformemente al nuovo criterio della participation exemption, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi recuperabili al cessionario(2).
A ciò si aggiunga che anche i plusvalori dell'azienda conferita rimangono latenti presso il soggetto conferitario.
In sostanza, il sistema non subisce salti d'imposta o doppie imposizioni che si genererebbero per effetto della discontinuità nei valori fiscalmente riconosciuti.

Anche in questo caso, il rapporto biunivoco tra participation exemption e conferimento d'azienda in neutralità permette il perfetto equilibrio del sistema fiscale, con la conseguenza, sistematica, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 176, "non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c)".

Analizzeremo nel prossimo intervento i rapporti tra gli articoli 176 e 175 del Tuir.


6 - continua. La settima puntata sarà pubblicata mercoledì 15; le prime cinque sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."


NOTE:
1) Si rammenta che è stata abrogata dal Dlgs 344/2003 l'imposta sostitutiva del 19 per cento sulle plusvalenze di cui al Dlgs 358/1997 e successive modifiche.

2) Relazione allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/conferimento-operazione-straordinaria-carattere-associativo-6