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Attualità

Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (7)

Conferimento realizzativo (e controllato) di aziende

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Il regime "naturale" dell'imposizione diretta delle operazioni di conferimento di aziende (o rami di esse), contenuta nell'articolo 176 del Tuir che ne sancisce la neutralità fiscale(1), può essere disatteso dal contribuente, il quale può "optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico".
Il rinvio operato dal legislatore alle "disposizioni del presente testo unico" induce a ritenere che tali disposizioni siano l'articolo 9 e 175 del Tuir.

In particolare:

  • il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 9 ("Determinazione dei redditi e delle perdite"), "In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a)" e
  • il comma 1 dell'articolo 175 ("Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento"), "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario".

In tema, quindi, di conferimenti realizzativi di aziende, il "corrispettivo conseguito", che andrà posto in relazione al costo fiscale dell'azienda conferita al fine di quantificare la plusvalenza imponibile (ovvero misuvalenza deducibile), è pari, ai sensi dell'articolo 9, al suo valore normale.
Tale regola potrà subire una specifica deroga, rendendosi applicabile l'articolo 175, alle seguenti condizioni:

  • il conferente e il conferitario devono esercitare attività d'impresa(2)
  • dall'operazione di conferimento non deve emergere una minusvalenza. Considerato infatti l'espresso richiamo all'articolo 86 ("Plusvalenze patrimoniali") del Tuir, contenuto nella norma citata, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze che possono generarsi dal conferimento. In tal caso, torna a essere applicabile la disciplina dettata dall'articolo 9.

Preliminarmente, si osserva che l'articolo 175, introdotto nel Tuir dal Dlgs 344/2003, riproduce sostanzialmente l'articolo 3 del Dlgs 358/1997 relativamente ai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e collegamento, restando pertanto immutato il criterio di quantificazione della plusvalenza.
La plusvalenza, determinata come differenza tra valore di realizzo e costo fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita, sarà assoggettata a tassazione ordinaria, salvo beneficiare, in presenza delle condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 86 del Tuir, della rateizzazione in "quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto".
Come valore di realizzo si assume il maggiore tra:

  • valore contabile attribuito alle azioni da parte del soggetto conferente
    e
  • valore contabile attribuito all'azienda da parte del soggetto conferitario.

Quindi, i valori contabili iscritti in seguito al conferimento assumono anche rilevanza fiscale, con la conseguenza che:

  • in caso di continuità di valori fiscali e contabili dell'azienda (o rami di essa) fra conferente e conferitario, l'operazione di conferimento, non generando materiale imponibile, risulterà fiscalmente neutra
  • se, invece, il conferente o il conferitario iscriveranno nelle proprie scritture contabili(3) valori maggiori rispetto a quelli dell'azienda conferita, emergerà una plusvalenza tassabile in capo al conferente.

Il conferimento rappresenta un'operazione di realizzo, che può generare plusvalenza, come ogni altra operazione rientrante nell'articolo 86.
L'articolo 175 non condiziona la natura realizzativa dell'operazione di conferimento, ma incide esclusivamente su elementi algebrici.
Non emergerà infatti plusvalenza laddove l'importo del costo fiscale dell'azienda conferita che verrà sottratto al valore di realizzo risulti eguale al valore di iscrizione nelle scritture contabili del conferente e conferitario.
Questi ultimi potranno accordarsi, agendo sui valori di carico, al fine di decidere il valore da assoggettare a imposizione. Per tale motivo, il conferimento ex articolo 175 può essere definito regime del realizzo controllato.

Dalla natura realizzativa dell'articolo in commento discende che, per la conferitaria, l'operazione de qua rappresenta un normale atto di acquisizione a titolo oneroso, onde, per i beni conferiti, inizia una nuova vicenda fiscale, i quali si "chiudono" in capo alla conferente per poi essere "riaperti"" nella conferitaria. Il trasferimento avviene a saldi chiusi.
Ciò determina che il conferente, al fine di quantificare il valore fiscale dell'azienda, deve:

  • effettuare gli ammortamenti dei beni ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all'esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo di imposta e la data di conferimento
  • tener conto che le spese di manutenzione e le altre previste dall'articolo 102, comma 6, del Tuir, sostenute nell'esercizio di conferimento, sono deducibili nei limiti ivi previsti
  • considerare che gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti relativi ai crediti conferiti, non vengono trasferiti al soggetto conferitario, atteso che quest'ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti, a fine esercizio.

Il trasferimento a saldi chiusi avrà i seguenti effetti anche in capo al conferitario.
Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, valgono le regole ordinarie; conseguentemente, trattandosi di beni usati, il coefficiente di ammortamento è ridotto al 50 per cento e l'ammortamento anticipato può essere effettuato solo relativamente al primo esercizio.
In caso di conferimento effettuato nel corso del periodo d'imposta, relativamente alle spese di manutenzione e alle altre spese previste dall'articolo 102, comma 6, del Tuir, sostenute nell'esercizio di conferimento, il limite percentuale di deducibilità ivi stabilito è calcolato sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso.

Vediamo ora come agisce il regime della participation exemption nel conferimento realizzativo controllato di aziende ex articolo 175.
Le partecipazioni ricevute dal conferimento potranno godere del beneficio dell'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir.
La natura realizzativa del conferimento non comporta, come già rilevato, il subentro nella posizione fiscale del conferente(3), con la conseguenza che andrà comunque verificato il comportamento assunto dal conferente in ordine all'iscrizione delle partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso e all'ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese(4) precedente quello dell'avvenuta cessione (holding period).

Quanto detto risulta differente rispetto al comma 4 dell'articolo 176, che recita: "le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio".
Pertanto:

  • le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati in regime di neutralità ai sensi dell'articolo 176, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente
  • le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti in regime di neutralità, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

Da ciò deriva che il conferente può cedere (in esenzione ex articolo 87 del Tuir) istantaneamente le partecipazioni rinvenienti dal conferimento bisospensivo, a patto che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma.

Si noti la differenza rispetto al conferimento d'azienda disciplinato dall'articolo 175, ove il conferente dell'azienda potrà cedere in esenzione le partecipazioni ottenute a condizione che le iscriva tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'esercizio ove è avvenuto il conferimento e le detenga in proprietà per almeno 18 mesi.

Nel prossimo intervento verrà analizzato il trattamento previsto dall'articolo 175 del Tuir alle partecipazioni di controllo e collegamento.


7 - continua. L'ottava puntata sarà pubblicata giovedì 16; le precedenti sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."


NOTE:
1) Per l'approfondimento si rinvia alle puntate n. 5 e n. 6 di questa serie.

2) Si rammenta che nel conferimento ex articolo 176 il conferitario deve obbligatoriamente essere un soggetto Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b).

3) Il richiamo operato alle scritture contabili in luogo del bilancio, al fine di desumere il valore di iscrizione delle partecipazioni presso il conferente e il valore dei beni conferiti presso il soggetto conferitario, trova giustificazione nel fatto che i valori iscritti in contabilità al momento del conferimento non necessariamente coincidono con i valori che risulteranno al termine dell'esercizio nel bilancio del soggetto conferitario o di quello conferente.

4) Come avviene nel conferimento neutrale ex articolo 176, ove "il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa".

5) L'allungamento del periodo minimo di possesso delle partecipazioni necessario per la fruizione dell'esenzione, passato da 12 a 18 mesi, è stato introdotto dal decreto legge 30/09/2005, n. 203.

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