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Attualità

La conoscenza non ha prezzo

Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali, il fringe benefit, in deroga all'articolo 51 del Tuir, non rappresenta materia imponibile per il lavoratore

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Con la circolare n. 20/E del 13 giugno 2006, contenente chiarimenti relativi alle disposizioni finalizzate al piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è stata presa in esame anche la questione della cessione di personal computer ai dipendenti.
L'articolo 7, comma 3-ter, del citato Dl n. 35/2005, infatti, stabilisce che quando un'impresa o una società soggetta all'Ires cede ai propri lavoratori dipendenti personal computer, a un corrispettivo pari al prezzo di un analogo computer acquistato nel medesimo esercizio, il valore della cessione non costituisce elemento reddituale in capo al dipendente, ai fini delle imposte dirette.

Tale norma risulta, dunque, derogatoria della disciplina ordinaria contenuta nell'articolo 51, comma 1, del Tuir, che prevede, invece, la concorrenza al reddito di lavoro dipendente di tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche in forma di erogazione liberale, in costanza del rapporto di lavoro.
La finalità della deroga è riscontrabile nell'obiettivo di favorire la diffusione delle tecnologie digitali, da parte dei lavoratori dipendenti di imprese ed enti soggetti all'Ires, anche al di fuori del contesto lavorativo.

Il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir richiama l'articolo 9 del medesimo Testo unico (al fine di determinare il valore "normale" dei beni oggetto della cessione), a mente del quale il valore normale dei beni e dei servizi corrisponde al prezzo mediamente praticato per beni e servizi similari o della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza o allo stesso stadio di commercializzazione, nel luogo e nel tempo di cessione o nei luoghi e tempi più prossimi.
Sono, comunque, esclusi dal computo del reddito di lavoro dipendente i beni ceduti di valore complessivo inferiore a 258,23 euro; se, però, si supera tale importo, il valore del bene ceduto concorre a tassazione per intero.

L'Agenzia delle entrate si era già espressa in merito a tale problematica con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, chiarendo che condizione necessaria per riprendere a tassazione il valore normale del bene ceduto dall'impresa a un suo dipendente, era che la cessione fosse avvenuta a titolo gratuito.
Qualora, invece, il lavoratore versi al datore di lavoro un corrispettivo per acquisire quel bene, sarà la differenza tra il valore normale del bene e il corrispettivo versato a essere imponibile ai fini Irpef.
Nella richiamata circolare n. 326/1997 era sottolineato, altresì, che, per verificare il superamento della soglia di 258,23 euro, occorreva fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore di reddito e, cioè, al valore normale del bene ricevuto al netto di quanto corrisposto dal dipendente.

La circolare n. 20/2006, infine, ribadisce il dettato dell'articolo 7 del "Decreto competitività", specificando che tale norma sottrae dalla tassazione proprio la differenza tra il valore del personal computer ceduto al dipendente, insieme ai relativi software di funzionamento, e il corrispettivo versato dallo stesso lavoratore all'impresa in cui è in forza.
E' ulteriormente precisato che l'agevolazione si applica solo ai dipendenti di imprese o enti soggetti all'Ires e che deve avere a oggetto pc di nuova fabbricazione, acquistati dall'impresa o dall'ente nello stesso esercizio in cui è effettuata la cessione al lavoratore dipendente.

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