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Attualità

Consolidato nazionale. Sulle perdite si decide in partenza

Per quelle residue, un criterio di ripartizione diverso da quello comunicato in avvio del regime è possibile solo in occasione del rinnovo dell'opzione

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Sul regime del consolidato fiscale nazionale, così come disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Tuir, l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta con la risoluzione n. 113/E del 13 ottobre 2006.
L'Autorità fiscale è stata interpellata da una società che, ammessa al regime del consolidato fiscale nazionale per il triennio 2004-2006, sostiene - peraltro a distanza di circa tre anni dall'effettuazione della medesima opzione (27/12/2004) - di avere compiuto un errore materiale nella compilazione della comunicazione dell'opzione.

Il contribuente, in qualità di consolidante, fa presente che, a seguito di un mero errore materiale nella compilazione della comunicazione in oggetto, aveva indicato nella casella "Attribuzione perdite" il codice "2" (attribuzione delle perdite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte) piuttosto che il codice "1" (attribuzione delle perdite alla società o ente consolidante), così come previsto dal regolamento allegato all'accordo di consolidamento scambiato per corrispondenza (nel mese di gennaio 2005) tra tutte le società aderenti al medesimo regime.

Dato l'evidente contrasto tra quanto concordato tra le parti, ovvero che in caso di interruzione anticipata dal regime "le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di Gruppo, (...) restano alla consolidante", e quanto comunicato all'Amministrazione finanziaria, ovvero che in caso di interruzione anticipata dal regime del consolidato nazionale "le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte", il contribuente chiede all'Amministrazione finanziaria se, in sede di invio della comunicazione prevista in caso di interruzione anticipata dal regime, sia possibile "correggere" il presunto errore materiale, procedendo alla esatta compilazione della casella relativa alla attribuzione delle perdite.
A giudizio dell'istante, tale soluzione sarebbe possibile poiché la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per il regime in esame non costituisce la "volontà contrattuale" di esercitare l'opzione, bensì una mera manifestazione della stessa all'esterno.

In prima battuta, l'Agenzia delle entrate sottolinea che l'invio della comunicazione di esercizio congiunto dell'opzione è, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera d), del Tuir, una condizione essenziale per l'ammissione alla tassazione di gruppo, tale da "perfezionarne" l'opzione per il regime di tassazione.
Al riguardo, giova ricordare che in tale comunicazione va specificato(1), tra l'altro, il criterio che le società intendono utilizzare per l'attribuzione delle perdite residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione alla scadenza del triennio previsto.

Sebbene l'Amministrazione riconosca alle parti piena libertà nella scelta dei criteri di ripartizione delle perdite residue, ammettendo la coesistenza di regole di ripartizione differenti all'interno dello stesso gruppo consolidato, tuttavia, nella risoluzione in commento si ribadisce come tali scelte debbano in ogni caso rispettare talune condizioni, come già chiarito nella circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E (paragrafo 4.2.2.3.)(2), tra le quali, con riguardo alla fattispecie in oggetto, l'indicazione del codice di attribuzione delle perdite residue, in quanto tale informazione preventiva (giustificata da esigenze di controllo e accertamento), una volta effettuata, non può più essere modificata successivamente.

In altri termini, la comunicazione dell'opzione per il regime vincola irrimediabilmente il contribuente circa il criterio da utilizzare in caso di interruzione anticipata o di mancato rinnovo al termine del triennio di validità del regime. In tal senso, peraltro, nella precedente circolare 10/E del 16 marzo 2005, l'Amministrazione aveva precisato che, nel caso di mancata indicazione del predetto criterio, la modalità da utilizzare, ai fini della ripartizione delle perdite residue del consolidato, sarà quella generale(3), secondo cui le stesse perdite "permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante".

Nell'ipotesi di perdita di efficacia dell'opzione, le norme(4) in materia stabiliscono che la comunicazione di interruzione del regime - da effettuarsi entro trenta giorni dall'evento interruttivo - deve indicare le perdite residue attribuite a ciascun soggetto partecipante al consolidato, con le stesse modalità comunicate in sede di avvio del regime.
In tema di comunicazione dell'interruzione, inoltre, la prassi(5) ha chiarito che la casella "Attribuzione perdite" non deve essere compilata, dato che tale obbligo è stato già assolto al momento dell'iniziale comunicazione dell'esercizio dell'opzione o del suo rinnovo.

In pratica, un criterio diverso da quello comunicato in sede di avvio del regime è possibile solo in occasione del rinnovo dell'opzione, allo scadere del periodo naturale di efficacia del regime.
Nella fattispecie in esame, l'Amministrazione non ha avuto alcuna difficoltà nel respingere la tesi prospettata dal contribuente, volta a rettificare il criterio di attribuzione originariamente prescelto in vista dell'interruzione anticipata del regime.
In accordo alla menzionata linea interpretativa, nella risoluzione si ribadisce che l'indicazione del codice(6) nel modello di comunicazione di avvio del regime rappresenta una "valida e definitiva manifestazione di volontà", relativamente alla quale non è possibile riconoscere un eventuale errore qualificabile come "rilevante ed essenziale" attraverso l'esibizione di prove a carico del contribuente.

NOTE:
1) Cfr articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2004.

2) Si tratta delle seguenti condizioni (cfr circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E, paragrafo 4.2.2.3.):
1- le perdite possono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l'opzione perde efficacia, al termine del triennio o per sopravvenute cause interruttive
2- l'importo massimo imputabile alla società uscente non può eccedere l'importo delle perdite trasferite al consolidato dalla medesima al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto la consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo globale
3- le perdite attribuite devono essere della stessa qualità delle perdite originariamente trasferite, quanto a periodo di formazione e natura, cioè limitatamente o illimitatamente riportabili.

3) Come risulta dal combinato disposto degli articoli 124, comma 4, e 125, comma 2, del Tuir, nonché degli articoli 13, comma 8 e 14, comma 2, del Dm 9 giugno 2004.

4) Cfr articolo 13, comma 10, del Dm 9 giugno 2004.

5) Cfr citata circolare n. 53/E del 2004, paragrafo 7.1.

6) In merito alla modalità di attribuzione della perdite residue, inoltre, è prevista la possibilità di indicare il codice "3". in tutti i casi in cui il criterio di attribuzione sia diverso da quello indicato dai codici "1" e "2".


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