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Attualità

Conto alla rovescia per l'Iva di gruppo 2008 (2)

Le modalità per l'esercizio dell'opzione. Le novità in Finanziaria

Disponibili da oggi all' inidirizzo internet dell'agenzia delle Entrate i modelli "IVA 26" e "IVA 26-bis". Devono essere utillizzati dalla società controllante per accedere alla liquidazione Iva di gruppo o per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno.



Per "attivare" l'istituto dell'Iva di gruppo sono stati istituiti due modelli meccanografici che vengono utilizzati dalle società controllanti:

 

  1. il modello "IVA 26" per rendere note agli uffici le società partecipanti al regime
  2. il modello "IVA 26-bis" per comunicare le variazioni intervenute all'interno del gruppo.

L'opzione per l'Iva di gruppo
Per accedere alla liquidazione Iva di gruppo, l'ente o la società controllante deve presentare, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio, il modello "IVA 26", redatto in triplice esemplare, all'ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale. Uno dei tre esemplari, protocollato e con il timbro a calendario, viene restituito dall'ufficio competente.
Se alcune delle società che partecipano al regime hanno domicilio fiscale diverso dalla controllante, questa, entro lo stesso termine, deve spedire copia del modello a ciascun ufficio locale competente.

Il modello "IVA 26" viene sottoscritto dal legale rappresentante della società controllante e dai legali rappresentanti delle società controllate che vi partecipano. Questi ultimi possono inviare le proprie firme alla società controllata mediante fax, salvo l'obbligo della successiva apposizione di firma autentica da parte del rappresentante legale della controllante stessa, prima della presentazione dei modelli ai competenti uffici locali (circolare ministeriale 12/1991).

Giova ricordare che, essendo facoltativa la partecipazione al regime, spetta alla società controllante decidere in merito all'inclusione di alcune o tutte le società controllate, nonché all'eventuale esclusione di parte di esse che, quindi, procederanno normalmente a effettuare le loro liquidazioni e i loro versamenti. Qualora si verifichi un'esclusione, al modello "IVA 26" va allegata l'eventuale dichiarazione con la quale la società (o le società) partecipante alla catena di controllo rinuncia ad avvalersi del consolidato.

La comunicazione ha effetto per il solo anno d'imposta per il quale il modello "IVA 26" è presentato.

Omessa o tardiva presentazione del modello "IVA 26"
L'omissione o la mancata presentazione nei termini del prescritto modello "IVA 26" rendono illegittima la compensazione tra crediti e debiti operata dalle società del gruppo. In tal caso, vista l'autonomia giuridica e fiscale caratterizzante le diverse società, ciascuna di esse risponde per le infrazioni a sé ascrivibili, non solidalmente con le altre, ma in via esclusiva (risoluzione 69/1997).

Variazioni intervenute all'interno del gruppo
Il terzo comma dell'articolo 3, Dm 13/12/79, prevede che ogni variazione dei dati indicati nel modello "IVA 26", intervenuta nel corso dell'anno, venga comunicata dalla società controllante, con le stesse modalità previste dallo stesso modello, utilizzando una apposita dichiarazione (modello "IVA 26-bis") entro 30 giorni dalla data della variazione.

Presentazione delle garanzie di cui all'articolo 38-bis del Dpr 633/1972
Le garanzie previste dall'articolo 38-bis del Dpr 633/72 devono essere prestate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva, in allegato ai modelli "IVA 26 PR" e "IVA 26 LP" nei seguenti casi:

  • quando i crediti trasferiti dalle società del gruppo hanno ridotto il versamento di gruppo, trovando, quindi, effettiva compensazione. Pertanto, l'obbligo sussiste esclusivamente per i crediti effettivamente compensati e non per tutti i crediti trasferiti nel gruppo (risoluzione 626305/1989). In ogni caso, l'obbligo riguarda ciascuna società che ha trasferito il credito compensato
  • riporto dell'eccedenza di credito di gruppo nell'anno successivo. In tal caso, la società controllante dovrà presentare garanzia nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il credito riportato ha trovato effettiva compensazione e per il relativo ammontare. Tale garanzia deve essere prestata separatamente da quelle relative ai crediti trasferiti e compensati indicati nel punto precedente.

Qualora si tratti di gruppi di società obbligati alla redazione del bilancio consolidato, con un netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese superiore a 258.228.449,54 euro, la società capogruppo, coincidente con la controllante, può presentare garanzia consistente nell'assunzione diretta dell'obbligo di restituire integralmente all'Amministrazione finanziaria la eventuale somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi.

Come esplicitato nell'articolo 6 del Dm 13/12/1979, in caso di mancata presentazione delle garanzie, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Inoltre, è opportuno evidenziare che anche ai crediti Iva compensati dalle società, controllanti e controllate, si applica l'esonero dalla presentazione delle garanzie nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 38-bis, Dpr 633/1972. Ciononostante, non si tratta di un esonero illimitato. Infatti, con la risoluzione 165/2004, l'agenzia delle Entrate ha precisato che i crediti Iva di gruppo che vengono compensati possono godere dell'esenzione della garanzia nei limiti del 50% dei versamenti transitati nel biennio precedente nel conto fiscale della società il cui credito è stato compensato. In tal modo, è stato ritenuto applicabile, anche ai casi di compensazione di crediti e debiti nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, il limite di cui all'articolo 38-bis, comma 8, del Dpr 633/1972.

Modifiche alla disciplina introdotte dalla Finanziaria 2008
Con l'articolo 1, commi 63 e 64, della Finanziaria 2008 è stato aggiunto un ulteriore periodo al terzo comma dell'articolo 73, Dpr n. 633/72, stabilendo che "agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30". In sostanza, come chiarito in sede di riscontro ai quesiti di Telefisco (vedi "IVA di gruppo. Un semaforo per chi entra e chi esce" di Stefania Nasta, in FISCOoggi del 31/01/2008), è stata introdotta una disposizione antielusiva che, come precisato al comma 64(1), a partire dall'anno 2008, preclude agli enti e alle società che per la prima volta partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo, la confluenza (agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti) delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente.

Analogamente, non si potrà far confluire nei calcoli compensativi l'eccedenza di gruppo risultante dalla liquidazione propria di altro ente o società controllante nell'anno precedente.

In altre parole, la norma mira a combattere disegni elusivi che, come precisato nella relazione al disegno di legge finanziaria, prefigurano "una sorta di commercio di "bare fiscali" agli effetti dell'iva", in cui soggetti con forte posizione creditoria vengono accolti nella procedura al solo scopo di adoperare le eccedenze detraibili risultanti dalle loro dichiarazioni annuali, per compensare posizioni debitorie che si realizzano nel gruppo.

Ne consegue che le società che partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo per la prima volta, non potendo trasferire le proprie eccedenze ai fini della liquidazione di gruppo, possono chiedere il rimborso dell'eccedenza, qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972, oppure possono adoperarla in compensazione per debiti fiscali, contributivi e assistenziali, propri.

Invece, qualora il credito Iva non venga chiesto a rimborso o compensato, lo stesso può essere riportato a nuovo da parte della società che lo ha maturato per poi essere trasferito al gruppo. Infatti, considerato il dato normativo, che limita il trasferimento al gruppo per le società e gli enti che per la prima volta partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo per le eccedenze detraibili “risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente”, consegue che il trasferimento non è inibito a partire dal secondo anno successivo all’entrata nel regime.

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 7

NOTE:
1) Il comma 64 della legge 244/2007 stabilisce che "La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008".

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