Il provvedimento congiunto di oggi, 21 luglio 2020, a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, e del Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, si pone a sugello dell’azione sinergica e della stretta collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero. Nel documento, che sostituisce il provvedimento del 2014, sono descritte le modalità e i tempi per richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro, anche per masse di contribuenti, e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.
L’accordo, che conferma la consolidata collaborazione istituzionale, distinta da un’azione di stimolo alla compliance e di contrasto ai fenomeni più gravi di evasione fiscale, dà attuazione all’articolo 2 del decreto legge n. 167/1990, modificato dall’articolo 8 del Dlgs n. 90/2017, che disciplina il monitoraggio fiscale, nell’ottica di rendere maggiormente efficace l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti le attività economiche e finanziarie con l’estero.
Le richieste verranno inoltrate dalla sezione Analisi e Strategie per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali presso la divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate e dai reparti speciali della Guardia di finanza previa autorizzazione (rispettivamente, del capo divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate e del Comandante dei reparti speciali della Guardia di finanza), per ottenere notizie riguardanti specifiche operazioni e i contribuenti che le effettuano.
Destinatari delle richieste di informazioni sono gli intermediari finanziari (banche, poste, fiduciarie, eccetera) e gli altri operatori finanziari previsti dall’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Dlgs n. 231/2007 che dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria l’indirizzo di posta elettronica certificata su cui intendono ricevere la notifica delle richieste. L’indirizzo Pec è iscritto nella sezione “Rei monitoraggio” del Registro elettronico degli indirizzi, previsto dal provvedimento direttoriale del 10 maggio 2017. L’accordo congiunto odierno specifica anche le modalità tecniche e i formati ammessi di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte attraverso la Pec.
Gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati relativi alle operazioni intercorse con l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro (sia che si tratti di un’operazione unica sia di più operazioni che appaiono tra di loro collegate) per le quali vige l’obbligo di registrazione, realizzate per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali già trasmettono le informazioni, mentre gli altri operatori finanziari saranno invitati e fornire chiarimenti su specifiche operazioni e sui titolari effettivi dei movimenti.
Per quanto riguarda i tempi per adempiere alle richieste, le risposte dovranno essere fornite dagli intermediari finanziari entro 30 giorni dalla data di ricevimento e da parte degli altri operatori finanziari entro 15 giorni dalla data di ricevimento. A richiesta degli intermediari e operatori finanziari i termini previsti possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di 20 giorni dal capo divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate o dal Comandante dei reparti speciali della Guardia di finanza.
Il trattamento dei dati trasmessi sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza; tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla norma e saranno archiviati nell’apposita banca dati delle indagini finanziarie.
Le modalità di scambio informativo tra l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e gli operatori finanziari hanno ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali..
Il provvedimento odierno sancisce lo stretto coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero tra la sezione Analisi e Strategie per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali presso la divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate e il Comando dei reparti speciali della Guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazioni.
Infine, puntualizza l’accordo, a decorrere dal 1° ottobre 2020 le richieste e le risposte riguardanti le operazioni intercorse con l’estero sono effettuate esclusivamente in via telematica secondo le regole tecniche specificate nel testo odierno.
Contrasto evasione internazionale:
la collaborazione di Entrate e Finanza
L’obiettivo è assicurare la massima efficacia nell’azione di controllo delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dei rapporti collegati e dell’identità dei relativi titolari
