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Attualità

Contributi per le pubblicazioni di elevato valore culturale

Criteri e modalità di concessione delle provvidenze nella circolare ministeriale n. 6

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Con circolare n. 6 del 30 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005, il ministero per i Beni e le Attività culturali ha reso noti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, previsti dall'articolo 25 della legge n. 416 del 5 agosto 1981, e confermati in modo permanente dall'articolo 18 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987. Tale legge, infatti, dispone che ogni anno siano concessi contributi, per un ammontare complessivo di 2.065.828 euro, alle pubblicazioni periodiche le cui pagine pubblicitarie, nell'anno precedente, siano state inferiori al 50 per cento del totale delle pagine pubblicate, e che siano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico della trattazione degli argomenti.

Per l'accesso ai contributi in commento è necessario essere in regola con gli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 416/1981 per quanto concerne la titolarità dell'impresa e i bilanci, ed essere iscritti al Registro degli operatori delle comunicazioni (che ha sostituito il soppresso Registro nazionale della stampa).

Per l'esercizio finanziario 2005, l'istanza deve essere inviata entro il prossimo 30 giugno al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Dir. Gen. per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Via dell'Umiltà 33 - 00187 Roma.

Unitamente alla domanda devono essere inviati:

  1. il questionario allegato alla suddetta circolare
  2. dichiarazione da cui risulti che il numero delle pagine pubblicitarie sia inferiore al 50 per cento delle pagine totali pubblicate nell'anno precedente
  3. eventuale programma generale, anche pluriennale, della pubblicazione
  4. dichiarazione delle entrate da vendite e abbonamenti, ed eventuali finanziamenti pubblici già ricevuti o richiesti
  5. dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che attesti il regolare versamento dei contributi previdenziali, se dovuti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 416/1981, ovvero dichiarazione che attesti l'assenza di personale avente diritto
  6. autocertificazione di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione
  7. autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio.
    Inoltre, con separata spedizione, deve essere inviata una copia di tutti i fascicoli pubblicati nel corso dell'anno precedente.

I contributi sono concessi sulla base di una valutazione effettuata da un'apposita Commissione di esperti e vengono erogati mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia o con accreditamento su conto corrente bancario o postale.

Ai fini fiscali, tali erogazioni sono da intendersi in conto capitale.
Infatti, come chiarito con risoluzione n. 9 del 27 aprile 1982, da un esame delle norme che dispongono la concessione dei contributi in commento, non sembra possa dedursi che gli stessi siano finalizzati alla copertura dei costi di gestione, escludendo pertanto la possibilità di contabilizzarli in conto esercizio. La concessione delle provvidenze è esclusivamente vincolata al requisito del valore culturale delle pubblicazioni, escludendo una valutazione dei costi e delle spese sostenute dagli editori. A conferma di ciò, come espressamente chiarito dall'articolo 29 della legge 416/1981, l'incentivo mira a potenziare lo stato patrimoniale dell'impresa mediante l'istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi per finanziare lo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.
Pertanto, come previsto dall'articolo 88 del Tuir, tali contributi costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito, per intero nell'esercizio in cui sono effettivamente incassati o in quote costanti nell'anno in cui sono percepiti e nei successivi esercizi, ma non oltre il quarto anno.

Con circolare n. 7 del 30 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005, ulteriori contributi sono concessi, in conto interessi, per i mutui agevolati in favore dell'editoria libraria, per opere di elevato valore culturale, ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge 416/1981.
L'agevolazione è concessa previo parere di una Commissione di esperti che esamina i programmi editoriali indicati nella domanda di finanziamento.
Si evidenzia che, in base alla proroga disposta dall'articolo 2 della legge 549/1995, l'anno finanziario 2005 è l'ultimo esercizio per il quale è prevista l'erogazione del contributo.
Le istanze devono essere inviate entro il 31 maggio 2005 al Ministero per i beni culturali, all'indirizzo sopra specificato.

In particolare, il citato articolo 34 dispone che gli istituti e le aziende di credito accordino alle imprese editrici finanziamenti della durata massima di dieci anni per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato valore culturale e scientifico, a condizione che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Al finanziamento, che non può superare il 50 per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere, si applica il tasso di interesse annuo, comprensivo di oneri accessori, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del Dpr 902/1976. Sono ammessi anche i costi relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni e per diritti d'autore.

Come specificato dalla circolare n. 7/2005, entro 120 giorni dalla comunicazione di parere favorevole della Commissione, le banche devono stipulare la delibera di finanziamento e il contratto di mutuo dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte del ministero.

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