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Attualità

Per le coop il "forfait" ampliato scatta da aprile

I chiarimenti sulle modifiche al regime speciale Iva per gli agricoltori introdotte dal decreto competitività

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Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 ("decreto competitività"), riguardanti il regime speciale Iva per i produttori agricoli, disciplinato dall'articolo 34 del Dpr 633 del 1972.
Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto della circolare in argomento, si ricorda che il predetto regime agevolativo prevede che l'ammontare dell'Iva ammessa in detrazione, per le cessioni dei prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto 633/72, sia forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, ai corrispettivi delle vendite, delle percentuali di compensazioni stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto ministeriale.

Società cooperative e altri soggetti di cui alla lettera c), secondo comma dell'articolo 34
Per quanto riguarda la modifica operata dal decreto competitività alla lettera c), comma 2 del citato articolo 34, riguardante i cosiddetti organismi associativi assimilati ai produttori agricoli, la circolare in esame precisa il momento dal quale la predetta modifica si rende applicabile.
A tal proposito, giova ricordare che, secondo le disposizioni previgenti, le cooperative e gli altri soggetti di cui alla lettera c) potevano avvalersi del regime speciale di detrazione "forfettizzata" nei limiti del rapporto fra l'ammontare dei conferimenti eseguiti dai soci o associati nei cui confronti si rendeva, a loro volta, applicabile (anche solo potenzialmente) il regime speciale Iva e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.
Con la novità introdotta dal "decreto competitività", l'ambito di applicazione del regime speciale è stato, di fatto, ampliato. Attualmente, infatti, i soggetti di cui sopra possono usufruire della detrazione "forfettizzata" applicando le percentuali di compensazioni all'intero ammontare delle cessioni di prodotti agricoli e ittici (qualora rientranti nella tabella A, parte I, allegata al Dpr 633/72), sempreché i beni ceduti siano prodotti prevalentemente dai soci o associati.
La circolare precisa che la modifica è entrata in vigore il giorno successivo - 17 marzo 2005 - a quello di pubblicazione del decreto legge n. 35 sulla Gazzetta Ufficiale (16 marzo 2005). Tuttavia, per evitare che i contribuenti interessati dalle nuove disposizioni debbano applicare due diversi regimi con riferimento allo stesso periodo di liquidazione infrannuale (marzo 2005 per i contribuenti mensili o primo trimestre 2005 per quelli trimestrali), l'Agenzia delle entrate ha precisato che il nuovo regime di detrazione si rende applicabile a partire dalle cessioni registrate dal mese di aprile 2005, mentre tutte quelle registrate nel mese di marzo 2005 restano soggette al vecchio regime.
Infine, l'Agenzia ricorda che, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72, il mutamento di regime comporta l'obbligo di operare nella dichiarazione Iva annuale per il 2005 la rettifica della detrazione già operata. Ne consegue che, qualora siano stati acquistati da terzi prodotti agricoli prima del 31 marzo 2005 e questi non siano stati ceduti o utilizzati prima di tale data, il contribuente dovrà rettificare la detrazione già effettuata analiticamente.

Abrogazione del limite dimensionale
L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 34 del Dpr 633/72, che escludeva dall'applicazione del regime speciale i soggetti con volume d'affari nell'anno solare precedente superiore a 20.658,28 euro, rende applicabile detto regime a tutti i produttori agricoli, indipendentemente dal volume d'affari realizzato.
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ricorda che, in virtù di varie disposizioni transitorie che ne hanno rinviato gli effetti di anno in anno, il predetto limite, in realtà, non ha mai trovato applicazione. Pertanto, anche in passato, le imprese agricole avevano di fatto applicato il regime speciale indipendentemente dal loro volume d'affari.

Cessione di beni acquisiti senza Iva
Il "decreto competitività" è intervenuto anche nel modificare il comma 4 dell'articolo 34 del Dpr 633/72. In virtù di tale modifica, l'esclusione dalla possibilità di avvalersi della detrazione forfettizzata mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione nel caso in cui vengano ceduti prodotti agricoli acquistati tramite un atto non soggetto a Iva (cessione d'azienda, donazione, conferimento, eccetera) non ha più portata generale, ma opera unicamente nel caso in cui colui che ha trasferito l'azienda abbia operato in regime ordinario di detrazione dell'Iva.
A parere dell'Agenzia, infatti, in tale ultima ipotesi, si potrebbe ravvisare un fenomeno elusivo di doppia detrazione qualora il soggetto dante causa, in relazione ai prodotti agricoli acquistati, abbia già detratto l'Iva nei modi ordinari e, successivamente, all'atto della loro rivendita da parte dell'avente causa, venissero applicate le percentuali di compensazioni.
Al contrario, nessun pericolo sussiste nel caso in cui il dante causa abbia operato in regime speciale di detrazione dell'Iva, ai sensi del predetto articolo 34, in quanto, fino al momento della rivendita, non è stata operata alcuna detrazione sui fattori produttivi che hanno portato alla realizzazione dei prodotti agricoli in questione. Pertanto, in tale ipotesi, non si ravvisa alcun ostacolo a riconoscere la detrazione forfettizzata al momento della loro rivendita.

Separazione delle attività
Con l'articolo 10, comma 1, lettera d), del "decreto competitività" è stato abrogato definitivamente il comma 10 dell'articolo 34 del Dpr 633/72 (introdotto con il Dlgs n. 313 del 1997), che disponeva il divieto di separare, ai sensi dell'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola.
In realtà, anche questa disposizione antielusiva, come quella contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 34, non è mai entrata in vigore, in virtù di norme transitorie che ne hanno di volta in volta rinviato l'applicazione.
La norma di proroga per l'anno 2005 è stata introdotta dalla legge n. 26 del 1° marzo 2005, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314. Detta disposizione è entrata in vigore il 3 marzo 2005; tuttavia, a parere dell'Agenzia, l'efficacia di tale proroga opera per tutto il 2005 e non solo a partire dal 3 marzo.
Pertanto, coloro che, in mancanza della norma di proroga, hanno determinato l'imposta dovuta in maniera unitaria per la frazione d'anno dal 1° gennaio al 3 marzo, potranno riliquidare l'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale tenendo conto delle attività separate per tutto l'anno 2005.

Opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
Da ultimo, la circolare 1/2006 commenta la modifica apportata dal decreto legge 35/2005 al comma 11 dell'articolo 34 del Dpr 633/72, che consente ai produttori agricoli in regime speciale di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Le novità introdotte riguardano la durata del vincolo di permanenza nel regime ordinario, che ora non è più quinquennale ma quello generico triennale, previsto dall'articolo 3 del Dpr 442/97. Inoltre, è stata eliminata la disposizione che vincolava la durata dell'opzione, in caso di acquisto o produzione di beni ammortizzabili, alla scadenza del termine del periodo di rettifica previsto dall'articolo 19-bis2 del decreto Iva..
Al riguardo, secondo l'Agenzia delle entrate, le motivazioni di cautela fiscale alla base delle disposizioni abrogate restano in ogni caso tutelate dall'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione operata all'atto dell'acquisto di beni ammortizzabili, qualora intervengano mutamenti nel regime fiscale di detrazione dell'Iva, così come previsto dal comma 3 del citato articolo 19-bis2.

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