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Attualità

Cooperative agricole, esenzione Ires limitata

La detassazione prevista dall'articolo 10 del Dpr 601/73 non si applica sul 20% dell'utile netto

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Le novità della Finanziaria 2005
La Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 460, legge 311/2004) ha previsto che le cooperative a mutualità prevalente assoggettino a tassazione una quota parte degli utili netti destinati alle riserve indivisibili (ex articolo 12 della legge 904/1977); in particolare, la detassazione derivante da accantonamenti degli utili a fondi indivisibili non opera limitatamente al 20 per cento degli utili medesimi.
A tali fini viene stabilito (comma 461) che tali cooperative agricole non possano fruire, in relazione alla suddetta quota di utili netti, dell'esenzione da Ires loro riservata (ex articolo 10, Dpr 601/1973).
Le cooperative a mutualità prevalente dovranno, pertanto, attentamente valutare l'impatto della nuova normativa sulla determinazione del carico tributario, avendo riguardo all'applicabilità dell'esenzione loro riservata, tra l'altro, per i redditi derivanti da attività agricole.

L'agevolazione spettante alle cooperative agricole
L'esenzione totale del reddito delle cooperative agricole (articolo 10, Dpr 601/1973), è stata modificata dalla finanziaria 2004 (articolo 2, comma 8, legge 350/2003), la quale ha consentito a tali soggetti di fruire del beneficio, tra l'altro, in relazione ai redditi conseguiti "mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci".
Il nuovo testo della norma agevolativa, ampliando l'ambito della propria operatività, ha ricompreso - rispetto alla versione precedente - le attività delle cooperative agricole rivolte alla mera "conservazione" e "valorizzazione" dei prodotti agricoli; tali soggetti sono stati inoltre ammessi a fruire dell'esenzione anche quando svolgono attività agricole con prodotti conferiti dai soci in misura "prevalente".

Coerenza con la normativa sull'imprenditore agricolo
La norma agevolativa in rassegna risulta di contenuto analogo a quello della lettera c) dell'articolo 32 del Tuir (riformulato per effetto del comma 6 del medesimo articolo 2 della Finanziaria 2004), relativo alla determinazione del reddito agrario dell'imprenditore individuale.
L'analogia esistente tra le due norme fiscali consente, per uniformità interpretativa, di estendere alle cooperative agricole le conclusioni della circolare n. 44/2004, fornite in relazione alla determinazione del reddito dell'imprenditore agricolo; le cooperative agricole possono infatti essere ritenute uno strumento sostitutivo dell'attività svolta dai singoli imprenditori agricoli che si associano.

Il documento di prassi citato afferma che rientrano in ogni caso nell'ambito del reddito agrario le attività di "manipolazione e trasformazione", anche se effettuate su prodotti agricoli acquistati da terzi; in tal caso, i beni devono però afferire la produzione agricola ordinaria dell'imprenditore acquirente (non è dunque da ritenere "attività agricola" quella rivolta alla conservazione dei pomodori acquistati presso terzi da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggi derivanti da propri allevamenti).

Di contro, "la conservazione, commercializzazione e valorizzazione" sono ritenute "attività agricole" se effettuate su prodotti ottenuti dall'esercizio dell'impresa agricola principale e se, avendo a oggetto beni agricoli acquistati presso terzi, sono svolte congiuntamente alle lavorazioni di "manipolazione" ovvero di "trasformazione"; in assenza di tali lavorazioni, non potrebbe parlarsi di redditi agrari e l'imprenditore dovrebbe applicare le norme sul reddito d'impresa.
In caso di acquisto di prodotti agricoli da terzi, le norme sul reddito agrario trovano applicazione all'ulteriore condizione che detti beni non siano comunque prevalenti rispetto a quelli di propria produzione; al fine di verificare "la prevalenza", occorre dunque effettuare un raffronto tra le quantità prodotte e quelle acquistate.

Le cooperative che effettuano la compravendita
Con riferimento alle cooperative agricole può dunque ritenersi che rientrino in ogni caso nell'ambito dell'esenzione in esame le "attività agricole" (di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione) svolte sui prodotti conferiti dai propri soci. In relazione ai prodotti acquistati sul mercato, invece, la cooperativa potrà fruire del beneficio in esame se soddisfa le medesime condizioni che consentono all'imprenditore individuale di applicare le norme sul reddito agrario, vale a dire:

  • osservando il criterio della "prevalenza" dei prodotti conferiti dai propri soci rispetto a quelli acquistati sul mercato
  • effettuando su questi ultimi "manipolazione" ovvero "trasformazione".

Rientrano evidentemente nell'ambito delle suddette attività di "manipolazione" e "trasformazione" dei prodotti agricoli, forniti da terzi in quantità inferiori a quelle conferite dai propri soci, quelle che implicano un concreto apporto lavorativo da parte dell'organismo cooperativo.
Avendo riguardo al caso di una cooperativa che commercializza fiori acquistati da terzi, può ritenersi di essere in presenza di un'attività agricola se la cooperativa effettua su tali prodotti "manipolazione" e "trasformazione"; queste attività potrebbero essere rappresentate, nel caso specifico, dalle lavorazioni di recisione, innesto, reinvaso, potatura, diverse da quelle accessorie alla mera vendita, quale potrebbero essere lo stoccaggio ovvero il confezionamento.
In tali ultime eventualità, si determinerebbe in capo alla cooperativa l'esercizio di un'ordinaria attività di compravendita, da porre fuori dall'ambito applicativo dell'esenzione riservata alle cooperative agricole.

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