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Attualità

La coppia in crisi fa discutere tutti. Anche gli esperti fiscali

Le implicazioni interpretative della norma che esenta da bollo, registro e da ogni altra tassa gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

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I confini dell'ambito applicativo dell'agevolazione ex articolo 19, legge n. 74/1987, sono stati nel tempo oggetto di controversie interpretative.
La norma in commento, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, introduce una disciplina fiscale di favore, come è dato evincere dal tenore letterale della stessa che testualmente recita "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Interessante è il confronto con l'articolo 8, lettera f), della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro, che assoggetta a imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti giudiziari "aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni".

La formulazione della prima norma è più ampia rispetto alla seconda, nella omnicomprensiva previsione degli atti relativi al procedimento, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa.
Il perimetro dell'agevolazione suddetta è stato tracciato, inoltre, da un importante intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 154 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 74 del 1987, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

L'iter argomentativo tracciato dalla Consulta muove dall'invocata omogeneità delle situazioni poste a raffronto (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e separazione personale), che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti, con conseguente violazione del principio della capacità contributiva, scolpito dall'articolo 53 della Costituzione, atteso che i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità contributiva.

Tali considerazioni corroborano la posizione assunta dalla rimettente Ctp di Milano che, inoltre, lamentando la lesione degli articoli 3 e 31 della Costituzione, rilevava che se l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare a fortori doveroso estendere l'esenzione al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto.

La Consulta completa la "parte motiva" della pronuncia sostenendo che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con maggiore evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perchè in quest'ultimo la situazione di contrasto tra i coniugi - ai quali occorre assicurare pari tutela - presenta solitamente una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla già stabilizzata fase dell'epilogo divorziale, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

Altro profilo, riguarda il trasferimento di beni ai figli, in occasione della separazione personale.
Sul punto, la Cassazione (con sentenza n. 11458 del 2005) riprende il riferimento che la stessa Consulta, con la sentenza citata, ha effettuato alla famiglia in senso lato, tramite il richiamo al combinato disposto degli articoli 29 e 31 della Costituzione, ribadendo che il trasferimento di beni ai figli, in occasione della separazione personale, è esente da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, rientrando tra gli atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.

Orientamento opposto è quello dell'Agenzia delle entrate. Come espresso, infatti, dalla risoluzione n. 151 del 19 ottobre 2005, la cessione della quota della madre relativa a un immobile in comunione tra i coniugi, nei confronti di un soggetto terzo (il figlio), l'atto per il quale viene invocata l'agevolazione, ex articolo 19 della legge n. 74/1987, non sembra trovare causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli), circostanza che non appare strettamente e funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio e che, peraltro, avrebbe potuto essere realizzata in qualunque momento (a corroborare tale assunto si rinvia a quanto affermato da Corte di cassazione, con la sentenza n. 2347 del 2001).

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