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Attualità

La cortesia non rende l'Iva detraibile

Per le auto sostitutive non esiste la necessaria stretta correlazione con l'attività esercitata

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Un'impresa esercente il commercio di autoveicoli nuovi e la riparazione degli stessi (cosiddette concessionarie) può trovare convenienza economica nell'utilizzo di autovetture da destinare alla prova della potenziale clientela, per invogliarla all'acquisto (auto dimostrative), ovvero da concedere in uso gratuito ai clienti che consegnano il proprio autoveicolo in riparazione (auto sostitutiva o di cortesia). Le motivazioni alla base di tale prassi risiedono nel convincimento che occorre offrire alla propria clientela un'immagine di efficienza e di efficacia nella soddisfazione delle esigenze del pubblico.
Posta la rilevanza che tale fenomeno commerciale va assumendo, può essere opportuno analizzare il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di tali beni nell'esercizio d'impresa.

Normativa fiscale di riferimento
Preliminarmente, occorre inquadrare l'ambito legislativo di riferimento, per poter, successivamente, individuare se sia possibile detrarre l'imposta relativa all'acquisto e alla manutenzione delle auto dimostrative e delle auto di cortesia.
I principi di carattere generale che regolano il diritto di detrazione ai fini Iva, contenuti negli articolo 19 e 19-bis del Dpr 633/72, dispongono la detraibilità, relativa a beni o servizi acquistati o importati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Tuttavia, per taluni beni e servizi, specificamente individuati dall'articolo 19-bis 1, viene prevista una limitazione generalizzata al diritto di detrazione ("indetraibilità oggettiva"), ovvero la detraibilità viene fatta dipendere dall'inerenza specifica del bene all'attività propria esercitata dall'impresa. Tale ultimo caso è quello previsto per l'acquisto di autovetture e autoveicoli e per i costi a essi relativi.

Per determinare cosa debba intendersi per "attività propria" dell'impresa, occorre riferirsi a quella svolta "normalmente" e "abitualmente" (circolare n. 25 del 3/8/1979). Infatti, deve farsi riferimento all'attività "effettivamente svolta" che si sostanzia nel raggiungimento del fine economico dell'impresa, come contenuto nell'atto costitutivo, nonché all'ulteriore attività accessoria e strumentale alla precedente (cfr risoluzione n. 168/E del 4/6/2002; Cassazione, sentenze n. 1033/1999, n.7214/2000 e n.7423/2001).
In conclusione, l'elemento discriminante per stabilire la detraibilità o meno dell'imposta assolta sull'acquisto di autoveicoli (e in particolare delle auto "dimostrative" e di quelle "di cortesia") e sulle relative spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, è la circostanza che gli stessi formino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Autovetture dimostrative
Sono le autovetture acquistate dai concessionari di autoveicoli, destinate inizialmente, per un breve periodo, a essere esposte in vetrina o a dimostrare a potenziali clienti la qualità del prodotto. Tali beni sono successivamente destinati alla rivendita.
Considerato che trattasi di impresa che svolge il commercio di autoveicoli, i beni in questione rientrano sicuramente nell'oggetto dell'attività propria esercitata dalla stessa. Infatti, non può disconoscersi che la temporanea esposizione in vetrina, o l'utilizzo per scopi dimostrativi, e la successiva rivendita si riconducano all'attività propria di un concessionario di autoveicoli.

L'esposizione o la dimostrazione sono "dei modi di essere dell'attività operativa dell'azienda intrinsecamente connessi con la sua propria attività" (risoluzione n. 136719 del 27/7/1990). Di conseguenza, le concessionarie possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto delle autovetture in questione.
Per evitare abusi viene richiesta la prova dell'effettiva utilizzazione di tali vetture, da fornire attraverso un preciso obbligo contrattuale scritto assunto nei confronti del concedente.

Autovetture di cortesia
Si tratta delle autovetture che le imprese, che svolgono l'attività di riparazione, mettono a disposizione della clientela in attesa che il servizio di riparazione venga effettuato.

Come già specificato precedentemente, per consentire l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta occorre che tali beni formino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Tale requisito manca alle autovetture di cortesia, in quanto in questo caso l'attività d'impresa si concretizza in una prestazione di servizi che si riferisce ad altri beni (auto "sostituite"). Infatti, l'impiego dell'auto "sostitutiva" rappresenta più che altro un servizio aggiuntivo offerto alla clientela e non ne costituisce l'oggetto principale. In definitiva, in tale ipotesi non esiste la stretta correlazione tra il bene oggetto del servizio (auto "di cortesia") e l'attività esercitata (riparazione di autoveicoli) che consentirebbe di considerare detraibile l'Iva relativa al costo di acquisto e di impiego. Del resto, l'attività di riparazione può essere svolta anche senza l'utilizzo di dette autovetture "sostitutive".

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