Cos'è l'accertamento con adesione e come funziona
Uno strumento che accelera il recupero delle imposte evase e che nell'anno passato ha messo a segno un vero e proprio balzo in avanti da primato, pari al 33 per cento
I numeri da primato dell'accertamento con adesione
A questo riguardo, infatti, gli ultimi dati , relativi al confronto del 2006 con il 2007, mostrano che gli accertamenti con adesione sono balzati da 155.614 fino a oltrepassare l'asticella dei 200mila, per arrestarsi a fine anno a quota 206.807. In pratica, mettendo a segno una crescita del 33% nel ricorso a questo strumento. Si tratta d'un vero e proprio record, in certa misura in sintonia con i primati del campione di motociclismo che se ne è avvalso.
Cos'è l'accertamento con adesione
L'accertamento con adesione tecnicamente è classificato fra gli strumenti "deflativi del contenzioso". E' stato riordinato nel 1997 con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio tra contribuente e fisco.
E' previsto che l'Amministrazione valuti con attenzione e obiettività le argomentazioni fornite dal contribuente, affinché si possa definire correttamente la giusta pretesa tributaria tenendo conto degli elementi in possesso dell'ufficio e di quelli eventualmente forniti dal contribuente. Si tratta in definitiva di un procedimento complesso, all'interno di regole e procedure precise a cui l'ufficio deve attenersi.
Chi può "aderire"
Tutti i contribuenti sono ammessi alla "definizione" delle maggiori imposte accertate dall'Erario. Persone fisiche, società di persone o di capitali, associazioni professionali, enti, sostituti d'imposta. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere alla procedura. Non sono previste, in via di principio, cause di inammissibilità o di esclusione.
Per quali tributi
Il nuovo accertamento con adesione, in vigore dal 1° agosto 1997, è esteso a tutte le categorie reddituali. L'ambito applicativo del vecchio "accertamento con adesione per gli anni pregressi" era limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
In generale, sono definibili gli accertamenti relativi a tutte le principali imposte, sia dirette che indirette, vale a dire, Irpef, Irpeg/Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, imposta sostitutiva dell'Invim, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.
Se l'ente locale ha recepito la normativa con apposito regolamento, sono definibili anche i tributi locali.
Gli effetti
Il principale effetto dell'adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto dalla legge.
L'agevolazione non si estende, però, agli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi e sanzioni, senza riduzione a un quarto delle stesse.
La procedura esplica effetti anche sulle sanzioni di tipo penale. Infatti, la definizione dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante, da cui deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie.
L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo alcune eccezioni.
Il procedimento
La procedura di accertamento con adesione può essere avviata sia dall'ufficio che dal contribuente.
Iniziativa dell'ufficio
L'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate notifica al contribuente un invito a comparire, specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal procedimento. Gli stessi uffici precisano nell'invito - sinteticamente - gli elementi che ritengono rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di mettere in condizione il contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti che saranno posti a base dell'accertamento e controdedurre con maggiore efficacia alle argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano possibile un diverso giudizio dell'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente destinatario dell'invito non è obbligato a presentarsi presso l'ufficio. Qualora, però, l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento, gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare, su sua iniziativa, il procedimento di adesione.
Iniziativa del contribuente
L'istanza può essere avanzata a seguito di notifica di avviso di accertamento. L'istanza, redatta in carta libera e contenente il riferimento all'atto contro il quale è proposta e l'indicazione del recapito, anche telefonico e/o telematico, deve essere consegnata o spedita all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo, prima della scadenza dei termini per l'impugnazione in Commissione tributaria dello stesso.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.
La presentazione dell'istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione dell'atto e a tale periodo si aggiunge la sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).
Perfezionamento dell'accordo
Raggiunto eventualmente l'accordo, si procede alla redazione, in duplice copia, di un atto contenente gli elementi e le motivazioni dell'adesione, imposte, sanzioni, interessi e altre eventuali somme dovute a seguito della definizione. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo (intero importo o prima rata).
Il versamento, da parte del contribuente, deve avvenire entro i venti giorni successivi alla data di redazione dell'atto.
Gli importi dovuti in forza dell'adesione sono rateizzabili, previo rilascio di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi), nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme, comprensive di imposte, interessi e sanzioni, superiori a 51.645,70 euro.
In caso di pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell'atto di adesione, solo l'importo della prima rata; l'importo delle rate successive, maggiorato degli interessi legali, sarà versato con cadenza trimestrale.
Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia del relativo attestato ovvero, in caso di pagamento rateale, copia dell'attestato di versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia.