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Attualità

Costi auto 2006, recupero dell'ammortamento soltanto con la dichiarazione integrativa

Le risposte dell'Agenzia ai quesiti formulati dai dottori commercialisti nella diretta Map

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Vecchie regole per le spese incrementative degli immobili acquistati prima del 2007. Le spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione che incrementano il costo di un immobile non ammortizzabile, acquistato in data antecedente al 1° gennaio 2007, sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute e nei quattro periodi successivi, anche se i lavori sono stati effettuati dopo il 1° gennaio 2007. Questa è una delle risposte fornite dall'Agenzia, nella diretta Map, ad alcuni quesiti posti dai dottori commercialisti, riguardanti la disciplina fiscale dei redditi di lavoro autonomo.

La domanda riguarda la nuova formulazione dell'articolo 54, comma 2, del Tuir, come modificato dalla Finanziaria per il 2007, secondo il quale le spese incrementative di un immobile "sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono"; nel caso in cui, invece, esse non possano essere considerate incrementative, allora diventano "deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'inizio del periodo d'imposta dal registro ….. l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi".

Secondo l'Amministrazione, per gli immobili acquistati prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) rimane valida la precedente disciplina (articolo 54, comma 2, ultimo periodo), secondo cui "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi".

Mezzi di trasporto, quote di ammortamento 2006: necessaria la dichiarazione integrativa
Con Unico 2008 non possono essere recuperate le eventuali ulteriori quote di ammortamento relative ai mezzi di trasporto acquistati nel 2006 e non dedotti in Unico 2007. Il riscatto delle somme versate dovrà avvenire necessariamente tramite una dichiarazione integrativa.
Non è estendibile, quindi, come viene invece ipotizzato nel quesito, quanto previsto, con assoluto carattere di eccezionalità rispetto al principio generale, dal Dl 81/2007 che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006, consente di calcolare in Unico 2008 i maggiori importi deducibili derivanti dall'incremento della percentuale di deducibilità passata, per le autovetture, dal 25 al 30 per cento.

Vitto e alloggio, deducibilità a due vie
Le spese di vitto e alloggio, indicate in fattura, sostenute direttamente dal professionista e successivamente rimborsate dal committente, sono deducibili nella misura del 2% dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale.
E' la risposta fornita dall'Agenzia al quesito volto a chiarire se, nell'ipotesi descritta, si rende applicabile, invece, la deducibilità integrale degli importi come consentito per le spese di alberghi e ristoranti sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (articolo 54, comma 5, del Tuir).
La ragione della limitazione, precisano i tecnici delle Entrate, risiede nel fatto che le spese di ristorazione sono solo parzialmente inerenti all'attività professionale.

Ricariche telefoniche e schede prepagate: deduzione all'80%
La deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese per l'acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate utilizzate nell'ambito dell'attività professionale è ammessa nella misura dell'80%. La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 402, legge 296/2006) ha infatti fissato tale limite per le quote di ammortamento, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio, delle spese di impiego e manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica per uso pubblico. Stante il tenore della regola generale, l'Agenzia rileva che anche gli importi sostenuti per le ricariche telefoniche possono essere ricondotti nell'ambito delle spese deducibili. La soglia - come già indicato nella risoluzione 104/2007 - vale sia per la telefonia fissa che per quella mobile, purché siano presenti i requisiti dell'inerenza all'attività professionale o artistica e della tracciabilità della spesa.
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