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Attualità

Country-by-country reporting e Dac6:
un appuntamento sullo stato dell’arte

L’evento è stato organizzato per un confronto costruttivo sulle novità tecnico-informatiche relative ai due adempimenti riguardanti uno la rendicontazione, l’altro gli obblighi di disclosure

mondo

Venerdì scorso, nella sala Di Cocco della sede centrale dell’Agenzia, si è svolto un incontro con le associazioni di categoria per presentare e condividere gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati della “rendicontazione Paese per Paese” (CbCr-Dac4). L’evento è stato un’utile occasione anche per introdurre gli aspetti tecnico-informatici dei futuri adempimenti connessi alla comunicazione dei meccanismi transfrontalieri sottoposti all’obbligo di notifica (direttiva Ue 2018/822 del Consiglio, Dac6).

Country-by-country reporting
L’obbligo di rendicontazione Paese per Paese ha visto la luce nel nostro ordinamento grazie alla Stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015) che ha posto le basi per l’attuazione delle indicazioni contenute nel progetto Beps–Action 13, (“Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and Country-by-Country reporting”), del 5 ottobre 2015. Successivamente, con Dm del 23 febbraio 2017, sono stati circoscritti e dettagliati gli obblighi di comunicazione, attuati con il provvedimento direttoriale del 28 novembre 2017 (vedi articolo “Country by country reporting: come presentare la comunicazione”) che ha definito gli aspetti pratici, anche in relazione all’individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione e al corretto utilizzo e trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

Dac6
La direttiva del Consiglio Ue n. 822/2018 (Dac6), ispirandosi alle conclusioni del progetto Beps–Action 12 (“Mandatory disclosure rules”), ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di scambiare automaticamente le informazioni, che devono essere comunicate da parte di intermediari – e in taluni casi dei contribuenti (contribuenti pertinenti) – dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (reportable cross-border arrangements). Si considerano tali gli strumenti di pianificazione fiscale aventi dimensione transfrontaliera che manifestino almeno uno degli elementi distintivi indicati nell’allegato alla Dac6. Per quanta riguarda l’Italia l’attuazione della Dac6 è oggetto di uno schema di decreto legislativo attualmente sottoposto a parere parlamentare (Atto n. 152) che contiene un rinvio diretto a un provvedimento del direttore dell’Agenzia per la definizione delle modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri. Considerate le peculiarità tecniche del nuovo tracciato per l’acquisizione delle informazioni e il relativo breve lasso temporale a disposizione per l’adeguamento ai nuovi obblighi di comunicazione per gli intermediari, si rendeva urgente un primo confronto sulle tematiche tecnico-informatiche relative al futuro adempimento.

L’appuntamento di venerdì scorso è stato, quindi, un’occasione per condividere osservazioni e commenti sugli aggiornamenti e le novità dei  tracciati di trasmissione telematica delle informazioni – con l’intento di pubblicare al più presto le relative specifiche tecniche – e per avviare un primo confronto sulle criticità tecnico-informatiche legate alla futura implementazione degli adempimenti comunicativi Dac6.

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