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Attualità

Covid-19, esenzione dazi e Iva
in vigore per tutto il 2021

La proroga non comporta cambiamenti per quanto riguarda i soggetti interessati e le importazioni agevolabili mentre slitta al 30 aprile 2022 il termine di rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri

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A causa del perdurare della pandemia, l’Unione europea, con la decisione n. 2021/660, ha esteso ulteriormente l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva per l’importazione delle merci necessarie a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, lasciando aperta la finestra dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2021. Il provvedimento è argomento della circolare n. 15 del 28 aprile 2021, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in commento al contenuto della decisione (vedi “Importazioni beni anti-Covid nella Ue esenti da dazi e Iva fino a fine anno”).
Il beneficio introdotto per fronteggiare la crisi epidemiologica ha fatto il suo ingresso con la decisione Ue n. 491/2020 ed è stato più volte prorogato. Da ultimo era stato rinviato fino al 30 aprile 2021 con la decisione n. 1573/2020.

La circolare delle Dogane ribadisce che, come già precisato con la circolare n. 43/2020, non cambiano i presupposti per usufruire dello slittamento sia in relazione ai soggetti ammessi al beneficio sia alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, confermati anche gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione.
Rinviato, invece, il termine per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri, fissato ora al 30 aprile 2022.

Gli enti e le organizzazioni che intendono applicare l’esenzione sulle importazioni devono, quindi, specifica l’Adm, attenersi scrupolosamente alle condizioni previste e seguire le modalità operative già indicate nel precedente documento di prassi, per non incorrere, in caso di controllo, alle sanzioni previste.

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