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Attualità

Credito d’imposta pubblicità:
le novità del decreto attuativo

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria anticipa i contenuti del regolamento applicativo dell’agevolazione, in attesa della sua prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La disciplina attuativa del credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali è in dirittura di arrivo. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, infatti, fa sapere che il regolamento di attuazione è stato firmato lo scorso 16 maggio ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
 
Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla pubblicazione del decreto, mediante una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate.
 
Il Dipartimento, inoltre, con un comunicato anticipa il contenuto definitivo del provvedimento e si sofferma sui punti salienti della disciplina.
 
L’introduzione del tax credit pubblicità
Nell’ambito della manovra correttiva dei conti pubblici dello scorso anno, il legislatore ha previsto l’introduzione di una tipologia di incentivo fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
 
Beneficiari
Il credito d’imposta è rivolto ai seguenti soggetti:
  • titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo
  • enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione (investimenti incrementali). 
A tal proposito, il Dipartimento precisa che:
  • per “stessi mezzi di informazione” si devono intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo, e cioè stampa ed emittenti radiofoniche e televisive
  • nell’ipotesi in cui gli investimenti siano effettuati sia sulla stampa sia sulle emittenti radiofoniche e televisive, l’incremento deve essere verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, prendendo in considerazione i rispettivi incrementi percentuali; tuttavia, “la separazione del calcolo non implica che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo”. 
Misura del beneficio
Con riguardo al quantum dell’agevolazione, il Dipartimento ricorda che il tax credit è pari:
  • al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati
  • elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 
Peraltro, nel periodo di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative il credito d’imposta sarà provvisoriamente riconosciuto nella misura del 75%. Ciò in attesa di ricevere l’autorizzazione della Commissione europea sulla compatibilità della maggiore percentuale con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.
 
Ripartizione percentuale
Se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l’ammontare dei fondi stanziati, si provvederà a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, con la possibilità, quindi, di liquidare un credito d’imposta inferiore a quello richiesto.
 
In caso di ripartizione percentuale, si applicano due limiti individuali:
  • nessun contributo può superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali
  • e il 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.  
Per il 2018, i due tetti ammontano, rispettivamente, a 1.500.000 euro per gli investimenti sulla stampa e 250mila euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive. 

Sul punto, il Dipartimento ulteriormente chiarisce che, in presenza di investimenti su entrambi i mezzi di informazione, il richiedente può essere destinatario di due diversi crediti d’imposta, “in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1% quello effettuato nell’anno precedente”.
 
Investimenti ammissibili
Sotto il profilo oggettivo, sono agevolabili gli investimenti che consistono nell’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
 
In sede di prima attuazione, l’agevolazione si estende anche agli investimenti effettuati nel periodo 24 giugno-31 dicembre 2017, nel rispetto della soglia incrementale dell’1% riferita all’anno precedente. Tuttavia, l’estensione al secondo semestre 2017 riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati sulla stampa, anche on line.
 
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate del direttore responsabile.
 
Non sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio:
  • televendite
  • servizi di pronostici giochi o scommesse con vincite di denaro
  • servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. 
Le spese agevolabili devono essere considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se funzionale o connessa.

Limiti e condizioni
Il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali.
 
Nel caso in cui il credito richiesto sia superiore a 150mila euro, sarà altresì necessario un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del ministero dell’Interno.
 
Il tax credit pubblicità è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
 
Utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
 
Istanza di ammissione
Per accedere al beneficio, gli interessati devono presentare una specifica istanza telematica (“prenotazione”), nel corso di una “finestra temporale” di trenta giorni, utilizzando un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate e uno specifico modello, definiti nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
 
Per il 2018, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Dalla comunicazione devono risultare i seguenti elementi:
  • dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo)
  • costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno (se gli investimenti riguardano sia la stampa sia le emittenti radio-televisive, i costi devono essere indicati in maniera separata)
  • costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente
  • l’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media. 
È richiesta, inoltre, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito dell’assenza delle condizioni ostative e interdittive previste dalla disciplina antimafia per la fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
 
Eseguite le verifiche di competenza, il Dipartimento, con proprio provvedimento (da pubblicare sul sito istituzionale), determina l’ammontare del credito effettivamente fruibile in compensazione.
 
Controlli
I controlli relativi all’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ammissione al beneficio competono all’Agenzia delle entrate e al Dipartimento. Quest’ultimo, in caso di indebita fruizione, totale o parziale, del tax credit, procederà al recupero delle somme.
 
Chiarimenti e informazioni

È possibile richiedere ulteriori chiarimenti, inviando una mail al Dipartimento al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it.
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