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Attualità

Credito d’imposta quotazione Pmi:
domande da oggi al 31 marzo 2019

Le istanze di accesso al bonus devono essere presentate alla competente direzione generale del ministero dello Sviluppo economico all’indirizzo di posta elettronica certificata

A partire da oggi, 1° ottobre, e fino al prossimo 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (Pmi) possono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Le istanze vanno inoltrate all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it

Normativa di riferimento
L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 con l’obiettivo di sostenere le Pmi che decidono di quotarsi (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017 – vedi “Legge di bilancio per il 2018: i crediti d’imposta per le imprese”).

Le relative disposizioni attuative sono state emanate dal successivo decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise) del 23 aprile 2018 (vedi “Largo alla quotazione delle Pmi: ecco le regole del credito d’imposta”).

Ambito soggettivo e oggettivo
Il bonus è riconosciuto alle piccole e medie imprese che, dopo al 1° gennaio 2018, hanno avviato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo. Peraltro, condizione per accedere all’agevolazione è l’aver ottenuto l’ammissione alla quotazione.
 
In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta le Pmi che:
  • alla data di presentazione della domanda, sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Ue di esenzione 651/2014 (è quello che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli
  • ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi della disciplina europea.
Il credito d’imposta:
  • può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata la concessione), mediante F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi
  • non soggiace ai limiti di utilizzabilità dei crediti d’imposta attualmente previsti dalla legge (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi - 700mila euro - ex articolo 34, legge 388/2000).
Come presentare la domanda
Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, le Pmi devono inoltrare, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza. Quest’ultima deve essere redatta secondo lo schema allegato al Dm 23 aprile 2018 (allegato A).

La domanda deve contenere:
  • gli elementi identificativi della Pmi, incluso il codice fiscale
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti per l’ammissione alla quotazione
  • l’attestazione dell’effettività del sostenimento dei costi e dell’ammissibilità degli stessi, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto
  • la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011).
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Mise, dopo aver verificato i requisiti previsti e la documentazione richiesta, comunica alle Pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
 
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