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Attualità

Credito gasolio per autotrazione:
la dichiarazione entro il 30 aprile

Gli autotrasportatori devono presentarla per usufruire del rimborso relativo ai consumi effettuati nel corso del primo trimestre 2018. On line il software per compilazione e stampa

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge, deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2018.
A ricordarlo è l’Agenzia delle dogane con la nota n.35398 dello scorso 27 marzo, nella quale si comunica anche che è disponibile l’apposito software che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione.
 
Gasolio commerciale: i benefici fiscali
Il decreto fiscale del 2016 (articolo 4-ter, comma 1, lettere f) e o), Dl 193/2016, che introducono rispettivamente l’articolo 24-ter e il numero 4-bis alla Tabella A, TU 504/1995), modificando il Testo unico accise, ha previsto:
  • una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, assoggettandolo a imposta con aliquota pari a 403,22 euro per mille litri
  • la disciplina del rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale, determinato come differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e l’aliquota di 403, 22 euro per mille litri
  • la possibilità di utilizzare il credito mediante compensazione con F24 entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui lo stesso è sorto (in alternativa, il credito può essere riconosciuto in denaro). 
Nel corso del tempo diverse previsioni legislative hanno previsto il rimborso, a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, del maggior onere derivante da specifici incrementi di accise sul gasolio.
In particolare, il Dl 1/2012 prevede che in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente deve essere sempre rimborsato, anche mediante compensazione con F24, nei confronti di alcuni soggetti che esercitano attività di trasporto (articolo 61, comma 4).
 
Soggetti aventi diritto all’agevolazione
Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, l’Agenzia delle dogane ricorda che il beneficio spetta per:
  • l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; da persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; da imprese stabilite in altri Stati membri dell’Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
  • l’attività di trasporto persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto; da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; da imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; da imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario
  • l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 
Documentazione giustificativa dei consumi
Gli esercenti l’attività di trasporto di merci devono dimostrare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
Gli esercenti l’attività di trasporto persone, invece, possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
 
Modalità di richiesta del rimborso
Per ottenere il rimborso previsto dalla legge (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione mediante F24), i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Più precisamente, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
  • per le imprese nazionali - l’ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - l’ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - l’ufficio delle Dogane di Roma I. 
Per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2018, sul sito dell’Agenzia delle dogane è disponibile lo specifico software aggiornato.
La dichiarazione, come già ricordato, deve essere presentata entro il termine del 30 aprile 2018.
Essa può essere trasmessa con modalità informatiche attraverso il Servizio telematico doganale – E.D.I., se in possesso della relativa abilitazione.
Per coloro che, invece, non si avvalgono del servizio E.D.I., l’Agenzia delle dogane ricorda che il contenuto della dichiarazione sostitutiva di consumo presentata in forma cartacea (e resa ai sensi degli articoli 47 e 48, Dpr 445/2000) deve essere riprodotto su supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive usb) da consegnare insieme alla dichiarazione.
 
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, è pari a 214,18 per mille litri di prodotto.
 
Modalità di fruizione del rimborso
Per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
L’Agenzia delle dogane, inoltre, ricorda che rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a partire dal 2012 non operano le limitazioni previste dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 53, legge 244/2007). Di conseguenza, il credito in esame può essere compensato anche nel caso in cui l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250mila euro.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’Unione monetaria europea (Ume) è necessaria l’indicazione dei codici Bic e Iban.
 
Fattispecie escluse dall’agevolazione
In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l’agevolazione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non si applica al gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore (articolo 1, comma 645, legge 208/2015).
Pertanto, con la dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente è tenuto a dichiarare che il gasolio consumato, e per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
 
Termini di utilizzo del credito maturato nel trimestre precedente
Infine, le Dogane ricordano che i crediti maturati rispetto ai consumi relativi al quarto trimestre 2017 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre, altresì, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che, quindi, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.
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