Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Credito senza "agevolazioni" per la Cassa depositi e prestiti

L'istituto è fuori dai soggetti cui si estende il regime fiscale dell'imposta sostitutiva sui mutui

E' inapplicabile all'attività di finanziamento svolta dalla "Cassa Depositi e Prestiti Spa" il regime fiscale dell'imposta sostitutiva sui mutui, per carenza dell'elemento soggettivo. All'istituto, infatti, si estende, per espressa previsione normativa, la disciplina prevista per gli intermediari finanziari. Mancando, in base al Testo unico bancario, un'assoluta equiparazione di questi ultimi alle banche, deve concludersi per l'esclusione dei soggetti medesimi, e, quindi, della Cdp dal beneficio fiscale in questione, previsto per il settore del credito.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 137/E del 14 giugno 2007.

Preliminarmente alla disamina del documento, è opportuno illustrare la normativa vigente in materia di imposta sostitutiva sui mutui.
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative (articolo 15 del Dpr n. 601 del 1973). Gli enti che effettuano le descritte operazioni sono tenuti a dunque a corrispondere, in luogo dei suddetti tributi, una imposta sostitutiva, che si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio.

Per l'applicabilità dell'agevolazione va verificata, dunque, la sussistenza di due requisiti: il primo di carattere soggettivo, consistente nella provenienza dei finanziamenti da aziende e istituti di credito, il secondo, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni, vale a dire "finanziamenti a medio e lungo termine".

Nel caso in cui l'attività di finanziamento sia svolta da un soggetto cui si applichi la disciplina prevista per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), come espressamente previsto per la Cassa depositi e prestiti, non è applicabile il regime fiscale dell'imposta sostitutiva sui mutui, per carenza dell'elemento soggettivo.
Infatti, il combinato disposto degli articoli 47 e 107 del Dlgs n. 385/1993 non determina l'assoluta equiparazione degli intermediari finanziari alle banche, e quindi l'applicabilità ai medesimi delle agevolazioni fiscali previste per il settore del credito, ex articolo 15 e seguenti del Dpr n. 601 del 1973.

Invero, l'articolo 107 del Tub, al comma 7, stabilisce che "agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47".
La norma richiamata, al comma 1, prevede che "tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione (...). Ai finanziamenti, si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura".

Il richiamo alle "disposizioni delle leggi di agevolazione" si riferisce alle "vigenti leggi di agevolazione" citate nel primo periodo del medesimo articolo.
In particolare, la locuzione "vigenti leggi di agevolazione" riguarda soltanto le leggi agevolative di finanziamenti, finalizzati a favorire determinati soggetti o la realizzazione di scopi di particolare rilevanza (ad esempio, imprenditoria giovanile, sviluppo imprenditoriale regionale, eccetera), mentre non ricomprende le leggi recanti generiche agevolazioni tributarie in favore dell'attività finanziaria svolta dalle banche in quanto tali.

Inoltre, il regime previsto dagli articoli 15 e ss. del Dpr n. 601 del 1973 - in quanto agevolativo - rappresenta un'eccezione a regole generali e quindi non è suscettibile di applicazione analogica (articolo 14 delle preleggi cc).
Pertanto, qualora l'intermediario finanziario non rivesta i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 15 del Dpr n 601 del 1973, vale a dire la qualifica di "banca", non può essere ammesso a godere delle agevolazioni in esame, in mancanza di un espresso richiamo di legge. In tal senso, si è pronunciata la Cassazione, con sentenza 6 luglio 1984, n. 6183, affermando che "Deve, di conseguenza, escludersi (...) che rientrino nella previsione della norma agevolativa operazioni di finanziamento (...) eseguite da enti istituti con altre finalità e per i quali, dunque, operazioni di questo tipo non rappresentano altro che forme di investimento dei propri mezzi patrimoniali attuate mediante ordinari contratti di mutuo, anche se presidiati da particolari modalità garantistiche correlate ai compiti istituzionali (di natura pubblicistica) degli enti mutuanti".
Ai fini della applicabilità dell'imposta sostitutiva non è, dunque, sufficiente, per integrare il requisito soggettivo, la circostanza che l'ente erogatore sia un organismo prevalentemente e istituzionalmente rivolto all'esercizio del credito.

Pertanto, con riguardo ai soggetti ai quali si applicano le disposizioni previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 del Dlgs n. 385/93, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che la riconducibilità alla disciplina ex articolo 15 e seguenti del Dpr n. 601 del 1973 di un'operazione finanziaria posta in essere da tali soggetti intermediari è subordinata alla sussistenza di due presupposti, e precisamente:

 

  • il finanziamento erogato dall'intermediario deve essere previsto da una vigente legge di agevolazione, e possedere i requisiti indicati nell'articolo 47 del Dlgs n. 385 del 1993
  • la vigente legge di agevolazione relativa al finanziamento erogato dall'intermediario deve prevedere espressamente l'applicabilità del regime tributario di cui all'articolo 15 e seguenti del Dpr n. 601 del 1973 alle operazioni effettuate.

Viceversa, non si applica l'imposta sostitutiva sui mutui in mancanza di una norma che espressamente estenda alle attività di finanziamento il regime di favore di cui all'articolo 15 e ss. del Dpr n. 601/73.
Ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs n. 385/1993, "la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria"; il successivo comma 2 prevede che "l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche". Laddove invece non sia prevista la raccolta di risparmio effettuata tra il pubblico, si è di fronte a soggetti carente di uno dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/credito-senza-agevolazioni-cassa-depositi-e-prestiti