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Attualità

Dal 10 settembre è possibile regolarizzare la colf extracomunitaria

Quali gli adempimenti e i risvolti di carattere fiscale per il datore di lavoro

Fino all'11 novembre si potranno regolarizzare le posizioni del personale extracomunitario adibito a lavoro domestico (colf) o ad attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti), che abbia iniziato il rapporto di lavoro, in "nero", non dopo il 10 giugno 2002.

Nessun obbligo fiscale è previsto a carico del datore di lavoro, che, non assumendo la veste di sostituto di imposta, non deve operare alcuna trattenuta sulla retribuzione erogata al lavoratore domestico, e, pertanto, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione modello 770. Dovrà, tuttavia, rilasciare la certificazione della retribuzione erogata - al netto delle ritenute previdenziali - al lavoratore, per permettere a quest'ultimo la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il datore di lavoro che presenta la dichiarazione di regolarizzazione deve versare l'importo di 290 euro a titolo di contribuzione forfetaria per il trimestre 10 giugno - 10 settembre, e, da quest'ultima data, ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione concordata e provvedere al pagamento trimestrale dei contributi previdenziali.

L'onere sostenuto dal datore di lavoro con il pagamento dei contributi si tradurrà in sede di presentazione del modello Unico (o del modello 730) in un risparmio fiscale. Infatti, nella dichiarazione annuale dei redditi, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (articolo 10, comma 2, del Tuir).
L'importo massimo deducibile - a prescindere dal numero dei collaboratori domestici occupati dal contribuente - è di 1.549,37 euro annui.
Una spesa "deducibile" consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Pertanto, con un reddito di 20.658,28 euro, una spesa deducibile di 1.549,37 euro permette un risparmio di 509,74 euro (pari al 32,9 per cento, l'aliquota dello scaglione corrispondente, comprensiva dell'addizionale regionale); se il contribuente, invece, dichiara 82.633,10 euro(l'aliquota marginale, comprensiva dell'addizionale regionale, è del 45,9 per cento), il risparmio sale a 711,16 euro.
Per la deduzione dell'importo forfetario di 290 euro bisognerà, invece, attendere il decreto del ministero del Lavoro che stabilirà se e quanta parte della somma possa considerarsi versata a titolo di contributo previdenziale e, quindi, possa essere dedotta dal reddito.
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