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Attualità

Dalla Finanziaria modifiche alla tabella delle aliquote Iva

Niente 4% per i servizi socio-sanitario-assistenziali resi dalle cooperative; 10% per l'energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica e irrigazione; 20% per i programmi pornografici delle tv a pagamento

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La legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), nel quadro degli interventi di natura fiscale, è intervenuta modificando anche alcune aliquote Iva.
Fra queste variazioni, la più rilevante è costituita da quella conseguente alla soppressione del comma 467 dell'articolo 1 della legge 311/2004.
Per poter comprendere la portata di tale modifica, è necessario riepilogare il senso della precedente disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.

Il n. 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/72, così come modificato dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 415/95, riconosce l'aliquota agevolata del 4 per cento alle "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

Con tale numero viene, pertanto, individuata una disposizione di carattere agevolativo con connotazione oggettiva e soggettiva.
Vengono, infatti, individuate una serie di prestazioni di carattere "sociale" effettuate nei confronti di soggetti svantaggiati o comunque bisognosi di una particolare assistenza.
Il requisito "soggettivo" viene individuato stabilendo che l'aliquota agevolata è riconosciuta se le prestazioni sono svolte da cooperative e loro consorzi, "sia direttamente che in esecuzione di contratto di appalto e di convenzioni in generale".

Ricordiamo che, viceversa, le prestazioni socio-sanitarie, comprese quelle di assistenza domiciliare e ambulatoriale, verso anziani, handicappati, malati di Aids, minori disadattati, eccetera, se rese "da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica ... o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus", sono da considerare esenti (articolo 10, comma 1, n. 27-ter, Dpr 633/72).

Va, altresì, ricordato come, nell'ambito dell'articolo 10 del Dpr 633/72, sono considerate esenti una serie di prestazioni che vanno da quelle squisitamente sanitarie a quelle di carattere socio-assistenziale.
In sintesi, possiamo rilevare che sono considerate esenti dal legislatore:

  • le prestazioni sanitarie, comprese quelle di cura e riabilitazione, rese alla persona e riconosciute come tali dagli appositi decreti nel tempo emanati (articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/72)
  • le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da Onlus; le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (articolo 10, comma 1, n. 19)
  • le prestazioni educative e didattiche, comprese quelle relative alla formazione, se rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, nonché da Onlus (articolo 10, comma 1, n. 20)
  • le prestazioni "proprie" dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, indipendentemente dalla natura del soggetto che le mette in essere - vd. a tale proposito la risoluzione 164/2005 (articolo 10, comma 1, n. 21).

Ciò premesso, il comma 467 della Finanziaria 2005 dispose che le prestazioni poc'anzi elencate, quando rese da cooperative e loro consorzi, nei confronti dei medesimi soggetti individuati nel n. 41-bis, potevano usufruire dell'applicazione dell'aliquota agevolata.
La suddetta agevolazione veniva riconosciuta "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere".
Tale riconoscimento comportava che l'eventuale applicazione dell'aliquota agevolata consentiva l'applicazione della detrazione sugli acquisti (fatte salve le specifiche norme stabilite dagli articoli 19, 19-bis e seguenti del Dpr 633/72).
In ogni caso, la Finanziaria 2005 previde, anche, la facoltà per cooperative sociali, di cui alla legge 381/91, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Dlgs 460/97.

Orbene, il comma 306 dell'articolo unico della Finanziaria 2006 ha soppresso tale disposizione (tra l'altro mai applicata per la mancata emanazione dei decreti di attuazione), ristabilendo di fatto la situazione precedente.
Da ciò, consegue che le prestazioni in precedenza riportate saranno nuovamente esclusivamente in regime di esenzione e l'applicazione dello stesso avverrà secondo il requisito "soggettivo" individuato a seconda dei casi.
Per fare un esempio, una prestazione di ricovero ai fini riabilitativi, nei confronti di un soggetto non anziano o handicappato, eseguita da una cooperativa, dovrà essere assoggettata ad aliquota ordinaria, poiché non potrà non solo usufruire dell'aliquota agevolata ma nemmeno del regime di esenzione. Quest'ultimo, infatti, come già in precedenza rilevato, è riconosciuto solo alle prestazioni effettuate da "enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus...".

Inoltre, la Finanziaria 2006 esclude nuovamente dall'ambito dell'aliquota agevolata le prestazioni di asilo, se svolte dai soggetti indicati nel numero 41-bis, facendole ricadere nell'ambito esentativo.
A tale proposito, va ricordato come la risoluzione 60/2004 avesse in precedenza comunque disconosciuto la possibilità di inserire le suddette prestazioni nell'ambito "oggettivo" del citato 41-bis (vd. "Iva al 4% per case di cura e di riposo, scuole e asili, gestite da cooperative", su FISCOoggi dell'11 gennaio 2005).

Energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica e irrigazione
Il comma 42 della legge 266/2005 ha esteso l'aliquota agevolata del 10 per cento (numero 103 della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72) anche alla fornitura di energia elettrica "per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione".
Tuttavia, l'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

Diffusioni radiotelevisive
Il numero 123-ter della parte terza della tabella A, allegata al Dpr 633/72, riconosce l'aliquota agevolata del 10 per cento alle seguenti prestazioni: "canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
Il comma 467 della Finanziaria 2006 ha precisato che dall'agevolazione vanno esclusi i "corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico", da assoggettare, pertanto, all'aliquota ordinaria del 20 per cento.

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