Nell'ipotesi si intenda rivalutare sia il fabbricato che l'area sottostante occorre necessariamente individuare separatamente, con una perizia di stima o sulla base di una valutazione degli amministratori, i loro maggior valori. Non è, cioè, possibile basarsi su una perizia complessiva dell'immobile, ripartendo poi il valore globale secondo le regole forfettarie dettate per lo scorporo (30% all'area e 70% al fabbricato industriale) dal Dl 223/2006. Questo è solo uno dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nell'ambito della "diretta Map" del 28 maggio. Un incontro nel corso del quale i funzionari della direzione centrale Normativa e Contenzioso, nel rispondere ai quesiti formulati dai professionisti, hanno reso ancora più espliciti e completi concetti e principi già espressi in precedenti documenti di prassi.
Irap
In tema di Irap, ad esempio, è stato ribadito che, per coerenza di sistema, continua a esplicare effetto il principio in base al quale plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali rientrano nella base imponibile dell'imposta, a meno che non derivino da un trasferimento d'azienda. E', di conseguenza, attratta a tassazione la plusvalenza - figlia di un processo di ristrutturazione aziendale - generata dalla cessione di un capannone industriale che, in quanto "straordinaria", è iscritta alla voce E20) del conto economico.
I quesiti sull'imposta regionale sulle attività produttive sono stati, inoltre, lo spunto per affermare la spettanza della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap dall'Ires, nel caso in bilancio, come unico costo assimilato a quello di lavoro dipendenti, siano presenti i compensi agli amministratori, contabilizzati, peraltro, alla voce B7) ("Costi per servizi") del conto economico.
La deduzione, difatti, è riferita - forfetariamente e non analiticamente - all'imposta dovuta, oltre che sugli interessi passivi, sulla quota imponibile delle "spese per il personale dipendente e assimilato". Una locuzione che, per i tecnici delle Entrate, testimonia la volontà del legislatore di riferirsi, appunto, alle spese assimilabili a quelle di lavoro dipendente e, quindi, anche alle retribuzioni erogate agli amministratori. Chiaramente a condizione che questi non agiscano nell'ambito della loro attività professionale. Situazione che renderebbe il compenso, integralmente deducibile dalla base imponibile Irap, non rilevante ai fini della deduzione.
Confermata, infine, l'irrilevanza, a prescindere dalla loro collocazione in bilancio, delle poste di natura estimativa. Nel caso specifico, il riferimento era agli accantonamenti per rischi e oneri, componenti negativi che, in ogni modo, incideranno sul tributo, all'atto dell'utilizzo del fondo o dello stralcio dello stesso, mediante variazioni in diminuzione della base imponibile operate in dichiarazione (per il costo non transitato a conto economico nel primo caso, per sterilizzare la sopravvenienza attiva nel secondo).
Interessi passivi
Rilevanza a intermittenza per gli sconti "pronta cassa".
E' la stessa norma (l'articolo 96, comma 3, del Tuir) a sancire la non computabilità, nel meccanismo di deduzione degli interessi passivi, di quelli derivanti da rapporti di natura commerciale ("… assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi…con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura").
Di conseguenza, e a chiaro vantaggio del contribuente, mentre sono esclusi dalla disciplina gli sconti "pronto cassa" passivi, assumono rilevanza quelli attivi.
Un chiarimento, in tema, è arrivato anche in relazione alla corretta compilazione del rigo RF119 del modello Unico: nel caso il Rol è negativo, il valore da inserire alla colonna 1 sarà pari a zero. Per quanto riguarda la colonna 2, invece, in cui va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo, andranno inseriti, in base all'esercizio di competenza, gli importi di 10mila o 5mila euro, corrispondenti alle franchigie di deducibilità immediata degli interessi passivi al netto di quelli attivi, operanti - in ogni caso e indipendentemente dall'ammontare del Rol - per il primo e il secondo periodo di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Dalle rivalutazioni agli interessi. Un solo incontro, tante soluzioni
Le risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti posti dai professionisti nell'ambito della "diretta Map"
