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Attualità

Danno emergente anche per l'Erario

Assoggettate a tassazione solo le somme sostitutive del reddito

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Il comma 2 dell'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/86) stabilisce che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".

La prassi dell'Amministrazione finanziaria ha più volte preso in esame la problematica conseguente a tale disposto normativo e si può, sulla base di questa, evidenziare la seguente distinzione (risoluzione n. 155 del 24/5/2002):

  • risarcimento del danno o indennizzo erogato come sostituzione o integrazione del reddito di lavoro, ovvero dell'eventuale mancato guadagno. In tal caso, le somme, in quanto sostitutive del reddito, sono da assoggettare a tassazione e partecipano alla formazione del reddito complessivo ("lucro cessante")
  • risarcimento del danno erogato come indennizzo delle perdite subite come reintegrazione patrimoniale, senza rappresentare una sostituzione del reddito. In tal caso, le somme non sono tassabili e quindi non concorrono alla formazione del reddito ("danno emergente").

In tal senso, si può dire che saranno da configurarsi come "lucro cessante" le somme percepite in conseguenza della perdita di emolumenti, mentre rientrano nel concetto di "danno emergente" quelle erogate al fine di risarcire un danno alla salute, alla professionalità, eccetera (Cassazione, sentenza n. 18369 del 16/6/2005).

In relazione a tale ultima fattispecie, peraltro, vanno particolarmente segnalate le pronunce relative al mancato godimento delle ferie, il cui divieto di rinuncia è costituzionalmente garantito.
Orbene, considerato "il carattere illecito della privazione di tale diritto", si deve senz'altro ritenere che la somma corrisposta, in sostituzione della fruizione delle stesse, assume carattere "risarcitorio", in quanto rappresenta il compenso per "un danno fisico emergente, derivante dalla privazione del riposo" (Ctc, decisione n. 2770 del 24/5/1996).
Lo stesso può dirsi anche per il contributo erogato alle vittime della persecuzione nazista (legge n. 249/2000), in precarie condizioni finanziarie, poiché esso assume "la precipua finalità di risarcire ed indennizzare il danno alla salute, alla libertà, ed ai propri beni" (risoluzione n. 155/2002).

Va, altresì, aggiunto che la distinzione all'inizio riportata deve essere presa in considerazione anche nel caso in cui le somme siano state percepite a seguito di procedure transattive.
Poiché anche per tali somme, ai fini della tassabilità, deve sussistere il collegamento alla perdita di redditi, se la transazione è relativa ad altra fattispecie (ad esempio, rinuncia al giudizio), gli importi assumono carattere risarcitorio non tassabile (Cassazione, sentenze n. 9893 dell'11/10/1997 e n. 9950 del 28/7/2000; Ctr Lazio, sentenza n. 48 del 20/4/2005).

In riferimento, inoltre, al quadro normativo sopra riportato, va rilevato quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 17 (già articolo 16) del Dpr n. 917/86, dove, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, viene stabilita l'applicazione della tassazione separata alle "indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti…nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro" (norma introdotta dall'articolo 32 del Dl n. 41/1995).

Su tale norma, la Corte di cassazione, già con sentenza n. 15991 del 14/11/2002, si è espressa rilevando che essa non rappresenta una modifica del disposto del comma 2 dell'articolo 6; successivamente, con la sentenza n. 16014 del 17/8/2004, è stato sottolineato come nella fattispecie il legislatore abbia solo assoggettato la voce reddituale specifica a una specifica forma di tassazione (separata) (cfr. ordinanza n. 292 del 19/7/2005 della Corte costituzionale).
In pratica, a tale sistema sono sottoposti solo i redditi specificatamente indicati, senza che venga inficiato il disposto dell'articolo 6, comma 2, considerando tassabili le somme derivanti dal risarcimento di un "danno emergente".

In tal senso, peraltro, rientra nell'ambito dell'applicazione della suddetta norma l'indennità supplementare corrisposta, in base alla contrattazione collettiva, al dirigente licenziato ingiustificatamente, in virtù del principio generale che essa trova la sua giustificazione nel "rapporto di lavoro".
Ne consegue che, per poter escludersi la tassazione, si deve dimostrare che l'erogazione non è conseguenza del "rapporto" medesimo (Cassazione, sentenze n. 16014 del 17/8/2004 e n. 11501 del 24/7/2003; Ctc, decisione n. 351 del 27/1/1995).

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