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Attualità

Debutta in Gerico l’analisi della normalità economica

I nuovi indicatori sono diretti a contrastare l’infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

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L’ultima legge finanziaria ha introdotto, in materia di studi di settore, una serie di innovazioni destinate ad assumere un significativo rilievo nel quadro dell’evoluzione di uno strumento accertativo che è ormai divenuto un asse portante del sistema tributario italiano. Tra le novità da segnalare, un posto di primo piano spetta senza dubbio ai nuovi indicatori di coerenza e agli indicatori di normalità economica, previsti, rispettivamente, dai commi 13 e 14 dell’articolo 1 della Finanziaria.

Con la recente pubblicazione del software Gerico 2007, per la gestione dei ricavi e dei compensi relativi ai 206 studi in vigore per l’anno 2006, fa il suo debutto l’analisi della normalità economica, che si pone al fianco della tradizionale analisi della congruità per la determinazione del livello di ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente soggetto agli studi di settore, in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

L’analisi di normalità economica è fondata sulla applicazione dei nuovi indicatori che sono stati approvati con il recente decreto 20 marzo 2007 del ministro dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un set di indicatori, distinti per imprese e professionisti, che costituisce una sorta di “anticipazione”, valida dal periodo d’imposta 2006, dei nuovi indicatori di coerenza, che la stessa Finanziaria ha previsto debbano, invece, entrare in vigore per gli studi che saranno approvati a partire dal periodo d’imposta 2007.

Come accennato, nel quadro sistematico delle innovazioni introdotte dall’ultima Finanziaria in materia di indicatori, occorre operare una distinzione.
Da un lato si pone la norma relativa agli indicatori di coerenza “a regime” (comma 13, articolo 1 della Finanziaria), la quale prevede che gli studi nuovi o in revisione, a partire dal periodo d’imposta 2007, siano elaborati tenendo conto dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, "rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico". Tali indicatori (i nuovi indicatori di coerenza, per l’appunto) si pongono su un piano del tutto nuovo rispetto a quello occupato dagli indicatori della tradizionale analisi della coerenza, che ha caratterizzato sino a oggi gli studi di settore in funzione esclusiva di strumento di ausilio dell’attività di controllo. Essi saranno, infatti, utilizzati come strumento che concorre alla stima dei ricavi e compensi, ed entreranno direttamente nel relativo meccanismo di calcolo della congruità.
D’altro canto, il legislatore ha, al contempo, previsto (comma 14) che, fino alla elaborazione dei nuovi studi o delle revisioni che tengano conto di tali indicatori di coerenza, si debba tener conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, "idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta". Sono proprio questi ultimi gli indicatori approvati dal decreto 20 marzo 2007, il quale, attuando la citata disposizione, ha introdotto la nuova analisi di normalità economica, valida in via transitoria per il periodo-ponte 2006 e per i successivi, fino all’approvazione degli studi di settore che saranno sottoposti a revisione con cadenza triennale e che saranno basati sui nuovi indicatori di coerenza a regime.

L’articolo 5 del decreto prevede, infatti, che gli indicatori di normalità economica si applichino, "con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferimento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d’imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146". Il che significa che essi saranno utilizzabili sull’intero complesso degli studi – sia sui “vecchi” che sui nuovi studi, questi ultimi approvati con decreto del 22 marzo 2007 – in vigore per il periodo d’imposta 2006.

La definizione, i criteri di elaborazione e le modalità di applicazione degli indicatori sono descritti nelle note metodologiche contenute negli allegati 1 e 2 del decreto citato, con distinto riferimento, rispettivamente, ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo.
I nuovi indicatori di normalità economica sono diretti a contrastare l’infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e a consentire, pertanto, l’emersione di materia imponibile sotto forma di ricavi/compensi imputabili attraverso gli studi di settore. In particolare, sono diretti a evidenziare la mancata esposizione di dati relativi alle variabili che “entrano” in regressione – ossia che concorrono direttamente alla stima dei ricavi/compensi – e/o l’esposizione infedele dei dati relativi, spesso accompagnata da una sovrastima di altri dati non influenti in tal senso (ad esempio, costi che non entrano in regressione).
Gli indicatori forniscono un quadro ricostruttivo della situazione economico-contabile del contribuente, consentendo di esprimere un giudizio diretto sulla complessiva “veridicità economica” del soggetto interessato. Ciò, tuttavia (e questo è l’aspetto innovativo di più grande rilievo), avviene non più nella prospettiva di fornire uno strumento per la selezione di soggetti da sottoporre a controllo (per la quale funzione rimangono in essere i tradizionali indicatori di coerenza), bensì in maniera da incidere direttamente sulla stima della congruità, così come faranno dal 2007 gli indicatori di coerenza “a regime”, di cui si è detto.

Per effetto del nuovo meccanismo di determinazione della congruità, il contribuente soggetto agli studi dovrà confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con quelli risultanti dall’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica, risultando complessivamente “congruo” qualora si attesti al di sopra dei valori risultanti da entrambe le analisi.

Come ribadito dall’Agenzia delle entrate (cfr la circolare n. 11/2007), gli indicatori di normalità economica determineranno un nuovo livello di ricavi/compensi minimi e di ricavi/compensi puntuali di riferimento – ciascuno fornendo un contributo autonomo, precisamente evidenziato – ma comporteranno, comunque, un unico livello di adeguamento complessivo.

Gli indicatori di normalità economica approvati per le imprese sono i seguenti:
a. rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi
b. rotazione del magazzino
c. durata delle scorte
d. valore aggiunto per addetto
e. redditività dei beni mobili strumentali.

Per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo sono stati approvati i seguenti indicatori:
a. rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi
b. resa oraria per addetto
c. resa oraria del professionista.

E’ importante evidenziare che gli indicatori sono applicati in via automatica da Gerico secondo la sequenza indicata, e che la loro entrata in funzione determina effetti “a cascata” sugli indicatori successivi nella sequenza. Qualora il soggetto risulti non congruo a seguito dell’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica, il software fornisce il relativo esito, con la dettagliata indicazione, per ciascun indicatore di normalità, del valore minimo e di quello massimo atteso, con il relativo “maggior ricavo/compenso da normalità economica” distintamente riferibile all’indicatore risultato “non normale”. Se invece il contribuente risulta congruo, Gerico 2007 si limita a indicare l’esito di congruità, senza fornire alcun altro dettaglio; ciò anche nel caso in cui l’analisi di normalità economica abbia determinato maggiori ricavi o compensi in aggiunta a quelli della tradizionale analisi di congruità, ma rispetto a essi il soggetto sia complessivamente congruo.

Un aspetto di rilievo connesso alla nuova analisi di normalità economica è la possibilità che Gerico richieda un diverso ammontare per l’adeguamento ai fini Iva rispetto a quello necessario ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Questa circostanza ha luogo qualora l’indicatore di normalità relativo alla gestione del magazzino (“Rotazione del magazzino” o “Durata delle scorte”) evidenzi un’anomalia, cui si accompagna la determinazione di maggiori ricavi da normalità economica: in tal caso, infatti, il maggior costo del venduto evidenziato viene riconosciuto – ai fini dell’adeguamento Iidd/Irap – in diminuzione rispetto all’importo richiesto ai fini dell’adeguamento del volume d’affari Iva alle risultanze degli studi di settore.

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