La norma fissa la sanzione che il contribuente deve versare a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
Nella tabella che segue sono riassunte schematicamente le norme in materia di al ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 5, del Dl 185/2008:
Violazione definibile | Termine | Sanzione |
Omesso pagamento del tributo | Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) | 1/12 del minimo |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) | 1/10 del minimo | |
Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione | 1/10 del minimo |
Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) | ||
Omessa presentazione della dichiarazione annuale | Entro 90 giorni dalla violazione (comma 1, lettera c) | 1/12 del minimo |
A seguito delle modifiche ora introdotte dal decreto legge 185/2008, il ravvedimento degli omessi versamenti può essere sintetizzato nella seguente tabella:
Violazione definibile | Termine | Sanzione |
Omesso pagamento del tributo | Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) | 2,5% |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera. b) | 3% |
In quest'ultimo caso, quindi, il ravvedimento per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, è pari a un dodicesimo di 258 euro (21,5 euro).