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Attualità

Deduzione fiscale per spese di studi e ricerche

Il disinquinamento del bilancio è applicabile dal prossimo periodo d'imposta

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L'articolo 37, comma 47, del decreto legge n. 223/2006 è intervenuto a modificare l'articolo 109, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/1986).
L'articolo in esame è stato oggetto più volte di interventi. Da ultimo, si ricorda il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, recante modifiche al Tuir nell'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento Ce n. 1606/2002 a seguito dell'introduzione in Italia degli standard contabili internazionali Ias/Ifrs.

Con il recente Dl 223/2006, al comma 4 dell'articolo 109, nel secondo periodo della lettera b), tra i costi deducibili dal reddito sono state inserite anche le spese relative a studi e ricerche di sviluppo.
Come si ricorderà, alla medesima lettera b), viene data facoltà di dedurre anche gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico, purché, in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, siano indicati l'importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.
I modelli di dichiarazione Unico hanno previsto l'indicazione di tali ultimi dati nel quadro EC.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27 del 31 maggio 2005 (paragrafo 3.2.1), aveva specificato che la disciplina della deduzione extracontabile di cui al comma 4 dell'articolo 109 del Tuir trova applicazione, oltre che per taluni ammortamenti(1), anche per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, trovando concreta applicazione solo nell'ipotesi in cui la quota di ammortamento civilistico risulti inferiore a quella massima ammessa dalle norme tributarie.
Considerato il dato letterale dell'articolo 109, comma 4, del Tuir, che fa riferimento agli "ammortamenti dei beni materiali ed immateriali", la suddetta circolare escludeva l'applicazione della deduzione delle spese a carattere pluriennale, come, appunto, le spese relative a studi e ricerche (oltre alle spese di pubblicità e altre spese a utilità pluriennale) disciplinate dall'articolo 108 del Tuir.

Con l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 38 citato, che aveva modificato l'articolo 108, comma 3, del Tuir (spese relative a più esercizi), si era inteso evitare un peso eccessivo sul gettito fiscale, prevedendo la deducibilità in cinque esercizi delle spese non capitalizzabili per effetto degli Ias/Ifrs. Quindi, le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 dell'articolo 108 del Tuir (diverse da spese per studi e ricerche e da quelle di pubblicità e propaganda, nonché di rappresentanza), sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Pertanto, un'impresa che non ha adottato gli Ias/Ifrs non subisce conseguenze, mentre il soggetto che ha redatto il bilancio secondo gli Ias/Ifrs applica l'articolo 108, comma 3, parte prima (deducibilità secondo quanto rilevato in bilancio), solo per le spese ancora capitalizzabili secondo gli Ias, e deduce in quote costanti in cinque esercizi le spese non più capitalizzabili.

La nuova disposizione legislativa contenuta nell'articolo 37 del Dl 223/2006 fa sì che ora anche tali spese pluriennali siano deducibili dal reddito con decorrenza, stante il tenore del comma 48 del medesimo articolo, dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta che inizia dopo il 5 luglio 2006 sarà possibile dedurre le spese utilizzando il quadro EC.

A completamento di quanto qui rilevato si evidenzia come lo Ias 38, paragrafo 69, prevede che non siano mai capitalizzabili e che, quindi, devono essere rilevate a conto economico nell'esercizio di sostenimento:
(a) spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di avviamento)
(b) spese di formazione del personale
(c) spese di pubblicità e/o di promozione
(d) spese di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o di tutta l'impresa.

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali - specifica lo Ias 38 - le regole da seguire per le diverse categorie di immobilizzazioni immateriali e, in particolare, per i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, possono così sintetizzarsi:

  • i costi di ricerca e pubblicità devono essere annullati con rettifica delle riserve di utili
  • i costi di sviluppo devono invece essere mantenuti se rispecchiano i requisiti indicati nel medesimo documento Ias 38.

NOTE
1. Come si riferisce nella citata circolare: a) ammortamenti ordinari e anticipati dei beni materiali (articolo 102 del Tuir); b) ammortamenti dei beni immateriali comprese le quote riferite all'avviamento (articolo 103 del Tuir); c) ammortamenti finanziari per i beni gratuitamente devolvibili (articolo 104 del Tuir).

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