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Attualità

Detrazioni Irpef più vantaggiose sulle somme ricevute dal coniuge separato

Il beneficio spetta già dal 2007 e non è cumulabile con le altre detrazioni

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L'articolo 1 della legge 244/2007 (comma 11, lettera b) ha inserito nell'articolo 13 del Tuir una nuova detrazione Irpef in favore dei contribuenti che ricevono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.
Ai fini del prelievo fiscale, queste somme, escluse quelle destinate al mantenimento dei figli, sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Prima dell'intervento della Finanziaria 2008, per tali redditi era riconosciuta una specifica detrazione d'imposta, variabile in funzione del reddito complessivo del contribuente.
In particolare, era prevista:

  • una detrazione fissa di 1.104 euro, quando il reddito non superava i 4.800 euro
  • una detrazione inferiore (di importo decrescente man mano che aumenta il reddito) per redditi compresi tra 4.801 e 55.000 euro
  • nessuna detrazione per redditi superiori a 55.000 euro.

Dopo la modifica, le detrazioni applicabili sono le seguenti:



Come si può notare, per redditi fino a 7.500 euro la nuova detrazione aumenta da 1.104 euro (importo spettante in precedenza e, tra l'altro, fino a 4.800 euro di reddito complessivo) a 1.725 euro.
Le detrazioni previste invece per redditi superiori a 7.500 euro possono essere definite "teoriche" (o di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi, quando detto reddito arriva a 55.000 euro.
Per calcolare l'importo effettivamente spettante è necessario far riferimento alle formule sopra indicate.

Due esempi sul calcolo della detrazione

  1. Contribuente con un reddito complessivo annuo di 14.000 euro. La detrazione Irpef effettiva è pari a 1.317,66 euro e si ottiene sommando a 1.255 l'importo derivante dal seguente calcolo:
    470 x (15.000 - 14.000)/7.500 = 470 x 0,1333 = 62,66

  2. Contribuente con un reddito complessivo annuo di 20.000 euro. La detrazione Irpef effettiva è pari a 1.098,13 euro e si ottiene moltiplicando 1.255 per il coefficiente 0,8750 calcolato con la seguente formula:
    (55.000 - 20.000)/40.000 = 0,8750

Rispetto alla normativa precedente, la nuova detrazione risulterà superiore, rispettivamente, di 447 euro nel primo caso (sarebbe stata pari a 870,39 euro), di 355 euro nel secondo (sarebbe stata pari a 742,99 euro).

Per quanto riguarda la decorrenza, la nuova riduzione è applicabile già dal periodo d'imposta 2007 e non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.
Infine, occorre ricordare che, in presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.
Chi, ad esempio, oltre a percepire assegni periodici dall'ex-coniuge, ha anche redditi di lavoro dipendente, pensione, o altri redditi per i quali si ha già diritto alle detrazioni dall'Irpef, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle differenti detrazioni.

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