È quanto si apprende dal sito dell’Enea. Lo slittamento del termine è dovuto al fatto che il portale d’invio “Finanziaria 2018”, attraverso cui trasmettere i dati, è attivo proprio dallo scorso 30 marzo. Pertanto, si legge nella nota, “considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore”, il termine dei 90 giorni “decorre dal 30 marzo 2018”.
Si ricorda che:
- all’Enea bisogna trasmettere la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
- la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione, coincide con il giorno del collaudo
- se, in virtù del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). In tal caso, non è ritenuta valida un’autocertificazione del contribuente.
Per le novità in materia ecobonus introdotte dalla legge di bilancio 2018 (tra le altre, proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione nella misura del 65% e introduzione di nuove spese agevolabili – cfr articolo 1, comma 3, legge 205/2017) si rinvia a “Legge di bilancio 2018: le novità del “pacchetto casa”.