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Attualità

Dichiarazione dei redditi 730/2022:
evidenza su venerdì 30 settembre

L’ultimo traguardo per l’invio del modello è all’orizzonte. Per portare a termine l’operazione, chi ha optato per la precompilata deve utilizzare esclusivamente le chiavi d’accesso universali per i siti della Pa

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Si abbassano le luci sulla dichiarazione dei redditi 730/2022. Domani, venerdì 30 settembre, scade il termine ultimo per presentare la precompilata relativa al periodo d’imposta 2021, da parte dei contribuenti che l’hanno scelta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, e approfittare dei relativi vantaggi. Anche avvalendosi dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, di un Caf o di un professionista abilitato. Il tempo a disposizione, iniziato lo scorso 31 maggio (vedi articolo “Precompilata, tutto pronto: al via da oggi la presentazione “fai da te””), quindi, sta per finire, non soltanto per i contribuenti “indipendenti”, ma anche per i Caf e i professionisti. Stessa scadenza, poi, anche per la presentazione del modello ordinario.

Da quest’anno, chi sceglie di presentare la precompilata in autonomia potrà portare a termine l’operazione utilizzando esclusivamente le chiavi d’accesso universali per i siti della Pa, vale a dire lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), la Carta nazionale dei servizi (Cns) o la Carta d’identità elettronica (Cie), che dal primo ottobre 2021 hanno soppiantato definitivamente le diverse credenziali rilasciate da ciascuna amministrazione pubblica (vedi articolo “Dal 1° ottobre servizi telematici soltanto con Spid, Cie e Cns”). Credenziali, attualmente, richiedibili e utilizzabili solo da professionisti e imprese. Ebbene, i contribuenti non ancora in possesso di un’identità digitale, che intendono servirsi del “fai da te” per la presentazione della propria dichiarazione 730 precompilata, devono dotarsene in fretta.

Perché scegliere la precompilata
A proposito dei benefici connessi alla presentazione del 730 precompilato, ricordiamo che il contribuente, il quale opta per questa modalità di invio, non sarà sottoposto a controlli formali sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti alle Entrate da terzi (medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore).
Ciò vale per chi non apporta modifiche al modello precompilato.

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in passato) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati (articolo 5-ter del decreto legge n. 146/2021).

Sempre riguardo ai controlli, per coloro che affidano la dichiarazione a Caf o a professionisti abilitati, sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Spetta, però, al contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni:
di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

Tanto ricordato, il contribuente che presenta (direttamente o tramite Caf o professionista) il 730/2022 precompilato nel termine del prossimo 30 settembre non dovrà fare più nulla: sarà l’Agenzia a riconoscere l’eventuale rimborso d’imposta, che arriverà direttamente nella busta paga o nella rata della pensione, oppure, nel caso di addebito d’imposta, a dare il via alla trattenuta dalla retribuzione o dalla pensione.

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