Poco meno di due settimane, dunque, per non arrivare impreparati a uno dei più importanti appuntamenti dell'anno con il Fisco. Sono più di 11 milioni - 11.036.224 per l'esattezza - i contribuenti che hanno compilato Unico persone fisiche nel 2007, a fronte dei circa 13 milioni e mezzo di soggetti - 13.544.733 - che l'anno scorso hanno invece optato per il 730. Il modello può essere presentato esclusivamente in via telematica - direttamente, tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'agenzia delle Entrate - eccezion fatta per alcune "categorie" di contribuenti ben definite (solo a titolo di esempio, coloro che al momento della presentazione della dichiarazione sono privi di sostituto d'imposta perché il rapporto di lavoro è cessato, chi non può utilizzare il 730 perché privo di datore di lavoro o non titolare di pensione, ecc.), che hanno potuto avvalersi del cartaceo presentandolo agli uffici postali entro il 30 giugno scorso. Ormai note le new entry di quest'anno in termini di deduzioni e nuove detrazioni, come, solo per citarne alcune, quella riconosciuta alle coppie con almeno quattro figli a carico, quella per chi vive in affitto e per le spese sostenute per il personale addetto all'assistenza.
Il 30 settembre sarà l'ultimo giorno utile anche per chi intende sanare le violazioni commesse nel 2007: versamenti di imposte omessi o carenti ed errori che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo. In particolare, i pagamenti omessi o effettuati in misura insufficiente possono essere regolarizzati versando, oltre all'imposta e ai relativi interessi legali (tasso annuo pari al 3% dal 1° gennaio 2008 e al 2,5% fino al 31 dicembre 2007) con maturazione giorno per giorno, la sanzione ridotta al 6% (un quinto di quella ordinaria fissata al 30%). È utile precisare che a maggio 2007 sono stati istituiti specifici codici tributo per il pagamento degli interessi sul ravvedimento (vedi tabella in fondo). Non è necessario presentare dichiarazione integrativa.
Ravvedimento aperto, entro la stessa data, anche per chi ha commesso, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006, errori rilevabili tramite controlli automatizzati e formali tali da determinare un minor versamento (es. errori materiali e di calcolo, inesattezze nella determinazione delle detrazioni per il coniuge o i figli a carico). In questo caso, occorrerà presentare una dichiarazione integrativa e provvedere al pagamento di imposta, interessi e sanzione, fissata al 6% (un quinto della sanzione ordinaria pari al 30%). Sale al 20% (un quinto del 100%), invece, la sanzione stabilita per chi intende correggere errori rilevabili in sede di accertamento, come ad esempio la mancata indicazione di un reddito. Anche in questo caso, è d'obbligo la dichiarazione integrativa, oltre che provvedere, sempre entro martedì 30 settembre, ai relativi versamenti (imposta + interessi + sanzione).
CODICI TRIBUTO DA INDICARE IN F24 IN CASO DI RAVVEDIMENTO | |
SANZIONI | |
Irpef | 8901 |
Addizionale regionale all'Irpef | 8902 |
Addizionale comunale all'Irpef | 8926 |
Iva | 8904 |
Sostituti d'imposta | 8906 |
Irap | 8907 |
Altre imposte dirette | 8908 |
Imposta sugli intrattenimenti | 8909 |
Iva forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti | 8910 |
Altre violazioni tributarie relative a: imposte sui redditi e sostitutive, Irap e Iva | 8911 |
Anagrafe tributaria e codice fiscale | 8912 |
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 |
Irpef, rettifica mod. 730 | 8915 |
Addizionale regionale all'Irpef, rettifica mod. 730 | 8916 |
Addizionale comunale all'Irpef, rettifica mod. 730 | 8917 |
Ires | 8918 |
Operazioni soggette a Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione | 9399 |
INTERESSI | |
Irpef | 1989 |
Ires | 1990 |
Iva | 1991 |
Imposte sostitutive | 1992 |
Irap | 1993 |
Addizionale regionale | 1994 |
Addizionale comunale | 1998 |
Vale sempre il principio che non è possibile usufruire del ravvedimento se la violazione è stata già constatata dall'Amministrazione finanziaria, se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche - limitatamente ai periodi e ai tributi oggetto del controllo - o hanno già preso il via, con comunicazione formale, altre attività amministrative di accertamento (come ad esempio invio di questionari, notifica di inviti a comparire, ecc.).
Tornando a Unico 2008, chi mancherà l'appuntamento di fine mese avrà 90 giorni di tempo per trasmettere la dichiarazione e usufruire della sanzione ridotta a 32 euro (un ottavo della minima fissata a 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate.