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Attualità

Dichiarazioni dei redditi 2018:
partenza il 3 aprile con la Cu

Il modello può essere fine a sé stesso, in quanto, se rappresenta correttamente e complessivamente la posizione fiscale del contribuente, mette un punto alla partita con l’Erario

Comincia così, dalla consegna, entro il prossimo martedì 3 aprile, della Certificazione unica 2018, la lunga stagione dichiarativa. L’adempimento riguarda i sostituti d’imposta, tenuti a mettere a disposizione dei contribuenti interessati, il modello riepilogativo (Cu) dei dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, percepiti nell’anno d’imposta 2017.
Stessa scadenza anche per il recapito della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Il termine canonico, in realtà, sarebbe stato il 31 marzo, ma quest’anno cade di sabato e, in più, lunedì 2 aprile è Pasquetta.
 
Il viaggio di Cu
La parte più analitica della Certificazione, vale a dire il modello “ordinario”, è già stata spedita dagli stessi sostituti all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 7 marzo (vedi “Prima chiamata 2018 per i sostituti: Cu all’Agenzia entro il 7 marzo”); ora è arrivato il momento di consegnare ai sostituiti lo schema “sintetico”, cioè un modello che riporta solo le informazioni essenziali (quelle che interessano il lavoratore), comprensivo della scheda per la scelta della destinazione dell’otto (a Stato o istituzioni religiose), del cinque (a organizzazioni con finalità di interesse sociale) e del due (a partiti politici) per mille dell’Irpef.
Quest’ultima, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere compilata e inviata autonomamente, sempre che si desideri sostenere uno dei beneficiari ammessi nelle diverse categorie: si tratta, infatti, di una facoltà e non di un obbligo.
La comunicazione della scelta effettuata, anche di una sola delle destinazioni possibili, deve arrivare all’Agenzia, in busta chiusa, tramite spedizione postale o attraverso gli intermediari abilitati (come i Caf), nel termine fissato per la presentazione del modello Redditi Pf 2018, il 31 ottobre.

Via diretta, email o dal pc
La Cu, che come detto racchiude tutte le voci riguardanti stipendi, compensi, ritenute e somme percepite o trattenute, utili alla dichiarazione dei redditi, conosciute e gestite dal sostituto d’imposta, deve essere consegnata in duplice copia all’assistito. In alternativa, può essere recapitata in formato elettronico, a condizione che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverla e stamparla (computer e programmi adeguati), e ciò deve essere verificato dal sostituto/mittente.
Cartaceo obbligatorio, invece, in caso di consegna agli eredi del sostituito deceduto.
Infine, le Cu rilasciate dagli enti previdenziali, come l’Inps, sono disponibili esclusivamente online sul sito dell’istituto erogatore. Il cittadino, comunque, può sempre chiederne la trasmissione in formato cartaceo.
 
Solo un resoconto o un punto di partenza
La Certificazione unica può rappresentare (quando contiene esclusivamente redditi di lavoro dipendente) un semplice riepilogo della situazione reddituale e dei conseguenti conguagli effettuati dal sostituto. In tal caso, il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La dispensa vale anche per i titolari di soli trattamenti pensionistici, per i quali si applicano le disposizioni relative al “casellario delle pensioni”.
Ma, nell’ipotesi in cui il contribuente esentato voglia, ad esempio, portare in deduzione o detrazione oneri non presenti nella Cu, può rimediare presentando la dichiarazione.
 
La Certificazione unica diventa, invece, base della dichiarazione dei redditi quando:
  • riporta detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto
  • oltre ai redditi di lavoro dipendente, il titolare ne ha conseguiti altri di diversa natura (ad esempio, redditi di terreni e/o fabbricati)
  • il sostituto certifica sia redditi di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, per i quali ha operato soltanto una ritenuta d’acconto.
Da Cu a Redditi Pf
Se il titolare della Certificazione ha percepito, nel 2017, redditi di capitale di fonte estera, senza operare le previste ritenute, oppure interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari, senza applicare la dovuta sostitutiva (Dlgs 239/1996) o indennità di fine rapporto da soggetti non sostituti d’imposta, deve compilare il quadro RM del modello Redditi Pf 2018.
 
È invece il quadro RT ad accogliere minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, plusvalenze o minusvalenze da partecipazioni non qualificate e altri redditi di natura finanziaria.
 
Deve predisporre il modulo RW chi, sempre nel 2017, ha detenuto investimenti oltre confine o attività finanziarie estere, o ancora ha effettuato trasferimenti di denaro, titoli e attività finanziarie da e verso l’estero.
 
Agli amministratori di condominio, infine, serve il quadro AC per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
 
La presentazione dei quadri e del modulo deve, naturalmente, essere accompagnata dal frontespizio di Redditi Pf 2018.
 
È ora anche di Cupe
Martedì 3 aprile è pure il termine ultimo per la consegna della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
 
I sostituti tenuti al rispetto della scadenza, in tal caso, sono:
  • le società ed enti emittenti (ad esempio, trust o società di capitali)
  • le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • gli intermediari aderenti al deposito accentrato gestito dal sistema Monte titoli Spa
  • i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre allo stesso sistema
  • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • le imprese di investimento e gli agenti di cambio
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
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