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Attualità

Differenze apprezzabili

Introdotta per i lavoratori autonomi la rilevanza di plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali ai fini della determinazione del reddito. Esclusi immobili e oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

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Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha introdotto una serie di novità in ordine alla disciplina del lavoro autonomo sia sotto il profilo della determinazione del reddito sia sotto il profilo dell’accertamento; analizziamo il primo, rinviando l’esame del secondo aspetto a un successivo intervento.

L’articolo 36, comma 29, introduce nell'articolo 54 del Dpr n. 917 del 1986, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Con il comma 1-bis, si dispone la concorrenza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali, con l’esclusione degli immobili e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se le stesse sono realizzate mediante:

  • cessione a titolo oneroso
  • a seguito di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei relativi beni
  • destinazione al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Il comma 1-ter precisa che la plusvalenza o la minusvalenza è data dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, del bene e il costo non ammortizzato.
Si ha pertanto, sotto questo profilo, una disciplina analoga a quella del reddito di impresa, a differenza della previgente disciplina in cui le plusvalenze e le minusvalenze conseguite nell’esercizio dell’arte o della professione non avevano alcun rilievo fiscale.
Il decreto non indica un preciso riferimento temporale riguardo il dies a quo dell’applicabilità della nuova disciplina; la stessa, pertanto, dovrebbe spiegare i suoi effetti sin dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, risultando quindi applicabile a tutti i trasferimenti avvenuti nel corso del 2006.

Con il nuovo comma 1-quater, invece, il legislatore attrae nell’orbita del lavoro autonomo, sdoganandoli dall’ambito dei redditi diversi, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
Direttamente collegata con questa novità è l’introduzione nel comma 1 dell’articolo 17 del Tuir, che contempla le ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, della lettera g-ter), che così fa rientrare tali corrispettivi nell’ambito della tassazione separata purché percepiti in unica soluzione.
Anche l’impatto di questa disposizione non è di poco conto; tanto più che sul tema si era espressa recentemente l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 30 del 16 febbraio 2006 in relazione alla cessione di un marchio di un famoso studio legale. In tale occasione, l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto la deducibilità del relativo costo per lo studio cessionario e la rilevanza come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, in quanto derivante dall’assunzione dell’obbligo di permettere a terzi l’uso del marchio, del relativo provento in capo al noto studio professionale cedente.

Il medesimo comma 29 dell’articolo 36 integra il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, che, nel primo periodo, prevede la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di vitto e alloggio nel limite del 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti. Viene ora aggiunta la previsione in base alla quale le predette spese sono integralmente deducibili nel caso in cui siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Di rilievo, infine, è anche la nuova formulazione dell’articolo 8 del Tuir. L’articolo 36, comma 27, del decreto in esame, infatti, statuisce che le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto (salvo le perdite registrate nei primi tre esercizi di attività che sono illimitatamente riportabili) per l'intero importo che trova capienza in essi.
E’ esplicitamente previsto che la nuova formulazione dell’articolo 8 produca i suoi effetti sin dal periodo di imposta in corso. Dunque, eventuali perdite conseguite nel 2006 da lavoratori autonomi non potranno più essere compensate con altri redditi che concorrono alla formazione di quello complessivo, come era possibile in forza della vecchia previsione.
In sostanza, in materia di perdite, la disciplina che ante-riforma trovava applicazione per le sole imprese in contabilità ordinaria è stata estesa anche nei confronti dei lavoratori autonomi (e anche delle imprese in contabilità semplificata).

Da quanto sopra, emerge la volontà del legislatore di avvicinare, sotto diversi aspetti, la disciplina del reddito di lavoro autonomo a quella del reddito di impresa.

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