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Attualità

Il diritto d'autore (4)

La Finanziaria 2007 ha elevato al 40%, per chi ha meno di 35 anni, la deduzione forfetaria del 25% per i proventi da utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti industriali e processi

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Applicazione della ritenuta d'acconto
Per coloro che cedono diritti su opere intellettuali, la misura della ritenuta è quella del 20 per cento, stabilita dall'articolo 25, comma 1, del Dpr 600/1973, e applicabile anche alla generalità dei proventi per prestazioni di lavoro autonomo.
Il corretto trattamento tributario dei compensi percepiti dall'autore fiscalmente residente in Italia è dunque il seguente: i proventi sono prima ridotti in misura forfettaria del 25 per cento, e successivamente assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento. Il rimanente confluirà nel reddito imponibile dell'autore, entro la particolare categoria individuata dall'articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir. Ad esempio: un compenso di 1.000 euro risulta fiscalmente imponibile per 750 euro, e la misura della ritenuta sarà di 150 euro, sicché l'autore percepirà effettivamente 850 euro, ma pagherà l'Irpef e le relative addizionali solamente su 750, e la ritenuta operata verrà portata in diminuzione del carico tributario complessivo).

Autori non residenti
Le caratteristiche di spiccata "immaterialità" dei proventi esaminati inducono a dedicare un breve passaggio alla situazione degli autori che hanno il proprio domicilio fiscale al di fuori dei confini nazionali.
Per coloro che, risiedendo all'estero, effettuano in generale prestazioni di "lavoro autonomo minore" in Italia, il reddito si considera prodotto in Italia e per questo dev'essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento (articolo 25, comma 2, Dpr 600/1973).
La maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia prevede che i redditi che un soggetto non residente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente siano imponibili soltanto nello Stato di residenza, a meno che il lavoratore autonomo non disponga abitualmente in Italia di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tale ultimo caso, i redditi sono imponibili in Italia ma unicamente nella misura in cui siano imputabili a detta base fissa (analogamente a quanto avviene per le stabili organizzazioni delle imprese).

Fattispecie "dubbie"
Alcuni problemi interpretativi, quanto alla qualificazione di talune tipologie reddituali, e alla conseguente inclusione delle stesse tra i redditi di lavoro autonomo determinati in via analitica, ovvero tra i redditi qui considerati (determinati attraverso le deduzioni forfettarie), potrebbero emergere in relazione a particolari casistiche, di seguito brevemente esaminate.
Innanzi tutto, sembra sussistere un'area di incertezza connessa alle prestazioni di chi, collaborando con un giornale, non si limiti a proporre degli articoli per la pubblicazione, ma, a titolo esemplificativo, rediga risposte a specifici quesiti formulati dai lettori, e per tale attività sia contrattualmente vincolato alla testata:

 

  • nel primo caso (pubblicazione di articoli), si tratterebbe di cessione di diritti su opere dell'ingegno
  • nel secondo caso (risposte a quesiti), si tratterebbe di una prestazione generica, relativamente alla quale potrebbe porsi la questione dell'eventuale inquadramento tra i redditi di lavoro autonomo, ovvero tra quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir), sempre se non si tratta di prestazioni oggetto di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.

La risoluzione dei dubbi, evidentemente, si impernia sulla distinzione tra:

  • prestazione "libera" e rapporto "eterodiretto"
  • momento intellettuale e prestazione di servizi vera e propria
  • singolarità/occasionalità e continuità/professionalità della prestazione.

In passato, l'Amministrazione si è espressa sulla differenza tra collaborazione a testate giornalistiche e cessione di diritti d'autore: "nell'ambito della redazione di articoli occorre distinguere l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d'autore (art. 2575 del codice civile e L. n. 633 del 1941), da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l'oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del diritto d'autore, quale è, ad esempio, l'ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire alla redazione del giornale notizie utili per la redazione dell'articolo. E' soltanto nella prima ipotesi che il reddito derivante dalla redazione di articoli elaborati dall'autore può essere considerato rientrante tra i redditi di cui all'art 49, comma 2, lettera b), del Tuir, mentre gli altri casi rientrano tra i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lettera a)" (cfr circolare ministeriale 3/5/1996, n. 108).

Ciò nonostante, risultano potenzialmente controverse tutte le ipotesi in cui non siano nettamente distinte la parte di prestazione riferibile al "momento intellettuale" e quella riferibile all'opera "lavorativa".
Un'ulteriore casistica "ambigua" potrebbe essere quella delle prestazioni rese nell'ambito degli spettacoli artistici genericamente intesi, ove bisognerebbe guardare alle singole fattispecie per stabilire se la data attività possa qualificarsi come collaborazione professionale (autonoma ovvero para-subordinata), oppure come cessione di diritti su opere dell'ingegno.

Redditi diversi
A norma dell'articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir, lo sfruttamento economico di un bene immateriale o di un diritto da parte di soggetti diversi dall'autore o dall'inventore genera redditi diversi, che, in ragione della collocazione delle norme di puntuale riferimento nell'ambito del Testo unico, sono "assimilati" alle plusvalenze. Ciò induce a ritenere che, per il legislatore tributario, lo sfruttamento della res immateriale costituita dai diritti dell'autore e dell'inventore è sostanzialmente analogo, dal punto di vista concettuale, allo "sfruttamento" di un bene materiale o immateriale, suscettibile di incrementare il proprio valore rispetto al momento in cui esso è entrato nelle disponibilità del contribuente.
Come per altre fattispecie reddituali (ad esempio, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e sublocazione di immobili, dall'affitto dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, eccetera), anche per questa può affermarsi che, in realtà, si tratta di tutt'altro: non di un cespite che incrementa il proprio valore in virtù di fenomeni di mercato, bensì della percezione - per così dire - dei "frutti" del bene giuridico costituito dai diritti. Si tratta, insomma, di proventi simili più che ai capital gains agli interessi attivi.

A norma dell'articolo 71, comma 1, del Tuir, i redditi qui considerati, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente come redditi diversi, risultano imponibili:

  • per intero, se i relativi beni immateriali e diritti sono stati acquisiti a titolo gratuito
  • nella misura del 75 per cento di quanto percepito, se i relativi beni immateriali e diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso.

In tale contesto, il trattamento fiscale è quindi allineato a quello previsto per i compensi ricevuti dall'autore, anche se evidentemente, per i terzi, non può parlarsi del riconoscimento forfettario delle spese relative alla produzione del reddito. Tale allineamento opera però solamente nel caso dell'acquisizione onerosa dei diritti, mentre, evidentemente, gli eredi dell'autore vengono a essere tassati sull'intero provento percepito.

I giovani autori: innovazioni della Finanziaria 2007
Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) è intervenuto modificando l'articolo 54 del Tuir, in materia di reddito di lavoro autonomo, elevando al 40 per cento, per i soggetti di età inferiore a 35 anni, la deduzione forfetaria del 25 per cento spettante per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno e di brevetti industriali e di processi.
La determinazione del reddito in esame dovrà eseguirsi quindi, per tali soggetti, effettuando i calcoli di seguito esposti in tabella.

compenso liquidato
A
euro
1.500,00
deduzione forfettaria (Ax40%)
B
euro
600,00
parte imponibile (A-B)
C
euro
900,00
ritenuta (Cx20%)
D
euro
180,00
compenso percepito (A-D)
E
euro
1.320,00


4 - continua. La quinta puntata sarà pubblicata mercoledì 2 maggio

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